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Decisione di esecuzione (UE) 2016/422 della Commissione del 18 marzo 2016 relativa alla conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2016) 1595] (I testi in lingua italiana, slovacca e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)1, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visti il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea2, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione4.

La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione5 stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione a seguito della revisione degli obiettivi prestazionali in base alla decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione6. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

La Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1o giugno 2015, nonché le informazioni pertinenti presentate nel quadro dei piani di prestazione rivisti. La valutazione ha tenuto altresì conto delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione. La valutazione dei tassi unitari del 2015 ha inoltre tenuto conto della relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni relativa ai piani di prestazione rivisti per il secondo periodo di riferimento, che è stata presentata alla Commissione il 15 ottobre 2015.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie di rotta di Austria, Italia e Slovacchia sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.

Dato che i tassi unitari del 2015 interessati sono basati su piani di prestazione adottati dopo il 1o novembre dell'anno precedente il secondo periodo di riferimento, si ricorda che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la differenza nelle entrate dovuta all'applicazione temporanea del tasso unitario iniziale nel 2015 dovrebbe essere riportata nel calcolo del tasso unitario del 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione