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Decisione di esecuzione (UE) 2016/418 della Commissione del 18 marzo 2016 relativa alla conformità dei tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2016) 1583] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)1, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea2, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione4.

La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione5 stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1o giugno 2015 conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

La Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1o giugno 2015, nonché le relazioni delle autorità nazionali di vigilanza relative alla valutazione dei costi esenti dal dispositivo di ripartizione dei costi. La valutazione della Commissione ha tenuto altresì conto delle spiegazioni fornite e delle correzioni apportate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2016 per i servizi di rotta, tenutasi il 24 e 25 giugno 2015 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie presentati da Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione