Decisione (PESC) 2016/612 del Consiglio del 23 marzo 2016 relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
L'articolo 10, paragrafo 4, della decisione 2014/219/PESC del Consiglio1 stabilisce che le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi devono essere oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.
Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) («accordo»).
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.
Art. icle 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016 Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders