Decisione (UE) 2016/1700 della Commissione del 7 aprile 2016 relativa agli aiuti di Stato SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 e NN 34 A/2000) a cui l'Austria ha dato esecuzione (Misure di commercializzazione di AMA) [notificata con il numero C(2016) 1972] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Testo vigente
Art. 2
I seguenti regimi di aiuti di Stato cui l'Austria ha illegalmente dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono incompatibili con il mercato interno per i rispettivi periodi indicati:
aiuti alla pubblicità generica nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;
aiuti all'etichetta di qualità nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;
aiuti ai prodotti di qualità nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008;
assistenza tecnica a favore di imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.
Art. 3
Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 2 non costituiscono aiuti se, all'epoca della concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio116, che era applicabile all'epoca della concessione degli aiuti.
Art. 4
Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 2 che, all'epoca della concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti autorizzato sono compatibili con il mercato interno fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuti.
Art. 5
L'Austria procede al recupero degli aiuti incompatibili di cui all'articolo 2 presso i rispettivi beneficiari.
Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi maturati dalla data dell'esborso a quella dell'effettivo recupero.
Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione117.
Art. 6
Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 2 è immediato ed efficace.
L'Austria garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.