Decisione (UE) 2016/1700 della Commissione del 7 aprile 2016 relativa agli aiuti di Stato SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 e NN 34 A/2000) a cui l'Austria ha dato esecuzione (Misure di commercializzazione di AMA) [notificata con il numero C(2016) 1972] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni1,
con sentenza del 27 ottobre 20112 la Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso «la Corte») ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado3 (ora «il Tribunale») che aveva annullato la decisione C(2004)2037 della Commissione, del 30 giugno 2004, relativa agli aiuti di Stato NN 34 A/2000 concernenti i programmi di qualità e le etichette di qualità AMA Biosiegel (in appresso «l'etichetta bio») e AMA Gütesiegel (in appresso «l'etichetta di qualità»).
La sentenza della Corte invitava la Commissione a prendere le misure necessarie per conformarsi alla sentenza stessa. Pertanto la Commissione deve adottare una nuova decisione.
Le suddette sentenze costituiscono i momenti culminanti di un procedimento le cui fasi principali sono illustrate di seguito.
1. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE
1.1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO — DENUNCE
A seguito di due denunce del 21 settembre 1999 e del 5 novembre 1999, protocollate rispettivamente il 23 settembre 1999 e il 20 gennaio 2000, con lettera del 15 febbraio 2000 la Commissione ha chiesto alle autorità austriache di fornire informazioni adeguate sulle misure di aiuto a favore delle attività di commercializzazione svolte da Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (in appresso «AMA Marketing»), società affiliata ad Agrarmarkt Austria (in appresso «AMA»).
Con lettera del 20 marzo 2000, protocollata il 21 marzo 2000, le autorità austriache hanno fornito le informazioni richieste
Con lettera del 4 aprile 2000, protocollata il 7 aprile 2000, il secondo denunciante ha fornito ulteriori informazioni.
Il secondo denunciante ha fornito ulteriori informazioni anche con le lettere del 18 maggio 2000 e del 30 maggio 2001, protocollate rispettivamente il 26 maggio 2000 e il 6 giugno 2001. Il 22 gennaio 2003 la Commissione ha ricevuto una terza denuncia avente lo stesso oggetto.
1.2. PROCEDIMENTO NN 34/2000 E SUDDIVISIONE PER MOTIVI AMMINISTRATIVI
Sulla base delle informazioni ricevute nelle denunce, con lettera del 19 giugno 2000 la Commissione ha comunicato alle autorità austriache che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati (NN 34/2000) e le ha invitate a fornire ulteriori informazioni. Le autorità austriache hanno risposto con lettera del 29 settembre 2000, protocollata lo stesso giorno, e con lettera del 16 ottobre 2000, protocollata il 17 ottobre 2000. Ulteriori informazioni sono state chieste con lettera del 15 ottobre 2001, alla quale le autorità austriache hanno risposto con lettera del 7 novembre 2001. Con lettera del 19 dicembre 2002 le autorità austriache hanno fornito ulteriori informazioni e informato la Commissione in merito alle direttive AMA (interne) modificate (AMA Richtlinien), che disciplinavano le attività pubblicitarie per i prodotti con l'etichetta di qualità AMA e l'etichetta bio AMA; tali direttive erano entrate in vigore il 26 settembre 2002.
Con detta lettera, che comprendeva un modulo di notifica compilato, le autorità austriache dichiaravano di notificare le misure relative alle etichette bio e di qualità AMA che erano state attuate conformemente alle nuove norme interne4. La Commissione ha sostenuto, tuttavia, che la lettera in questione non poteva essere considerata una notifica di un nuovo aiuto, dato che le direttive AMA modificate, essendo entrate in vigore già il 26 settembre 2002, erano state attuate prima di un'eventuale approvazione delle misure di aiuto basate sulle direttive stesse5.
Su richiesta delle autorità austriache dell'8 marzo 2004, ricevuta nella stessa data, la Commissione ha deciso di suddividere il fascicolo NN 34/2000, assegnando il numero di protocollo NN 34 A/2000 al fascicolo di esame delle disposizioni relative all'etichetta bio AMA e all'etichetta di qualità AMA applicabili dopo il 26 settembre 2002 e il numero di protocollo NN 34/2000 alle misure relative all'etichetta bio AMA e all'etichetta di qualità AMA applicabili prima del 26 settembre 2002 nonché alle altre misure di commercializzazione di AMA.
Per motivi di amministrazione interna, il 16 marzo 2004 è stato aperto un nuovo procedimento con il numero di protocollo NN 34B/2000, relativo alle misure attuate prima del 26 settembre 2002. La Commissione fa presente che quel procedimento non ha alcun impatto sulla sostanza del presente procedimento.
Le nuove norme interne di AMA hanno introdotto un nuovo disegno delle etichette e l'applicazione di nuovi standard di qualità ai prodotti recanti una delle etichette in questione. Dalle spiegazioni fornite dalle autorità austriache e dall'esame dettagliato delle nuove etichette e dei nuovi standard di qualità è emerso che essi erano stati adottati a fini di conformità alle norme comunitarie.
Mentre la nuova versione delle norme interne di AMA non prevedeva condizioni per l'origine dei prodotti, l'atto giuridico di base che disciplina AMA, ossia la legge AMA, continuava a fare riferimento soltanto ai prodotti nazionali. A tale proposito, con lettera del 19 dicembre 2002, protocollata il 23 dicembre 2002, le autorità austriache hanno confermato che, in base alle nuove norme, le etichette AMA erano disponibili per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine, e si sono impegnate a emendare di conseguenza la legge AMA. Per i motivi su esposti, i servizi della Commissione hanno ritenuto che il regime di aiuti non notificato, registrato con il numero NN 34/2000, fosse stato sostanzialmente modificato a decorrere dal 26 settembre 2002 a fini di conformità alle norme sugli aiuti di Stato, e che per questo motivo fosse giustificata una valutazione separata del regime dopo tale data.
1.3. AIUTI NON NOTIFICATI NN 34 A/2000 DOPO LA SUDDIVISIONE
Per quanto riguarda il procedimento NN 34 A/2000, le autorità austriache hanno fornito ulteriori informazioni con lettere del 2 aprile 2004, protocollata il 5 aprile 2004, e del 19 aprile 2004, 29 aprile 2004, 4 maggio 2004, 7 maggio 2004, 13 maggio 2004, 9 giugno 2004, 16 giugno 2004 e 24 giugno 2004, tutte protocollate alla data di ricevimento.
Con la decisione C(2004) 2037, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alla misura in questione e l'ha ritenuta compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] in quanto conforme alle condizioni di cui ai punti 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo6 (in appresso «gli orientamenti 2000-2006») e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato7 (in appresso «gli orientamenti per la pubblicità»). Il regime di aiuti esaminato nel procedimento NN 34 A/2000 era limitato al 31 dicembre 2008 per tutte le misure relative all'etichetta di qualità (AMA Gütesiegel) e per le misure di sostegno alla qualità relative all'etichetta bio (Biozeichen), mentre le misure di pubblicità relative all'etichetta bio (Biozeichen) erano limitate al 31 marzo 2006.
In base alla suddetta decisione, tutte le misure attuate da AMA e AMA Marketing prima del 26 settembre 2002 che rimanevano oggetto del procedimento NN 34/2000 sono state esplicitamente escluse dall'esame effettuato nell'ambito del procedimento NN 34 A/2000. A questo riguardo, però, non è chiaro quando siano entrate in vigore le nuove norme interne di AMA, ossia se le misure di aiuto siano state concesse sulla base delle nuove norme già dal 26 settembre 2002 (data di entrata in vigore delle norme) o se dopo tale data ci sia stato un periodo transitorio in cui gli aiuti hanno continuato a essere concessi secondo le vecchie norme.
Nella risposta del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno sostenuto che non c'era stato un periodo transitorio e che le nuove norme erano entrate in vigore il 26 settembre 2002.
1.4. NOTIFICA DELLE MISURE DI COMMERCIALIZZAZIONE DI AMA (MISURE GENERICHE, MISURE DI COMMERCIALIZZAZIONE AL DI FUORI DELL'AUSTRIA E RICERCHE DI MERCATO) — N 239/2004
Il 28 maggio 2004 le autorità austriache hanno notificato le misure di commercializzazione di AMA, che comprendevano misure di commercializzazione generiche, misure di commercializzazione al di fuori dell'Austria e ricerche di mercato. Il regime di aiuti registrato come aiuti di Stato N 239/2004 è stato autorizzato con la decisione C(2004) 3945 della Commissione del 20 ottobre 2004. Con la decisione C(2010) 377 del 21 gennaio 2010 la Commissione ha autorizzato, come aiuti di Stato N 496/2009, la proroga al 31 dicembre 2013 del regime di aiuti succitato. A queste decisioni non si applicano le summenzionate sentenze della Corte e le misure autorizzate non sono oggetto della presente decisione.
1.5. PROROGA DEGLI AIUTI NN 34 A/2000
Con lettera del 15 marzo 2006, protocollata nella stessa data, le autorità austriache hanno notificato la proroga al 31 dicembre 2010 delle misure relative all'etichetta bio8 [regime di aiuti di Stato N 175/2006, autorizzato con la decisione C(2006)2281 della Commissione del 2 giugno 2006]. Con lettera del 19 novembre 2008 le autorità austriache hanno notificato la proroga al 31 dicembre 2013 del regime di aiuti NN 34 A/2000 riguardante sia l'etichetta di qualità sia l'etichetta bio, che era scaduto il 31 dicembre 2010. Gli aiuti notificati, registrati con il numero di protocollo N 589/2008 e autorizzati con la decisione C(2009)1092 della Commissione del 25 febbraio 2009, hanno contestualmente sostituito la misura di aiuto N 175/2006.
La presente decisione non riguarda i suddetti regimi di aiuti autorizzati N 175/2006, N 589/2008, N 239/2004 e N 496/2009.
Oggetto della presente decisione sono le misure AMA non notificate previste dal regime di aiuti NN 34/2000 (per il periodo precedente il 26 settembre 2002) e le misure AMA che sono state oggetto della decisione annullata della Commissione relativa agli aiuti NN 34 A/2000 (per il periodo successivo al 26 settembre 2002).
2. PROCEDIMENTI DINANZI ALLE CORTI DELL'UNIONE EUROPEA (TRIBUNALE E CORTE DI GIUSTIZIA) E DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
2.1. PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE — CAUSA T-375/04
Il 17 settembre 2004 i ricorrenti citati nel considerando (4) hanno impugnato la decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato NN 34 A/2000 dinanzi al tribunale di primo grado (ora «il Tribunale»). La causa è stata protocollata con il numero T-375/04.
Nella sentenza del 18 novembre 2009 il Tribunale ha concluso che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale a causa dell'esistenza di una contraddizione tra (i) la formulazione della legge AMA del 1992, che, a parere del Tribunale, limitava il regime ai prodotti nazionali, e (ii) le direttive interne di AMA e le garanzie fornite dalle autorità austriache, secondo cui il regime era disponibile per i prodotti provenienti da altri Stati membri. Il Tribunale ha ritenuto che tale contraddizione sollevasse gravi dubbi in merito alla compatibilità del regime con il mercato interno.
Il Tribunale ha concluso pertanto (punto 86 della sentenza) che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di cui all'ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 108, paragrafo 2, del TFUE). Per tale motivo il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione relativa agli aiuti N 34 A/2000.
2.2. PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA — CAUSA C-47/10
Il 27 gennaio 2010 la Repubblica d'Austria ha presentato appello contro la suddetta sentenza del Tribunale. L'appello è stato protocollato come causa C-47/10.
Con sentenza del 27 ottobre 2011 la Corte di giustizia ha respinto l'appello presentato dalla Repubblica d'Austria confermando in toto la sentenza del Tribunale.
2.3. DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SUCCESSIVE FASI PROCEDURALI
A seguito della sentenza della Corte, la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE relativamente al regime di aiuti NN 34 A/2000. Viste le motivazioni della sentenza, nella decisione di avvio del procedimento, datata 12 giugno 20129, la Commissione ha invitato le autorità austriache e le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese, per chiarire i dubbi riguardanti la contraddizione di cui al considerando (23).
La Commissione non ha ricevuto osservazioni da terzi.
Nella risposta del 29 giugno 2012 le autorità austriache hanno chiesto una proroga del termine di risposta. Tale proroga è stata concessa dalla Commissione il 13 luglio 2012.
Le autorità austriache hanno trasmesso le proprie osservazioni il 14 settembre 2012.
Con lettera del 19 febbraio 2014 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. Nella risposta del 14 marzo 2014 le autorità austriache hanno chiesto una proroga del termine di risposta e il 7 maggio 2014 hanno fornito ulteriori informazioni.
La Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni il 17 dicembre 2014. Il 23 dicembre 2014 le autorità austriache hanno chiesto una proroga del termine di risposta. La Commissione ha concesso tale proroga con lettera datata 8 gennaio 2015. Le autorità austriache hanno risposto in data 26 febbraio 2015 e 3 marzo 2015.
3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO
3.1. TITOLO
Misure di commercializzazione di AMA.
3.2. DURATA DELLE MISURE
La legge istitutiva di AMA è entrata in vigore nel 1992. Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache con lettera del 4 luglio 1997, protocollata il 7 luglio 1997, le misure di commercializzazione erano in vigore dal 1994, ossia da prima del 1o gennaio 1995, data di adesione dell'Austria all'Unione europea. Nondimeno le misure di AMA non sono state comunicate dalle autorità austriache alla Commissione in conformità degli articoli 143 o 144 dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria10.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno sostenuto che la Commissione era stata «informata» delle misure di commercializzazione da parte di Österreichische Weinmarketing. Tuttavia, le informazioni fornite in quella circostanza11 si riferivano soltanto alle opportune misure imposte dalla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 108, paragrafo 1, del TFUE) per il settore vinicolo, che non sono oggetto della presente decisione.
Con lettera del 7 febbraio 1997, nel contesto del rapporto di monitoraggio dell'OCSE, la Commissione ha comunicato all'Austria che le misure di promozione di AMA potevano costituire un aiuto di Stato e ha pertanto invitato le autorità austriache a fornire tutte le informazioni necessarie per valutare tali misure conformemente alle vigenti norme sugli aiuti di Stato e a compilare i pertinenti moduli di notifica. Con lettera del 23 giugno 1997 le autorità austriache hanno fornito le informazioni richieste e trasmesso un modulo di notifica compilato12.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno sostenuto che la lettera del 23 giugno 1997 costituiva una notifica valida e che alla scadenza del periodo di due mesi lo Stato membro era autorizzato a ritenere che le misure in questione fossero state validamente autorizzate in quanto aiuti di Stato.
Per quanto riguarda la data di scadenza dell'attuazione, occorre distinguere le diverse attività di commercializzazione di AMA.
A tale proposito la Commissione rileva che, con decisione del 20 ottobre 2004, ha autorizzato come aiuti di Stato N 239/2004 le seguenti misure di commercializzazione di AMA: misure di commercializzazione generiche (pubblicità e attività di PR), misure di commercializzazione al di fuori dell'Austria e ricerche di mercato.
In sintesi, la data di scadenza delle misure relative alle etichette bio e di qualità di AMA era il 31 dicembre 2008, ad eccezione delle misure di pubblicità relative all'etichetta bio, che erano scadute il 31 dicembre 2006 (si vedano sopra i considerando 15 e 19). Le altre misure di commercializzazione di AMA erano applicabili fino al 20 ottobre 2004, data di approvazione della misura notificata N 239/2004 (si vedano sopra il capitolo 1.4 e il considerando 39).
La Commissione rileva altresì che una misura di AMA relativa a una campagna di promozione della carne bovina è stata notificata e autorizzata come aiuto di Stato N 570/1998 con lettera del 15 dicembre 1998. La durata dell'aiuto era limitata a due anni.
Ad eccezione delle misure oggetto delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti N 570/1998, NN 34 A/2000 e N 239/2004, la Commissione non è a conoscenza di altre misure di aiuto autorizzate riguardanti le attività di commercializzazione di AMA nel periodo in questione.
3.3. ENTITÀ DELL'AIUTO
Sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni di bilancio dettagliate per gli anni 1995-199913 e 2000-200814, per le attività di commercializzazione di AMA sono stati spesi i seguenti importi:
1995: 13084204,72 EUR
1996: 16241658,38 EUR
1997: 15306219,65 EUR
1998: 18217604,15 EUR
1999: 18158485,48 EUR
2000: 15867096,22 EUR
2001: 12092317,52 EUR
2002: 13538228,32 EUR
2003: 9044509,01 EUR
2004: 10559442,86 EUR
2005: 8994712,20 EUR
2006: 12193320,12 EUR
2007: 12285344,67 EUR
2008: 15087084,71 EUR
Con lettera del 12 giugno 2012 le autorità austriache sono state invitate a confermare le cifre succitate e a fornire una suddivisione del bilancio per ciascun anno e ciascuna categoria di aiuto (pubblicità delle etichette di qualità, pubblicità delle etichette bio, pubblicità generica, pubblicità al di fuori dell'Austria, misure per la qualità e l'assistenza tecnica relative a entrambe le etichette e a prodotti generici). Nella comunicazione del 14 settembre 2012 sono state fornite le cifre indicate di seguito.
| (EUR) | |||||||
| Werbemaßnahmen für Gütesiegel und Biozeichen | generische Werbung | Werbung außerhalb Österreichs | Qualitätsmaßnahmen | technische Hilfe für beide Siegel und generische Erzeugnisse | Sonstiges nicht zuordenbar | Summe | |
| 1995 | 1299346,00 | 6362489,86 | 3571312,11 | 371139,09 | 582771,80 | 897145,82 | 13084204,68 |
| 1996 | 2233341,97 | 8643529,94 | 2888555,25 | 394070,06 | 779226,09 | 1302935,06 | 16241658,37 |
| 1997 | 1711790,25 | 8550846,55 | 2679179,98 | 362098,72 | 752833,66 | 1249471,22 | 15306220,38 |
| 1998 | 1347618,61 | 9607372,32 | 3555154,59 | 689570,37 | 1078268,11 | 1939620,16 | 18217604,16 |
| 1999 | 1950511,57 | 9740191,85 | 3444902,31 | 802776,30 | 874229,94 | 1345873,52 | 18158485,49 |
| 2000 | 1616472,22 | 8148390,41 | 2387445,85 | 1327850,90 | 993697,77 | 1393239,07 | 15867096,22 |
| 2001 | 1537390,80 | 5448146,98 | 2234769,81 | 728167,14 | 899896,37 | 1243946,42 | 12092317,52 |
| 2002 | 1336612,09 | 7237058,31 | 2092667,47 | 381162,95 | 825295,61 | 1665431,89 | 13538228,32 |
| 2003 | 1628162,19 | 3561930,45 | 1487154,69 | 74665,78 | 491988,97 | 1800606,93 | 9044509,01 |
| 2004 | 1562732,58 | 4934174,90 | 1366698,52 | 129725,39 | 804018,00 | 1762093,47 | 10559442,86 |
Le autorità austriache hanno fornito le cifre indicate di seguito concernenti le misure relative alle etichette bio e di qualità nel periodo dal 2002 al 2008.
| Jahr | Gesamtkosten It. Jahresbericht | davon AMA-Gütesiegel | in % von Gesamt | davon AMA-Bio-Zeichen | in % von Gesamt |
| 2002 | 13538228,32 | 1356909,27 | 10,02 | 320695,40 | 2,37 |
| 2003 | 9044509,01 | 2139261,31 | 23,65 | 829573,19 | 9,17 |
| 2004 | 10559442,86 | 1187575,61 | 11,25 | 994446,40 | 9,42 |
| 2005 | 8994712,20 | 1709859,07 | 19,01 | 714448,63 | 7,94 |
| 2006 | 12193320,12 | 2834299,23 | 23,24 | 327752,62 | 2,69 |
| 2007 | 12285344,67 | 3466665,92 | 28,22 | 641760,86 | 5,22 |
| 2008 | 15087995,71 | 3410221,60 | 22,60 | 1273517,59 | 8,44 |
| Summe | 81703552,89 | 16104792,01 | 5102194,69 |
3.4. BENEFICIARI
Dalle informazioni disponibili risulta che i beneficiari delle misure di commercializzazione erano produttori agricoli e imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, compresa l'industria alimentare.
3.5. BASE GIURIDICA
La base giuridica di tutte le misure di commercializzazione di AMA è la legge AMA (Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle «Agrarmarkt Austria», ossia la legge federale istitutiva dell'agenzia di regolamentazione del mercato «Agrarmarkt Austria»)15.
A seguito di una richiesta di informazioni del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno presentato tutti gli atti giuridici di attuazione (direttive, regolamenti ecc., comprese le direttive interne e altre norme interne di AMA) che disciplinano l'etichetta di qualità e l'etichetta bio e le rispettive misure di commercializzazione.
3.6. AMA MARKETING E FINANZIAMENTO PARAFISCALE DELLE MISURE
AMA è un ente di diritto pubblico istituito nel 1992 con la legge AMA e controllato dallo Stato. Il regime è amministrato da AMA Marketing, un'affiliata interamente controllata da AMA.
Nel procedimento NN 34 A/2000 le autorità austriache hanno fornito le informazioni indicate di seguito in merito allo status e alle attività di AMA.
Secondo le autorità austriache, AMA e AMA Marketing non commercializzano beni o servizi. AMA Marketing vigila sull'utilizzo dell'etichetta di qualità e dell'etichetta bio, pianifica e coordina misure di promozione (pubblicità, fiere, esposizioni, eventi di PR e simili), produce materiale informativo sui programmi di qualità e sulle etichette e commissiona progetti di ricerca su vari argomenti inerenti alla qualità nella produzione agricola.
AMA Marketing non effettua campagne pubblicitarie né controlli dei prodotti, bensì seleziona a tal fine imprese private conformemente alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 92/50/CEE del Consiglio16 e la successiva direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Le imprese austriache dell'industria agroalimentare versano prelievi obbligatori stabiliti dalla legge AMA per finanziare fino al 100 % delle misure citate. Anche AMA e AMA Marketing sono finanziate con tali prelievi.
La legge AMA (articolo 21c, paragrafo 1) stabilisce che i contributi debbano essere versati per le operazioni o i prodotti seguenti:
il latte, al momento del conferimento per la trasformazione;
i cereali, al momento della molitura;
i bovini adulti, i vitelli, i suini, gli agnelli, le pecore e il pollame, al momento della macellazione;
il pollame allevato per la produzione di uova;
la produzione di frutta e verdura;
la produzione di patate (escluse le patate da fecola e quelle utilizzate per la produzione di alcol);
la produzione e la coltivazione di prodotti orticoli;
la coltivazione di vigne;
la prima commercializzazione del vino.
La legge AMA stabilisce anche l'importo massimo dei contributi (articolo 21d). Il livello effettivo dei contributi è definito in base a un regolamento del consiglio di amministrazione di AMA (Verordnung des Verwaltungsrates).
Con lettera del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno comunicato i gettiti dei prelievi nel periodo dal 1995 al 200818, riportati di seguito:
1995— 13833026,19 EUR
1996— 15260738,33 EUR
1997— 14340815,84 EUR
1998— 15473675,13 EUR
1999— 15260405,37 EUR
2000— 15419046,38 EUR
2001— 15228252,40 EUR
2002— 15461156,95 EUR
2003— 13529199,62 EUR
2004— 17320613,38 EUR
2005— 16003552,29 EUR
2006— 16030054,67 EUR
2007— 15909792,32 EUR
2008— 15880813,22 EUR
Ad esempio, nel 2003 sono stati incassati a titolo di prelievi complessivamente 13529199,62 EUR, così ripartiti:
| Latte | 7754833,88 |
| Bovini adulti | 1141663,81 |
| Suini | 1976514,84 |
| Vitelli | 31926,33 |
| Pecore e agnelli | 34046,38 |
| Pollame da macello | 405925,74 |
| Galline ovaiole | 427690,62 |
| Frutta | 769823,87 |
| Verdura | 408448,99 |
| Patate | 243896,60 |
| Prodotti orticoli | 334428,56 |
A norma dell'articolo 21c, paragrafo 2, della legge AMA i beni non originari dell'Austria sono esentati dal pagamento dei prelievi.
4. LE MISURE DI COMMERCIALIZZAZIONE DI AMA
Con lettera del 16 ottobre 2000, nel contesto del procedimento NN 34/2000 le autorità austriache hanno trasmesso le relazioni annuali per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 contenenti tutte le misure di commercializzazione di AMA.
Per quanto riguarda le etichette bio e di qualità, le autorità austriache hanno fornito una descrizione dettagliata nel quadro della valutazione del regime di aiuti NN 34 A/2000.
Sulla base di queste informazioni appare possibile raggruppare le attività di commercializzazione nelle seguenti categorie di aiuti:
pubblicità, comprendente la pubblicità relativa alle etichette bio e di qualità, misure di commercializzazione generiche e misure di pubblicità al di fuori dell'Austria (si veda la sezione 4.1 sotto);
aiuti ai sistemi di assicurazione della qualità, ai controlli di qualità e ai controlli dei prodotti biologici per i prodotti recanti le etichette bio e di qualità (si veda la sezione 4.2 sotto);
misure di assistenza tecnica (si veda la sezione 4.3 sotto).
Per una descrizione dettagliata delle misure per categoria di aiuti si rinvia, rispettivamente, ai successivi capitoli 4.1, 4.2 e 4.3.
4.1. MISURE DI PUBBLICITÀ
4.1.1. MISURE DI PUBBLICITÀ RELATIVE ALLE ETICHETTE BIO E DI QUALITÀ
Sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità austriache in merito al regime di aiuti NN 34 A/2000, l'etichetta bio può includere o non includere l'indicazione dell'origine. L'etichetta di qualità comprende sempre l'indicazione d'origine specifica e un secondo campo contenente colori e/o simboli (riprodotti graficamente) come indicazione dell'origine, diversi a seconda dello Stato membro o della regione di produzione.
Logo utilizzati e ammissibilità ai sensi del regime
Sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità austriache sul regime di aiuti NN 34 A/2000, dopo il 2002 sono state utilizzate per le etichette le seguenti immagini:
Immagini utilizzate per le etichette nel 2002*
| Et. di qualità (Austria) | Et. di qualità (Baviera) | Etichetta bio (origine indicata) | Etichetta bio (origine non indicata) |
Dagli esempi trasmessi alla Commissione risulta che nel periodo dal 1995 al 2002 per l'etichetta bio era stata utilizzata la stessa immagine che nel periodo successivo al 2002, mentre fino al 31 dicembre 1999 l'etichetta di qualità aveva un disegno diverso (come riportato sotto): nello spazio centrale, che è la parte visivamente dominante dell'etichetta, invece della scritta «AMA Gütesiegel» era collocata la parola «Austria» (delle stesse dimensioni).
Immagini utilizzate per l'etichetta di qualità nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999
Nel gennaio 2000 l'etichetta di qualità originaria è stata sostituita dall'etichetta riportata sopra nel considerando (65)21, come indicato nelle relazioni annuali degli anni successivi.
Sulla scorta delle informazioni fornite sul regime di aiuti NN 34 A/2000, l'etichetta bio e l'etichetta di qualità erano disponibili soltanto per i prodotti che soddisfacevano determinati criteri di qualità riguardanti i metodi di produzione, le caratteristiche dei prodotti e, in taluni casi, i requisiti concernenti l'origine geografica di un prodotto.
Le autorità austriache hanno fornito assicurazioni sulla conformità delle misure di pubblicità sovvenzionate alle disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22.
L'etichetta bio era assegnata soltanto ai prodotti biologici conformi ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio23.
L'etichetta di qualità era assegnata soltanto ai prodotti conformi ai requisiti di qualità di cui all'articolo 24 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio24. I prodotti che soddisfacevano i criteri di qualità previsti per l'utilizzo dell'etichetta di qualità erano conformi ai criteri più rigorosi riportati di seguito, ai sensi del punto47 degli orientamenti per la pubblicità25.
| Prodotto | Criterio |
| Carne di manzo e di vitello | Valore pH 36 < 5,8 entro almeno 36 ore. |
| Carne suina | Carne suina PSE: valore pH 1 almeno 30 minuti dopo la macellazione: 6,0 o superiore. |
| Ammessa solo carne di categoria S ed E. | |
| Carne suina DFD: valore pH 12 almeno 12 ore dopo la macellazione: massimo 5,8. | |
| Carne di tacchino | Requisiti batteriologici: batteri massimi totali L 50000 KbE/cm2 ed enterobatteriacee massime L 500 KbE/cm2 prima del sezionamento; i corrispondenti valori dopo il sezionamento sono L 100000 KbE/cm2 e L 1000 KbE/cm2. |
| Uova | Solo da allevamenti a terra e all'aperto. |
| Partecipazione a un programma di prevenzione e controllo della salmonella. | |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Contenuto di lipopolisaccaridi ≤ 400 EU/ml |
| Solo una categoria di qualità su quattro categorie esistenti. | |
| Nella fascia di tolleranza microbiologica, i limiti più bassi della legge austriaca Milchhygieneverordnung costituiscono i limiti superiori accettati per i prodotti con l'etichetta di qualità. Se la legge prevede, ad esempio, una fascia di tolleranza 1-3, ai fini dell'etichetta di qualità sono ammessi soltanto valori non superiori a 1. | |
| Contenuto di lieviti e muffe: nei prodotti a base di latte fermentato ≤ 10/ml; nel burro ≤ 100/g; nel formaggio fresco ≤ 1000/g. | |
| Miele | Contenuto massimo di acqua 19 %; contenuto di HMF ≤ 20 ppm. |
| Cereali, prodotti a base di cereali | Frumento: peso ettolitrico 80 kg/hl, indice di glutine 30 %, contenuto proteico 14 %, valore di sedimentazione 50 Eh, indice di caduta 250 secondi. Segale: peso elettrolitrico 72 kg/hl, amilogramma 500 u.a. Segale da birrificazione: contenuto proteico massimo 12 %, contenuto di segale integrale 90 %. |
| Piante oleaginose e oli da cucina | Numero di acidità 0,2 mg/kg. |
| Numero di perossidi (campioni freschi) 1,5. | |
| Gelato | Solo latte crudo della categoria di qualità più elevata (S) di tre categorie. |
| Numero di batteri ≤ 50000 (fascia di tolleranza + 30000). | |
| Tutti i valori microbiologici massimi ammessi devono essere inferiori ai valori previsti dalla legge austriaca Speiseeisverordnung. | |
| Frutta, verdura, patate da tavola | Utilizzo di pesticidi ed erbicidi solo conformemente all'elenco positivo della Produzione Integrata; ad esempio, per i prodotti con l'etichetta di qualità sono ammessi soltanto circa 160 dei circa 300 prodotti fitosanitari elencati nella legge austriaca Pflanzenschutzmittelgesetz. |
| I concimi azotati utilizzati per le patate possono contenere soltanto 100 kg di azoto puro per ettaro (buona prassi agricola in Austria: 175 kg). | |
| Non è ammesso l'utilizzo di fanghi di depurazione. | |
| Non è ammessa la concimazione in assenza di un'analisi del terreno, né oltre il livello di nutrienti C (approvvigionamento di nutrienti ottimale). |
La regione di origine indicata sulle etichette era considerata la regione in cui avveniva la trasformazione del prodotto e dalla quale provenivano le materie prime determinanti (wertbestimmende Rohstoffe). Tali materie prime potevano provenire per un terzo da altre regioni se non era possibile coltivarle o ottenerle nella regione di origine.
Nel caso della produzione di uova fresche le galline ovaiole dovevano essere nate ed essere state ingrassate nella regione interessata. Nel caso della produzione di carne di manzo, vitello, maiale, tacchino e agnello gli animali dovevano essere nati nella regione interessata.
Per quanto riguarda il logo utilizzato per l'etichetta di qualità, alle informazioni trasmesse il 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno allegato le norme applicabili fino al 1999. Da tali informazioni risultava che sia negli atti normativi (AMA-Gütesiegel Richtlinien26, Regulativ für die Verleihung des Rechts zur Führung der Urspungs- und Gütezeichen für Lebensmittel27) sia nei moduli di domanda (Antrag auf Verleihung des Herkunfts- und Gütezeichens für Lebensmittel28) era utilizzato il logo riportato sopra nel considerando 65.
Dopo il 1999 il logo utilizzato per l'etichetta di qualità era identico a quello riportato sopra nel considerando 64.
Costi ammissibili al regime di aiuti
Per quanto riguarda l'etichetta di qualità, sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni annuali per gli anni dal 1995 al 1999 in merito al regime di aiuti NN 34 A/2000 si può concludere che sono stati concessi aiuti a copertura dei costi di campagne pubblicitarie intese a sensibilizzare i consumatori sul tema della qualità e a promuovere l'etichetta di qualità, allo scopo di creare un'immagine dell'etichetta di qualità che potesse fungere da guida per gli acquisti (Orientierungshilfe beim Einkauf).
Per quanto riguarda l'etichetta bio, sono stati concessi aiuti a copertura dei costi delle campagne pubblicitarie intese a informare i consumatori sui prodotti con l'etichetta bio e sui requisiti per il suo utilizzo, nonché sull'agricoltura biologica in generale.
Le campagne consistevano in annunci pubblicitari nei media in formato cartaceo ed elettronico, presso punti vendita e durante eventi pubblici, presso stand informativi mediante opuscoli che illustravano i prodotti con l'etichetta di qualità o l'etichetta bio, in volantini informativi, in occasione di degustazioni dei prodotti durante fiere e altri eventi pubblici, nonché altri mezzi atti ad attirare l'attenzione dei consumatori, come adesivi da pavimento (utilizzati nei supermercati) contenenti simboli e informazioni sull'etichetta di qualità e l'etichetta bio. Le campagne erano mirate a gruppi di consumatori che variavano di volta in volta a seconda della situazione locale e del mercato.
Sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità austriache in merito alla misura NN 34 A/2000, gli annunci pubblicitari e le azioni presso i punti vendita e in occasione di eventi pubblici nel periodo dal 2002 al 2008 non facevano riferimento ad alcun produttore o marchio citati per nome, ma contenevano soltanto informazioni sui requisiti di qualità del prodotto e sui controlli di qualità relativi all'etichetta di qualità, affinché i consumatori potessero riconoscere la qualità speciale dei prodotti recanti quella etichetta. Per quanto concerne le azioni presso i punti di vendita, l'aiuto era disponibile per tutte le imprese interessate che intendevano organizzare campagne pubblicitarie nei propri locali. Tali imprese non ricevevano alcun aiuto diretto nell'ambito del regime di aiuti notificato.
Inoltre, secondo le autorità austriache l'origine del prodotto, laddove indicata, doveva costituire il messaggio secondario della campagna pubblicitaria sovvenzionata. Le autorità austriache hanno trasmesso esempi rappresentativi di annunci pubblicitari a stampa o audiovisivi per dimostrare che gli annunci erano strutturati in modo tale da garantire che il messaggio sull'origine del prodotto fosse sempre secondario.
Dalle informazioni sulla misura NN 34 A/2000 risulta che una parte delle misure per l'etichetta bio riguardava azioni promozionali cofinanziate dall'UE.
4.1.2. MISURE DI PUBBLICITÀ GENERICHE
Dalle informazioni fornite nelle relazioni annuali relative agli anni dal 1995 al 1999 risulta che le campagne pubblicitarie riguardavano il latte e i prodotti lattiero-caseari, la carne e i suoi derivati, le uova, gli ortofrutticoli e le patate nonché i prodotti ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime e i fiori.
Le campagne pubblicitarie consistevano in annunci pubblicitari nei media in formato cartaceo ed elettronico e in vendite promozionali presso punti di vendita, fiere e in occasione di eventi pubblici. Per le vendite promozionali erano utilizzati stand informativi presso i quali erano disponibili campioni dei prodotti e opuscoli riguardanti i prodotti pubblicizzati, nonché altri mezzi intesi ad attirare l'attenzione dei consumatori, come degustazioni dei prodotti, concorsi a premi (Gewinnspiele), manifesti, bandierine e adesivi da pavimento contenenti informazioni sui prodotti pubblicizzati. Sono stati realizzati anche materiali di vario genere, stampati e d'altro tipo, per promuovere prodotti o gruppi di prodotti differenti; tali materiali comprendevano volantini, riviste, ricettari, abiti stampati e omaggi promozionali.
Campagne effettivamente realizzate nell'ambito del regime di aiuti
Negli esempi dell'attività pubblicitaria condotta nel periodo considerato che sono stati messi a disposizione della Commissione, l'origine dei prodotti figurava, sotto forma di parole e di simboli, non soltanto sull'etichetta di qualità ma anche altrove nel materiale pubblicitario.
Di seguito sono riportati alcuni esempi contenuti nella relazione annuale del 1995 e nei campioni trasmessi dalle autorità austriache alla Commissione:
nel 1995 è stata condotta una campagna pubblicitaria che faceva riferimento a «Geflügel aus Österreich»; nel campo principale del logo figurava la bandiera austriaca;
nel 1995 è stata condotta anche una campagna pubblicitaria dal titolo «Fame di Austria» («Appetit auf Österreich»); nel campo principale del logo (con la parola «Österreich») era utilizzata come sfondo la bandiera austriaca, mentre la parte descrittiva dell'annuncio conteneva un chiaro riferimento all'origine dei prodotti: «Cibi dall'Austria — perché?» («Lebensmittel aus Österreich — warum?»);
nel 1995 è stata condotta una campagna di promozione delle uova austriache dal titolo «Uova fresche di qualità dall'Austria» («Qualitätseier frisch aus Österreich»);
alla Commissione è stato fornito materiale promozionale relativo a fragole con il logo «Frutta dall'Austria» («Obst aus Österreich»);
è stata condotta una campagna per la carne di vitello con il motto «Carne bovina dall'Austria: ogni boccone un piacere» («Österreichisches Rindfleisch, jedes Stück ein Gustostück»);
è stata condotta una campagna a favore della carne suina con il motto «Carne suina dall'Austria, e sai quello che mangi» («Schweinefleisch aus Österreich, da weiß man was man isst»);
è stata condotta una campagna a favore del formaggio con il motto «Typisch Österreich, Käse mit Charakter».
Le relazione annuale del 1996 riassumeva la missione di AMA con queste parole: «Convincere i consumatori nazionali dei vantaggi dei prodotti austriaci, nonostante la crescente varietà di prodotti alimentari europei» («die einheimischen Konsumenten, trotz der zunehmenden Vielfalt des europäisch werdender Lebensmittelangebotes, von den Vorzügen österreichischer Produkte zu überzeugen»)29 e proseguiva così: «Promuovere una preferenza per l'Austrià costituisce un importante contributo al mantenimento della quota di mercato dei nostri prodotti agricoli» («Diese Kultivierung der» Präferenz für Osterreich «ist ein wesentlicher Beitrag zur Marktanteilsicherung für unsere Agrarprodukte»). Nella relazione citata si affermava che la cooperazione tra AMA Marketing e i produttori nazionali aveva avuto così tanto successo che i produttori esteri di latte e burro erano quasi del tutto assenti dal mercato austriaco30.
Nel capitolo finale della relazione intitolata «Il patriottismo è apprezzato dal commercio e dal consumatore» («Patriotismus bei Handel und Konsument gefragt») si affermava che era stata preservata l'elevata quota di mercato detenuta dai prodotti nazionali rispetto ad altri prodotti concorrenti dell'Unione europea31. La relazione citava le imprese (dettaglianti)32 coinvolte nella campagna e sottolineava che l'utilizzo del logo rosso-bianco-rosso contribuiva a mettere in risalto i vantaggi dei prodotti alimentari austriaci per i consumatori.
Per quanto concerne le campagne e le azioni condotte nel 1996, la relazione annuale citava a titolo d'esempio quelle indicate di seguito:
a) la campagna «Il nostro burro è insostituibile» («Unsere Butter kann durch nichts ersetzt werden»)33;
b) altri esempi riguardanti la carne di produzione nazionale: «La migliore ricetta austriaca» («Österreichs bestes Rezept»), «Carne bovina dall'Austria» («Rindfleisch aus Österreich»)34. La copertura del materiale distribuito risulta essere stata significativa: secondo la relazione annuale, sono state stampate 400000 copie dell'opuscolo «Vitello dall'Austria» («Kalbfleisch aus Österreich») e 800000 copie dell'opuscolo «Tutto sulla carne» («Alles über Fleisch»)35.
La relazione citava anche campagne prive di riferimenti all'origine dei prodotti, come «Latte — energia bianca»36 o la campagna condotta nelle scuole con lo slogan «La mela imbattibile» («Der unbesiegbare Apfel»)37, che non conteneva alcun riferimento a nomi di marchi o all'origine dei prodotti, ma menzionava soltanto le caratteristiche generiche del frutto (sostanze nutrienti, energia, vitamine e minerali ecc.).
Nella relazione annuale del 1997 si affermava che le misure di AMA erano riuscite «a costruire barriere all'entrata di altri prodotti dell'Unione europea» e si citava il caso dello yogurt, riguardo al quale i produttori nazionali avevano recuperato una quota di mercato del 15 % dai produttori stranieri38.
Nelle attività pubblicitarie indicate a titolo di esempio per il 1999 il messaggio pubblicitario era riferito a determinate imprese (ad esempio, un annuncio pubblicitario a stampa riguardante il formaggio austriaco citava il produttore di formaggi [……]39 e un annuncio pubblicitario per le uova austriache menzionava la società di vendita al dettaglio di prodotti alimentari [……]40).
Nella pubblicità dello yogurt con l'etichetta di qualità AMA figurava la dicitura «Yogurt dall'Austria»41.
Le relazioni annuali per gli anni 1997, 1998 e 1999 riportavano campagne e slogan simili a quelli su descritti.
Le relazioni annuali per gli anni 2000 e 2001 citavano campagne pubblicitarie quali:
4.1.3. MISURE DI PUBBLICITÀ AL DI FUORI DELL'AUSTRIA
Lo scopo delle misure di pubblicità era informare i consumatori e i professionisti sulle offerte di prodotti austriaci — sul loro gusto e gli utilizzi in cucina — e incitarli ad assaggiare (per la prima volta) tali prodotti.
Le campagne pubblicitarie consistevano in annunci pubblicitari nei media, opuscoli e volantini, omaggi promozionali, degustazioni di prodotti e messaggi di posta elettronica inviati direttamente ai consumatori.
L'attività pubblicitaria a favore dei prodotti austriaci era svolta anche nel contesto delle settimane alimentari austriache e in occasione di fiere internazionali in altri Stati membri dell'Unione europea.
Secondo le autorità austriache, i prelievi applicati nel periodo dal 2002 al 2008 non hanno avuto alcun effetto discriminatorio ai sensi dell'articolo 90 del trattato CE (ora articolo 110 del TFUE). In particolare, le autorità austriache hanno sostenuto che nulla fa ritenere che i prodotti di origine austriaca commercializzati al di fuori dell'Austria non potessero beneficiare della misura alla pari dei prodotti commercializzati in Austria.
4.2. AIUTI DI STATO AI PRODOTTI DI QUALITÀ
Per quanto riguarda le etichette bio e di qualità AMA, sono stati concessi aiuti a favore dell'elaborazione di sistemi di assicurazione della qualità (studi sul miglioramento della qualità della produzione in generale, redazione e divulgazione di documenti concernenti l'assicurazione della qualità, elaborazione di sistemi informatici connessi all'interno di AMA Marketing), dei controlli di qualità e dei controlli dei prodotti biologici (controlli in loco da parte di organismi e laboratori di analisi esterni). Tutti i controlli di qualità di routine sono stati pagati dai titolari delle licenze.
Inoltre, le relazioni annuali per gli anni 1995-1999 citavano una misura per l'introduzione di un sistema di assicurazione della qualità ai sensi della norma ISO 9002.
4.3. MISURE DI ASSISTENZA TECNICA
4.3.1. ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE ETICHETTE BIO E DI QUALITÀ
Sono stati concessi aiuti a progetti di informazione di carattere generale, ad attività di PR mirate alla divulgazione di informazioni generali sulle etichette e a concorsi a premi organizzati per promuovere le etichette di qualità (Gewinnspiele).
Erano ammissibili i costi sostenuti per l'organizzazione di incontri informativi e per la realizzazione di volantini, cataloghi, newsletter e contributi Internet.
Lo scopo era fornire ai consumatori informazioni concrete sul programma per le etichette bio e di qualità AMA in generale, come l'orientamento alla qualità del programma per l'etichetta di qualità, i contenuti delle etichette e i sistemi di controllo.
Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, le summenzionate misure non riguardavano gruppi di prodotti specifici né incitavano i clienti ad acquistare un determinato prodotto.
4.3.2. ASSISTENZA TECNICA PER INFORMAZIONI GENERICHE SUI PRODOTTI, INCLUSE RICERCHE DI MERCATO
Secondo le relazioni annuali, nel periodo dal 1995 al 1999 sono stati concessi aiuti ad attività di informazione generale e di PR, all'organizzazione di fiere e alla partecipazione ad esse nonché a ricerche di mercato
Le attività di informazione generale e di PR che hanno beneficiato di aiuti miravano a illustrare le caratteristiche generiche dei prodotti alimentari e affrontavano questioni di interesse generale, come la disponibilità di consulenza e informazioni in caso di scandali alimentari. Le attività di PR comprendevano anche il miglioramento della base comunicativa nei media e utilizzavano canali di comunicazione quali comunicati stampa, conferenze stampa, servizi stampa, newsletter, giornate porte aperte e attività di lobbying.
Sono stati concessi aiuti anche per l'organizzazione di eventi e la partecipazione ad essi, quali concorsi, conferenze, seminari e workshop in Austria, nonché «settimane austriache» e fiere in altri Stati membri dell'Unione europea.
Sono stati concessi aiuti a favore di ricerche di mercato finalizzate all'esecuzione di studi riguardanti dati generali relativi al mercato alimentare, lo sviluppo dei mercati, il comportamento dei consumatori, le tendenze e le analisi delle vendite dei prodotti agricoli esaminati.
5. INTENSITÀ DELL'AIUTO
Gli aiuti hanno coperto il 100 % dei costi ammissibili delle misure di commercializzazione di AMA.
Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, gli aiuti ai prodotti di qualità e all'assistenza tecnica relativa alle etichette bio e di qualità non hanno mai superato il valore di 100000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio.
Per quanto concerne le misure di controllo riguardanti l'utilizzo dell'etichetta di qualità, le autorità austriache hanno confermato che l'aiuto è stato abolito nel 2009.
6. VALUTAZIONE DELL'AIUTO
6.1. PRESENZA DI AIUTO
L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
6.1.1. AIUTI CONCESSI DALLO STATO O MEDIANTE RISORSE STATALI
Per quanto riguarda la classificazione dei finanziamenti come risorse statali, non occorre distinguere tra le ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui viene concesso per mezzo di un ente pubblico o privato, designato o istituito dallo Stato medesimo a tal fine46.
La Commissione rileva che, nel caso in specie, gli aiuti sono stati concessi non direttamente dallo Stato bensì da AMA, ossia un intermediario istituito per legge e controllato dallo Stato (si veda il considerando 49). Poiché AMA amministra e controlla interamente AMA Marketing, si può ritenere che eserciti un'influenza decisiva su quest'ultima. Pertanto, ai fini della presente sezione AMA e AMA Marketing saranno valutate congiuntamente. Occorre quindi esaminare se i prelievi incassati da AMA possano essere considerati risorse statali imputabili allo Stato.
AMA e AMA Marketing sono state istituite per legge. Lo Stato stabilisce gli obiettivi di questi due enti (articolo 2 della legge AMA), la loro struttura di gestione (articoli da 4 a 17 della legge AMA) e la composizione del consiglio di amministrazione (si veda anche il considerando 118). Questi enti sono pertanto controllati dallo Stato. Le loro attività di commercializzazione sono finanziate mediante prelievi parafiscali (si vedano i considerando 49 e 53)47. La legge AMA (articolo 21a, paragrafo 1) stabilisce le modalità di utilizzo dei prelievi incassati. AMA è sottoposta a controlli da parte di istituzioni statali, come la Corte dei conti austriaca48. Inoltre, l'articolo 29 della legge AMA stabilisce che, nell'attuazione di procedure amministrative, AMA si deve attenere alla legge generale sulle procedure amministrative (allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz).
Le decisioni di AMA possono essere impugnate dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (tribunale amministrativo federale)49. A norma della versione del 2004 della legge AMA, le decisioni di AMA possono essere impugnate dinanzi al ministero dell'Agricoltura e delle foreste.
La riscossione del contributo a norma della legge AMA è di competenza di AMA; inoltre, AMA ha il potere di disporre ispezioni dei locali o delle aree agricole e di chiedere alle imprese assoggettabili al prelievo di presentare relazioni o prove50. Le violazioni della legge AMA sono punibili dall'autorità amministrativa distrettuale (Bezirksverwaltungsbehörde) con sanzioni fino a 3630 EUR51. Sono punibili anche i tentativi di aggirare le norme AMA. In caso di inesigibilità della sanzione pecuniaria, può essere imposta una pena detentiva fino a sei settimane52.
Le autorità austriache hanno sostenuto che lo scopo del prelievo, il suo ambito di applicazione e il suo livello massimo sono stabiliti dalla legge AMA53. Il livello effettivo del prelievo è deciso dal consiglio di amministrazione di AMA (Verwaltungsrat der Agrarmarkt Austria), che lo determina sulla base della situazione di mercato di ciascun prodotto interessato, dell'andamento delle vendite, del reddito generato dai prodotti nazionali in Austria e all'estero e della necessità e opportunità di attuare misure di commercializzazione54.
Il consiglio di amministrazione di AMA è composto da quattro membri in rappresentanza della Camera dell'agricoltura (Landwirtschaftskammer Österreich), della Camera federale del lavoro (Bundesarbeitskammer), della Camera dell'economia (Wirtschaftskammer Österreich) e della Federazione austriaca dei sindacati (Österreichischer Gewerkschaftsbund)55.
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha verificato l'applicazione della giurisprudenza nella causa Pearle al caso in esame. Nella sentenza del 15 luglio 2004 relativa a tale causa56 la Corte di giustizia ha sottolineato che si può ritenere che i contributi obbligatori imposti da un organismo intermediario a tutte le imprese di un settore commerciale non costituiscano risorse statali qualora siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative indicate di seguito:
la misura in questione è adottata dall'organizzazione professionale che rappresenta le imprese e i dipendenti di un dato settore commerciale e non è utilizzata come strumento di attuazione di una politica adottata dallo Stato;
gli obiettivi così stabiliti sono interamente finanziati con i contributi delle imprese del settore;
il metodo di finanziamento e la percentuale/l'importo dei contributi sono stabiliti all'interno dell'organizzazione professionale del settore commerciale dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, senza l'intervento dello Stato;
i contributi devono essere utilizzati per finanziare la misura senza alcuna possibilità di intervento da parte dello Stato.
Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ritiene che il regime di aiuti non soddisfi tutte le condizioni citate.
Per quanto riguarda la prima condizione, va rilevato che il finanziamento delle misure di commercializzazione è amministrato non da un'organizzazione professionale in rappresentanza del settore, bensì da AMA Marketing, che è un ente pubblico istituito e controllato dallo Stato (si vedano il considerando 49 e l'articolo 3 della legge AMA).
Per quanto riguarda la terza condizione, il prelievo e l'importo massimo dei contributi sono imposti per legge (la legge AMA) e riscossi da un ente controllato dallo Stato, non da un'organizzazione professionale del settore commerciale. Inoltre, ai sensi della legge AMA il prelievo è obbligatorio (si veda il considerando 53). Questi elementi dimostrano che lo Stato interviene nel metodo di finanziamento dell'aiuto.
Pertanto la Commissione ritiene che il caso in esame non presenti le condizioni in base alle quali la Corte di giustizia ha concluso nella sentenza relativa alla causa Pearle che i contributi oggetto di tale sentenza non costituissero risorse statali.
Il 30 maggio 2013, nella causa Doux Élevage, la Corte di giustizia ha risposto a una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di «risorse statali»57.
In detta sentenza la Corte ha concluso che la decisione di un'autorità nazionale che estenda a tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo che, nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta dall'autorità nazionale, istituisce un contributo finalizzato all'attuazione di misure di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di assicurazione della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore interessato, rendendo in tal modo obbligatorio il pagamento del contributo generalmente applicabile, non costituisce un aiuto di Stato.
Nella sentenza citata la Corte ha considerato che i contributi in questione provenivano da operatori economici privati che esercitavano un'attività economica sui mercati interessati; ciò significa che tale meccanismo non implicava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. I fondi costituiti con il versamento di tali contributi non transitavano nel bilancio dello Stato o di un altro ente pubblico e lo Stato non rinunciava ad alcuna risorsa, a qualsivoglia titolo, quali imposte, tasse, contributi o altro, che, secondo la normativa nazionale, avrebbe dovuto essere versata al bilancio dello Stato.
Diversamente dalla causa summenzionata, il caso in esame non implica il pagamento di contributi (volontari) istituiti collettivamente da un'organizzazione interprofessionale. Come spiegato sopra nel considerando 53, le imprese austriache dell'industria agroalimentare versano prelievi obbligatori stabiliti dalla legge AMA. Pertanto tali prelievi non sono di natura privata, bensì sono imposti dallo Stato tramite un atto legislativo.
Inoltre, diversamente dal caso Doux Élevage, AMA non si occupa dei contribuiti istituiti da organizzazioni private. Come spiegato sopra nei considerando da 49 a 54, i contributi sono istituiti dallo Stato e amministrati da AMA, che è un ente di diritto pubblico istituito con la legge AMA e controllato dallo Stato, e il regime è amministrato da AMA Marketing, un'affiliata interamente controllata da AMA.
Nella causa Doux Élevage la Corte ha ritenuto che i contributi in questione conservassero il loro carattere privato durante tutto il loro percorso e che le autorità nazionali non fossero di fatto autorizzate a utilizzare tali risorse principalmente per sostenere determinate imprese. Piuttosto, erano le organizzazioni interprofessionali interessate a decidere in merito all'utilizzazione di quelle risorse, che erano pertanto interamente destinate al conseguimento degli obiettivi determinati dalle organizzazioni stesse. Inoltre, le risorse non si trovavano costantemente sotto il controllo pubblico e non erano a disposizione delle autorità statali.
Diversamente dalla causa Doux Élevage, nel caso in esame gli obiettivi perseguiti da AMA sono stabiliti non da un'organizzazione privata che decide in merito all'utilizzazione delle risorse, bensì dall'atto legislativo che governa l'ente pubblico (ossia la legge AMA; si veda il considerando 54).
Ne consegue che le condizioni citate nella causa Doux Élevage per affermare il carattere privato delle risorse considerate non sono soddisfatte nel caso in esame.
Per i motivi su esposti la Commissione ritiene che il finanziamento delle misure in questione attuate da AMA sia attribuibile allo Stato e che pertanto i relativi fondi costituiscano risorse statali.
6.1.2. VANTAGGIO SELETTIVO
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato58. Inoltre, sono considerati come aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti59. La Corte di giustizia ha sottolineato altresì che un provvedimento della pubblica autorità che favorisca determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito per il fatto di venire del tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate60.
Della misura beneficiano imprese attive nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, compresa l'industria alimentare (si veda il considerando 46), sotto forma di campagne pubblicitarie, sostegno ai prodotti di qualità e assistenza tecnica.
A tale proposito è stato chiesto alle autorità austriache di fornire ulteriori informazioni sull'ambito dei beneficiari e sul numero dei beneficiari di ciascuna misura di commercializzazione. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno risposto che non è possibile individuare i beneficiari di ogni singola misura, dato che del regime in questione hanno beneficiato non soltanto i produttori e i dettaglianti che utilizzano i logo, ma anche i produttori che non partecipano direttamente al regime e, dunque, il settore in quanto tale. Le autorità austriache hanno argomentato che le misure hanno sensibilizzato i consumatori in generale, con il risultato che anche i produttori che non partecipano al regime sono stati costretti ad elevare la qualità dei propri prodotti.
Inoltre, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha chiesto alle autorità austriache di chiarire in quale misura il settore alimentare benefici delle misure di commercializzazione. Nella loro risposta le autorità austriache hanno riproposto l'argomentazione testé riportata (nel considerando 135).
In base alla giurisprudenza61, una misura mantiene il proprio carattere selettivo anche se è applicata a un intero settore (ma non ad altri settori). Vanno pertanto respinte le argomentazioni delle autorità austriache secondo cui la misura è di carattere generale.
6.1.3. DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI COMMERCIALI
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la concessione di aiuti di Stato che rafforzano la posizione concorrenziale di un'impresa falsa generalmente la concorrenza con altre imprese concorrenti che non hanno beneficiato di tali aiuti62. L'aiuto concesso a favore di un'impresa che opera in un mercato aperto agli scambi intraunionali è idoneo a incidere sugli scambi commerciali tra gli Stati membri63.
Nel periodo dal 1995 al 2008 ci sono stati forti scambi commerciali intra-UE di prodotti agricoli. Ad esempio, nel 2004 il commercio intra-UE di prodotti agricoli dell'Unione è stato pari a circa 183 miliardi di EUR per le importazioni e a circa 187 miliardi di EUR per le esportazioni e ha riguardato circa il 57 % della produzione agricola totale, pari a 324 miliardi di EUR64.
Pertanto, in considerazione dei forti scambi commerciali intra-UE di prodotti agricoli avvenuti nel periodo considerato, si può ritenere che le misure oggetto della presente decisione falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri. Ciò è confermato anche da alcune dichiarazioni fatte da AMA nelle sue relazioni annuali per il periodo considerato (si vedano sopra i considerando da 84 a 90), da cui risulta che AMA era conscia del fatto che le attività di commercializzazione erano idonee a promuovere la produzione nazionale in concorrenza con i produttori di altri Stati membri.
Alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può pertanto concludere che le misure oggetto della presente decisione costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo citato.
6.2. AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELLA DECISIONE E AIUTI ESISTENTI
La decisione di avvio del procedimento del 2012 riguardava le misure di commercializzazione di AMA non notificate nell'ambito del regime di aiuti NN 34/2000 e le misure di AMA oggetto della decisione annullata della Commissione relativa al regime di aiuti NN 34 A/2000.
Considerando che la legge AMA e le relative disposizioni di attuazione sono state ripetutamente modificate, che si sono svolte molte fasi procedurali e che gli aiuti consistono in numerose misure di durata diversa, occorre stabilire le date esatte d'inizio e di fine dell'attuazione delle misure, ossia l'ambito di applicazione temporale della decisione.
Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, le misure di commercializzazione sono in atto dal 1994, ossia da prima del 1o gennaio 1995, data di adesione dell'Austria all'Unione europea. Ciononostante, le misure di AMA non sono state comunicate dalle autorità austriache alla Commissione conformemente agli articoli 143 o 144 dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria (si veda il considerando 34) e, pertanto, non possono essere considerate aiuti esistenti. Ne consegue che tali misure dovrebbero essere considerate nuovi aiuti non notificati alla data di adesione (1o gennaio 1995), che dovrebbe dunque essere considerata la data d'inizio della concessione degli aiuti.
Inoltre, come descritto nel considerando 36, le autorità austriache sostengono di aver presentato, con lettera del 23 giugno 1997, un modulo di notifica compilato riguardante le misure di commercializzazione di AMA, ma di non aver ricevuto risposta dalla Commissione entro il termine stabilito di due mesi65. A loro giudizio, tale notifica era valida e, dopo due mesi, gli aiuti avrebbero dovuto essere considerati autorizzati e quindi classificati come aiuti esistenti. Questa stessa argomentazione è proposta in un parere legale allegato alle informazioni trasmesse il 25 febbraio 2015.
La Commissione non condivide la suddetta argomentazione. Poiché le misure sono state attuate già prima del 1997, la lettera succitata non può essere considerata una notifica valida delle misure in conformità dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e pertanto gli aiuti non possono essere considerati aiuti esistenti. Conformemente alla sentenza Lorenz, gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti soltanto se alla data di notifica della misura alla Commissione non erano stati ancora attuati; nel caso in cui non siano stati attuati in precedenza, gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti soltanto se lo Stato membro, dopo un periodo di due mesi, ha inviato un preavviso alla Commissione. Invece, le autorità austriache hanno dato esecuzione alla misura prima della notifica formale e non hanno inviato alla Commissione alcun preavviso. Pertanto la succitata lettera del 23 giugno 1997 non trasforma la misura in questione in un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE.
Alla luce delle informazioni e delle considerazioni su esposte, per quanto concerne l'ambito di applicazione temporale della decisione la Commissione conclude che la data d'inizio di tutte le misure di commercializzazione di AMA è il 1o gennaio 1995 (si vedano i considerando 34 e 144).
Per quanto concerne la data finale dell'attuazione, con lettera del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che le misure notificate come regime di aiuti N 239/2004 riguardavano una parte delle misure di AMA che sono state oggetto d'indagine con il numero di fascicolo NN 34/2000 (dopo una sostanziale modifica intesa a conformarle alle norme applicabili; si veda il considerando 39).
Con la medesima lettera le autorità austriache hanno confermato che, nel periodo successivo al 2002, AMA Marketing non ha attuato misure di aiuto diverse da quelle contemplate nei fascicoli NN 34 A/2000 e N 239/2004 (e successive proroghe66).
Dalle informazioni fornite dalle autorità austriache risulta che il regime di aiuti autorizzato N 570/1998 non riguarda le misure di commercializzazione di AMA che sono oggetto della presente decisione.
Per quanto concerne le etichette bio e di qualità AMA, la data finale per la concessione degli aiuti era il 31 dicembre 2008, ad eccezione delle misure di pubblicità relative all'etichetta bio che si sono concluse il 31 dicembre 2006 (si vedano i considerando 15 e 19).
Le altre misure di commercializzazione di AMA sono state attuate fino al 20 ottobre 2004, data di approvazione della decisione N 239/2004 (si vedano sopra la sezione 1.4 e il considerando 39). Pertanto l'ambito di applicazione della presente decisione riguarda il periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2008 per tutte le misure, ad eccezione delle misure di pubblicità relative all'etichetta bio, per le quali il periodo rilevante va dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2006, e delle altre misure di commercializzazione, per le quali il periodo rilevante va dal 1o gennaio 1995 al 20 ottobre 2004.
7. ILLEGITTIMITÀ DELL'AIUTO
Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, alla Commissione devono essere comunicati i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. A norma dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999, i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono illegali. L'obbligo di notificare gli aiuti di Stato è stabilito dall'articolo 2 del regolamento citato.
Le autorità austriache non hanno comunicato alla Commissione, prima di applicarle, le disposizioni istitutive delle misure e del prelievo che le finanzia, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Come spiegato sopra nel capitolo 6, le misure attuate dall'Austria costituiscono un aiuto di Stato. Come affermato nel considerando 34, le misure di commercializzazione sono state attuate dal 1994, ossia da prima del 1o gennaio 1995, data di adesione dell'Austria all'Unione europea. Ciononostante le misure di AMA non sono mai state comunicate dalle autorità austriache alla Commissione conformemente agli articoli 143 o 144 dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria. Pertanto, al momento dell'adesione gli aiuti costituivano nuovi aiuti e le autorità austriache avrebbero dovuto notificarli. In mancanza di una notifica valida, gli aiuti sono illegali a norma delle relative disposizioni del TFUE (si veda al riguardo anche il considerando 144).
Inoltre, come indicato nei considerando 9, 36 e 148, né la lettera del 23 giugno 1997 né quella del 19 dicembre 2002 possono essere considerate una notifica valida di tali nuovi aiuti.
8. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO
8.1. NORME RIGUARDANTI L'ORIGINE DEI PRODOTTI
Il Tribunale ha annullato la decisione NN 34 A/2000 della Commissione con la motivazione che nella legge AMA del 1992 esisteva una contraddizione. L'articolo 21a di tale legge, concernente le finalità dei contributi, faceva riferimento ai prodotti nazionali; più precisamente, il paragrafo 1 indicava l'obiettivo di «promuovere e garantire la vendita di prodotti agricoli e silvicoli nazionali e dei prodotti derivati»67 e il paragrafo 2 citava la «promozione di altre misure di commercializzazione (in particolare l'erogazione di servizi e i costi per il personale ad essi correlati)».
Il Tribunale ha stabilito che la limitazione ai prodotti nazionali enunciata dall'articolo 21a, paragrafo 1), della legge AMA del 1992 dava adito a dubbi sulla compatibilità degli aiuti in questione, dubbi che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare un procedimento d'indagine formale68.
La questione dell'origine nazionale dei prodotti è pertanto un elemento che richiede un'analisi dettagliata.
I ricorrenti hanno sostenuto che le etichette e le misure sovvenzionate erano disponibili unicamente per i produttori austriaci e che, a norma dell'articolo 21a, paragrafo 1, della legge AMA del 1992, soltanto i prodotti austriaci potevano beneficiare delle misure di pubblicità sovvenzionate.
A tale riguardo le autorità austriache hanno chiarito, con lettera del 19 dicembre 2002, che le etichette bio e di qualità AMA erano disponibili per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine. Con lettera del 5 marzo 2004 le autorità austriache hanno comunicato le nuove norme interne, adottate da AMA Marketing e autorizzate dal ministero federale austriaco dell'Agricoltura, delle foreste, della tutela ambientale e delle risorse idrologiche (BMLFUW), che disciplinavano la concessione delle etichette. In base alle nuove norme, le etichette erano disponibili per tutti i prodotti, fossero essi austriaci o di altri Stati membri, che soddisfacevano i requisiti di qualità. Inoltre, le autorità austriache hanno proceduto a un adeguamento della legge AMA del 1992, che è stata modificata mediante un atto legislativo con effetto dal luglio 2007. Dopo tale data l'articolo 21a, paragrafo 1, della legge AMA non conteneva più riferimenti a prodotti «nazionali»69.
Pertanto, se il periodo successivo al 30 giugno 2007 non solleva questioni particolari circa l'origine dei prodotti e i beneficiari delle etichette o delle misure, è invece necessaria un'analisi più dettagliata del periodo precedente tale data. A causa delle specificità delle diverse misure contemplate dal regime in questione e della diversa importanza del riferimento all'origine nazionale, occorre procedere a un'analisi separata per ciascuna misura.
Per quanto riguarda l'etichetta di qualità, nel gennaio 2000 le norme di attuazione della legge AMA (Regulativ zur Verwendung des AMA-Gütesiegels für Lebensmittel) non contenevano alcun riferimento a prodotti nazionali ed erano perciò applicabili a tutti i prodotti indipendentemente dalla loro provenienza. Il punto 2.3 (dichiarazione di origine) citava esplicitamente una regione (ad esempio Tirolo o Baviera) o un paese (ad esempio Austria o Francia) come origine del prodotto, a dimostrazione del fatto che qualsiasi regione/paese poteva essere indicato come l'origine dei prodotti. Quindi, per il periodo successivo alla data summenzionata l'affermazione secondo cui l'etichetta di qualità era disponibile soltanto per i prodotti nazionali (ossia austriaci) deve essere respinta.
Inoltre, tutte le disposizioni riguardanti l'origine del prodotto contenevano la seguente definizione di «locale/nazionale» («heimisch»): «Ai fini delle presenti direttive, il termine «locale/nazionale» si riferisce alla regione indicata come l'origine del prodotto» («Wird in diesen Richtlinien der Begriff «heimisch» verwendet, ist darunter die im Herkunftsanteil des Zeichens angeführte Region zu verstehen.»)70. Tale definizione dimostra ancora una volta che il riferimento ai «prodotti nazionali» contenuto nelle norme di attuazione non riguardava soltanto i prodotti austriaci, ma significava piuttosto che qualsiasi regione poteva essere indicata come origine.
Di per sé, un'etichetta bio si riferisce in primo luogo agli speciali requisiti di qualità di un prodotto. Le etichette previste dal regime in questione avevano l'indicazione BIO come messaggio principale ed erano disponibili per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine. L'origine poteva essere citata soltanto come messaggio secondario.
Gli aiuti a favore dei prodotti di qualità erano concessi per l'elaborazione di sistemi di assicurazione di qualità, per i controlli della qualità e per i controlli dei prodotti biologici (considerando 98). Tali misure non sono di per sé limitate ai prodotti con una particolare origine nazionale.
Gli aiuti a favore di campagne pubblicitarie generiche non sollevano questioni circa l'origine dei prodotti, dato che tali campagne pubblicizzavano o menzionavano un prodotto in termini puramente generici e senza alcun riferimento alla sua origine.
8.2. NORME APPLICABILI
A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Secondo la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi71, qualsiasi aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 deve essere valutato in base alle norme applicabili all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto.
Tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006 erano applicabili gli orientamenti 2000-2006. Dal 1o gennaio 2007 erano applicabili gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-201372 (in appresso «gli orientamenti 2007-2013»), in base al punto 194 degli stessi.
In proposito va rilevato che, a norma del punto 196 degli orientamenti 2007-2013, agli Stati membri era concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2007 per conformare i regimi di aiuti esistenti alle disposizioni di tali orientamenti. La definizione di aiuti esistenti è stabilita nell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999. Secondo l'articolo 1, lettera b), punto ii), che si applica al caso in esame, «aiuti esistenti» significa «aiuti autorizzati», vale a dire regimi di aiuti e aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio.
Il regime di aiuti NN 34 A/2000 era stato in effetti autorizzato dalla Commissione il 30 giugno 2004, ma nel settembre 2004 la relativa decisione è stata impugnata dai ricorrenti dinanzi al Tribunale di primo grado (ora «il Tribunale»), che ha annullato la decisione della Commissione con sentenza del 18 novembre 2009. L'Austria ha presentato appello contro tale sentenza, ma il 27 ottobre 2011 la Corte di giustizia lo ha respinto e ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado.
Le autorità austriache hanno sostenuto che il regime di aiuti in questione costituiva un aiuto esistente e doveva essere valutato in base ai nuovi orientamenti 2007-2013 soltanto dal 1o gennaio 2008. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno fatto riferimento anche al principio di legittimo affidamento e sostenuto che la decisione della Commissione era stata annullata appena nel 2011.
Conformemente alla giurisprudenza in materia di legittimo affidamento73, «qualora sia stato proposto un ricorso di annullamento, il beneficiario non può nutrire una tale certezza finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva». Per tale motivo, nel caso in esame il principio di legittimo affidamento non può essere invocato.
Pertanto il regime di aiuti NN 34 A/2000 non poteva essere considerato un aiuto esistente sulla base della decisione della Commissione del 30 giugno 2004; ne consegue che il periodo transitorio di cui al punto 196 degli orientamenti 2007-2013 non trova qui applicazione. Il regime di aiuti avrebbe dovuto essere reso conforme agli orientamenti 2007-2013 a partire dal 1o gennaio 2007.
8.3. AIUTI A MISURE DI PUBBLICITÀ
Per quanto riguarda le misure di pubblicità, la compatibilità degli aiuti concessi tra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 2001 deve essere valutata alla luce della comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca74 (in appresso «la comunicazione del 1986») e della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca75 (in appresso «la regolamentazione della pubblicità del 1987»).
Gli aiuti concessi dopo il 1o gennaio 2002 devono essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (in appresso «gli orientamenti per la pubblicità del 2001»)76.
Ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli concessi dopo il 1o gennaio 2007 la Commissione applica la sezione VI.D degli orientamenti 2007-2013.
8.3.1. AMBITO DELLA PUBBLICITÀ
La regolamentazione della pubblicità del 1987 si applica alla pubblicità definita come qualsiasi azione intesa ad incitare il consumatore, attraverso i mezzi di comunicazione di massa come la stampa, la radio, la televisione o i cartelloni, ad acquistare il prodotto reclamizzato. Non rientrano in questa accezione le campagne promozionali in senso lato, quali la divulgazione di cognizioni scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni, le iniziative in materia di pubbliche relazioni, compresi i sondaggi d'opinione e le ricerche di mercato77.
L'ambito di applicazione degli orientamenti per la pubblicità del 2001 coincide in linea di principio con quello della regolamentazione della pubblicità del 1987 su descritto, sia pure con qualche differenza. La prima differenza sostanziale riguarda l'aggiunta degli operatori economici come potenziali destinatari della pubblicità78; la seconda riguarda l'ampliamento della definizione di pubblicità per includere le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita (come il materiale distribuito allo stesso scopo)79.
L'ambito di applicazione della sezione IV.D degli orientamenti 2007-2013 coincide con quello degli orientamenti per la pubblicità del 200180.
Sia la regolamentazione della pubblicità del 1987 sia gli orientamenti per la pubblicità del 2001 si applicano alle azioni pubblicitarie ma non alle azioni promozionali. Gli aiuti alle azioni promozionali sono classificati come aiuti tecnici, per i quali valgono norme specifiche.
Nel caso in esame sono stati concessi aiuti per campagne pubblicitarie che utilizzavano mezzi di comunicazione di massa differenti e altri strumenti pubblicitari. Le campagne pubblicitarie riguardavano:
le etichette bio e di qualità;
prodotti generici;
la pubblicità al di fuori dell'Austria.
Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità austriache si può concludere che lo scopo delle misure era incitare i consumatori ad acquistare il prodotto reclamizzato (si vedano i considerando 75 e 94). Pertanto le misure summenzionate rientrano nell'ambito della pubblicità e devono essere analizzate alla luce delle norme applicabili.
8.3.2. AIUTI ALLA PUBBLICITÀ NEL PERIODO DAL 1o GENNAIO 1995 AL 31 DICEMBRE 2001
Condizioni di compatibilità
La compatibilità degli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2002 deve essere valutata alla luce della comunicazione del 1986 e della regolamentazione della pubblicità del 1987 (considerando 176).
Condizioni generali
Il punto 2.2 della regolamentazione della pubblicità del 1987 vieta la concessione di aiuti alla pubblicità dei prodotti di determinate imprese.
Il punto 3 stabilisce la condizione che la pubblicità dovrebbe riguardare almeno uno dei casi seguenti (criteri positivi):
produzioni agricole in eccedenza;
produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie;
sviluppo di determinate regioni;
sviluppo delle PMI o
pubblicità di prodotti di qualità pregiata e dell'alimentazione sana.
Infine, il punto 4 della regolamentazione della pubblicità del 1987 stabilisce che un aiuto concesso nell'ambito di tale regolamentazione non può essere superiore all'importo che lo stesso settore economico stanzia per una determinata campagna pubblicitaria; ciò significa che può essere ammessa un'intensità massima dell'aiuto pari al 100 %, ma soltanto se il settore economico ha contribuito per almeno il 50 % dei costi, tramite contributi volontari o tramite la riscossione di prelievi parafiscali o di contributi obbligatori. Pertanto è ammessa un'intensità massima dell'aiuto pari al 100 %.
Violazione dell'articolo 30 del trattato CEE
Sia il punto 2 della comunicazione del 1986 sia il punto 2.1 della regolamentazione della pubblicità del 198781 sottolineano che gli aiuti a favore della pubblicità non possono essere considerati compatibili con il mercato comune se il materiale promozionale contravviene all'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE).
In base al punto 2.1 della comunicazione del 1986 le campagne promozionali generiche che non fanno riferimento all'origine del prodotto, le campagne di promozione delle esportazioni organizzate in altri Stati membri e le campagne sul mercato interno intese a promuovere specifiche qualità o varietà di prodotti che non fanno specifico riferimento all'origine nazionale del prodotto, anche se tale origine può risultare evidente dai riferimenti alla qualità o alla varietà o alla normale designazione del prodotto, non contravvengono all'articolo 34 del TFUE.
Per contro, ai sensi del punto 2.2 della comunicazione del 1986, le seguenti azioni contravvengono chiaramente all'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE): campagne di promozione che consigliano ai consumatori di acquistare prodotti indigeni esclusivamente a motivo della loro origine nazionale o campagne di promozione intese a scoraggiare l'acquisto di prodotti provenienti da altri Stati membri o a screditare tali prodotti agli occhi del consumatore (promozione negativa).
Inoltre, il punto 2.3 della comunicazione del 1986 stabilisce che le campagne di promozione sul mercato di uno Stato membro possono, a motivo dei riferimenti fatti all'origine nazionale del prodotto e ove non vengano osservate determinate restrizioni, dare adito ad obiezioni ai sensi dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE).
In base al punto 2.3.1 della comunicazione del 1986 le campagne di promozione che richiamano l'attenzione sulle varietà o sulle qualità di prodotti ottenuti in uno Stato membro non sono in pratica limitate a specialità nazionali o regionali e frequentemente pongono in risalto le qualità particolari dei prodotti ottenuti in uno Stato membro e l'origine nazionale dei prodotti stessi, anche se questi ultimi, per le loro qualità, sono analoghi a quelli ottenuti altrove. Se, in queste campagne promozionali, viene posta un'enfasi eccessiva sull'origine nazionale del prodotto, vi è il rischio di infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE).
La comunicazione del 1986 invita pertanto gli Stati membri a vigilare con particolare attenzione sulla rigorosa osservanza delle seguenti linee direttrici:
il paese produttore può essere identificato con parole o con simboli a condizione che venga mantenuto un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità e varietà del prodotto e quello alla sua origine nazionale;
il riferimento all'origine nazionale dovrebbe essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non costituire il motivo primario per il quale i consumatori sono invitati ad acquistare il prodotto;
le qualità del prodotto che possono essere menzionate sono il gusto, l'aroma, la freschezza, la maturità, la convenienza economica, il valore nutritivo, le possibilità d'impiego (ricette ecc.). Devono essere evitati i superlativi quali «il migliore», «il più gustoso», «il più bello» ed espressioni quali «il prodotto autentico»; da evitarsi pure le campagne di promozione che, menzionando l'origine nazionale del prodotto, inducono a un confronto tra il prodotto stesso e i prodotti di altri Stati membri. I riferimenti al controllo di qualità dovrebbero esser fatti soltanto se il prodotto è sottoposto ad un controllo qualitativo genuino e obiettivo.
Valutazione
In un parere legale allegato alle informazioni trasmesse il 25 febbraio 2015 le autorità austriache hanno sostenuto che le violazioni dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE) devono essere valutate in una «prospettiva storica» e che nel periodo dal 1995 al 2002 la Corte non aveva discusso cause in cui il testo e il messaggio grafico di un'etichetta erano stati considerati un'infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE. A parere della Commissione, questa argomentazione non è corretta. Come spiegato sopra, sia la comunicazione del 198682 sia la regolamentazione della pubblicità del 1987 contengono linee direttrici esplicite e dettagliate per gli Stati membri su come predisporre le misure in modo tale che non contravvengano all'articolo 30 del trattato CEE.
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione per il periodo precedente il 2002, non è stato possibile valutare la compatibilità delle misure di pubblicità alle norme summenzionate all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento. Pertanto le autorità austriache sono state invitate a fornire le informazioni necessarie relativamente alle condizioni succitate.
La risposta delle autorità austriache del 14 settembre 2012 non conteneva informazioni sufficienti per consentire una valutazione della compatibilità (le autorità austriache hanno semplicemente fatto riferimento alle relazioni annuali per gli anni dal 1995 al 2001). Pertanto il 19 febbraio 2014 è stata inviata un'ulteriore richiesta di informazioni su questi punti, cui le autorità austriache hanno risposto il 5 maggio 2014.
In detta risposta le autorità austriache hanno sostenuto che le campagne pubblicitarie riguardavano prodotto agricoli eccedentari e/o la pubblicità di prodotti di qualità pregiata. Pertanto erano soddisfatti i criteri positivi di cui al punto 3 della regolamentazione della pubblicità del 1987.
Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, la pubblicità non faceva alcun riferimento a determinate imprese.
Per quanto riguarda l'intensità massima dell'aiuto, i prelievi applicati al settore costituivano oltre il 50 % dell'importo degli aiuti (si vedano anche i punti 43 e 56). Era pertanto soddisfatto il criterio di cui al punto 4 della regolamentazione della pubblicità del 1987 relativo all'intensità dell'aiuto.
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi circa una potenziale infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE). Secondo il parere preliminare della Commissione, il riferimento all'origine nazionale sull'etichetta di qualità non sembrava essere secondario (si veda il punto 65). Inoltre, la Commissione ha rilevato che in molti materiali pubblicitari il riferimento all'origine del prodotto figurava non soltanto sull'etichetta di qualità ma anche in altre parti dell'annuncio pubblicitario (si veda il punto 83).
Pertanto, nella decisione di avvio del procedimento è stato chiesto alle autorità austriache di descrivere l'immagine delle etichette bio e di qualità nel periodo dal 1995 al 2001 e di fornire esempi rappresentativi del materiale promozionale in cui erano utilizzate le etichette.
Il 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno risposto sostenendo che le relazioni annuali sugli aiuti di Stato fornite per gli anni dal 1995 al 2004 contenevano già tali informazioni. Con lettera del 19 febbraio 2014 la Commissione ha risposto affermando che quelle informazioni non erano sufficienti per un'analisi di compatibilità e ha chiesto una descrizione dettagliata (ossia i moduli di notifica) sulla base delle norme applicabili all'epoca della misura. Tale valutazione è stata fornita con la risposta del 5 maggio 2014.
I criteri di compatibilità specifici per i diversi tipi di pubblicità sono analizzati di seguito.
Aiuti a favore della pubblicità generica
Per quanto riguarda il riferimento a determinate imprese in talune campagne pubblicitarie (considerando 90), la Commissione rileva che, conformemente al punto 2.2 della regolamentazione della pubblicità del 1987, sono vietati gli aiuti a favore della pubblicità orientata in funzione di determinate imprese.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno argomentato che le imprese citate avevano contribuito ad alcuni dei costi della campagna (Druck und Werbeeinschaltung). Nondimeno, tali campagne che facevano riferimento a determinate imprese non possono essere giustificate ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato (punto 2.2 della regolamentazione della pubblicità del 1987). Il fatto che le imprese avessero parzialmente contribuito ai costi della campagna non modifica tale valutazione.
Dalle informazioni disponibili risulta che alcune delle campagne pubblicitarie generiche facevano esplicito riferimento all'origine del prodotto (ossia l'Austria) (si vedano gli esempi nei considerando 84 e 90).
Pertanto le misure non erano conformi ai punti 2.183 e 2.2 della regolamentazione della pubblicità del 1987 e contravvenivano all'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE). La Commissione ritiene quindi che gli aiuti a favore delle misure di pubblicità concessi nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 che facevano riferimento all'origine dei prodotti o a determinate imprese siano incompatibili con il mercato interno84.
Per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, le campagne pubblicitarie facevano riferimento soltanto alle specifiche qualità o varietà dei prodotti, senza alcun riferimento specifico alla loro origine nazionale.
Pertanto, nel periodo summenzionato le campagne non contravvenivano all'articolo 30 del trattato CEE ed erano perciò conformi alla regolamentazione della pubblicità del 1987. La Commissione le considera quindi compatibili con il mercato interno.
Aiuti a favore dell'etichetta di qualità
Nella risposta del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno sostenuto che per l'etichetta di qualità erano state utilizzate le stesse etichette autorizzate con la decisione della Commissione relativa agli aiuti N 589/2008. Pertanto le autorità austriache hanno concluso che il riferimento all'origine nazionale avesse un ruolo secondario.
La Commissione non condivide le osservazioni delle autorità austriache. Come spiegato sopra (considerando 65), per l'etichetta di qualità nel periodo dal 1995 al 1999 è stato utilizzato un logo diverso, in cui il riferimento all'origine non era secondario rispetto al messaggio relativo alla qualità contenuto nel logo stesso. Sia il messaggio visivo (bandiera austriaca) sia il testo utilizzato indicavano l'Austria come il messaggio principale.
Per tali motivi non era rispettato il punto 2.3.1 della comunicazione del 1986, secondo cui il riferimento all'origine nazionale dovrebbe essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non dovrebbe costituire il motivo primario per il quale i consumatori sono invitati ad acquistare il prodotto. Conseguentemente la Commissione considera gli aiuti a favore dell'etichetta di qualità concessi nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 incompatibili con il mercato interno.
Per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, la Commissione ritiene che i nuovi logo, che erano gli stessi che aveva valutato nella decisione relativa agli aiuti N 589/2008, fossero conformi alle condizioni previste dalla regolamentazione della pubblicità del 1987; pertanto la Commissione considera i relativi aiuti compatibili con il mercato interno.
Aiuti a favore dell'etichetta bio
Nelle misure di pubblicità a favore dell'etichetta bio, come indicato sopra nel considerando 65, erano utilizzati gli stessi logo del periodo successivo al 2002.
Poiché questo tipo di pubblicità richiamava l'attenzione sulle varietà o sulle qualità dei prodotti ottenuti in uno Stato membro, era conforme al punto 2.3.1 della comunicazione del 1986, secondo cui non deve essere posta un'enfasi eccessiva sull'origine nazionale del prodotto.
Uno dei due logo non conteneva riferimenti all'origine dei prodotti, mentre nell'altro l'origine del prodotto costituiva il messaggio secondario. Il primo non sollevava questioni circa una potenziale infrazione dell'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE); il secondo era conforme alle condizioni del punto 2.3.1 della comunicazione del 1986 perché:
il logo manteneva un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità del prodotto (ossia «bio») e quello all'identificazione del paese produttore con parole o con simboli;
il riferimento all'origine nazionale era secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non costituiva il motivo primario per il quale i consumatori erano invitati ad acquistare il prodotto;
le qualità dei prodotti facevano riferimento a qualità oggettive del prodotto e non erano utilizzati superlativi per mettere a confronto il prodotto reclamizzato con i prodotti di altri Stati membri;
i riferimenti al controllo di qualità erano fatti soltanto se il prodotto era sottoposto a un controllo qualitativo effettivo e obiettivo delle sue qualità da parte di AMA.
Pertanto gli aiuti a favore della pubblicità relativa all'etichetta bio nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2001 erano conformi alle condizioni previste dalla comunicazione del 1986. Conseguentemente la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato interno.
Campagne pubblicitarie al di fuori dell'Austria
Le campagne pubblicitarie organizzate al di fuori dell'Austria non facevano specifico riferimento all'origine nazionale del prodotto, anche se tale origine poteva risultare evidente dai riferimenti alla qualità o alla varietà o alla normale designazione del prodotto. Tali campagne erano quindi conformi al punto 2.1 della comunicazione del 1986 e non contravvenivano all'articolo 30 del trattato CEE (ora articolo 34 del TFUE).
Pertanto gli aiuti a favore della pubblicità al di fuori dell'Austria concessi nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2001 erano conformi alle condizioni previste dalla comunicazione del 1986. Conseguentemente la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato interno.
8.3.3. AIUTI ALLA PUBBLICITÀ CONCESSI NEL PERIODO DAL 1o GENNAIO 2002 AL 31 DICEMBRE 2006 PER LE ETICHETTE BIO E DI QUALITÀ
Nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 gli aiuti a favore delle attività pubblicitarie dovevano essere conformi alle condizioni previste dagli orientamenti 2000-2006. In base al punto 18 di tali orientamenti le misure di promozione e pubblicità dei prodotti agricoli dovevano essere valutate in base alla regolamentazione della pubblicità del 1987.
Gli orientamenti per la pubblicità del 2001 erano applicabili dal 1o gennaio 2002 e hanno sostituito la comunicazione del 1986 e la regolamentazione della pubblicità del 1987 (punti 69 e 75 degli orientamenti citati). Pertanto la Commissione effettuerà la propria valutazione relativa al periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 sulla base degli orientamenti per la pubblicità del 2001.
Il punto 12 degli orientamenti citati stabilisce che, affinché siano ritenuti compatibili con il mercato comune, è necessario che gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di altri prodotti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (criteri negativi) e favoriscano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri positivi).
Criteri negativi
Il punto 18 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 stabiliva che non potevano essere concessi aiuti a favore di una campagna pubblicitaria che costituiva un'infrazione all'articolo 28 del trattato CE (ora articolo 34 del TFUE), secondo cui sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
Non potevano essere concessi aiuti a favore di campagne pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti di una o più imprese determinate. Qualora la realizzazione di azioni pubblicitarie finanziate con fondi pubblici fosse affidata a imprese private, la scelta dell'impresa privata in questione doveva essere effettuata nel rispetto delle regole di mercato (punti 29 e 30 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).
Inoltre, le campagne pubblicitarie non potevano contravvenire alla legislazione secondaria dell'UE e in particolare dovevano essere conformi alle disposizioni della direttiva 2000/13/CE (punti da 25 a 28 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).
Criteri positivi
I punti 31 e 32 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 stabilivano che, per poter fruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], l'aiuto doveva riguardare produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate, produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie, prodotti di qualità pregiata, lo sviluppo di determinate regioni o lo sviluppo delle PMI.
Il capitolo 4 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 stabiliva in dettaglio l'applicazione dei criteri positivi summenzionati a tipi particolari di azioni pubblicitarie, segnatamente la pubblicità in cui l'origine è una parte del messaggio (sezione 4.1) e la pubblicità di prodotti di qualità (sezione 4.2).
Pubblicità in cui l'origine è una parte del messaggio
In base al punto 23 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 il paese produttore poteva essere identificato con parole o con simboli a condizione che fosse mantenuto un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità e varietà del prodotto e quello alla sua origine nazionale. Il riferimento all'origine nazionale doveva essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non doveva costituire il motivo primario per il quale i consumatori erano invitati ad acquistare il prodotto. La pubblicità in cui il riferimento all'origine (regionale) del prodotto costituiva il messaggio secondario non era considerata un'infrazione all'articolo 28 del trattato CE (ora articolo 34 del TFUE). Per valutare se l'origine del prodotto costituisse effettivamente il messaggio secondario, la Commissione doveva tenere conto dell'importanza del testo e/o dei simboli (comprese le immagini e la presentazione generale) che facevano riferimento all'origine e dell'importanza del testo e/o dei simboli che facevano riferimento all'argomento chiave della vendita, vale a dire la parte del messaggio pubblicitario non incentrata sull'origine (punti 40 e 41 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).
Pubblicità di prodotti di qualità
Gli aiuti concessi a favore di prodotti che rispondono a particolari requisiti di qualità dovevano essere disponibili per tutti i prodotti ottenuti nella Comunità, indipendentemente dalla loro origine. Gli Stati membri erano inoltre tenuti a riconoscere i risultati di controlli analoghi effettuati in altri Stati membri (punto 49 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).
Pubblicità, in particolare, di prodotti dell'agricoltura biologica
In base al punto 55 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 potevano essere concessi aiuti soltanto se i prodotti che recavano indicazioni facenti riferimento a metodi di produzione biologica rispondevano ai requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tutti i produttori e i trasformatori di prodotti dell'agricoltura biologica dovevano essere soggetti al sistema di controllo previsto dal regolamento citato.
Valutazione
Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni summenzionate alle misure di pubblicità a favore delle etichette bio e di qualità nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, la Commissione trae le conclusioni indicate di seguito.
L'etichetta di qualità e una delle due versioni dell'etichetta bio (si veda il considerando 64) contenevano un riferimento all'origine del prodotto, ma tale messaggio può essere considerato secondario rispetto al messaggio principale concernente la qualità (biologica) del prodotto. Il riferimento all'origine del prodotto era in posizione subordinata sia nel messaggio grafico (sfondo) sia nel testo del logo.
Per quanto riguarda il disegno delle etichette, la Commissione osserva che lo spazio centrale delle etichette era occupato dal campo in cui dominava il testo «AMA Gütesiegel» o «BIO», mentre l'origine del prodotto era indicata in caratteri notevolmente più piccoli. Nei campi laterali figuravano i colori nazionali (ad esempio bianco e rosso per l'Austria), senza altri simboli identificativi del paese produttore. Il campo centrale, oltre a occupare lo spazio visivamente dominante delle etichette, costituiva anche circa il 65 % della larghezza totale dell'etichetta (si veda il considerando 64). Le autorità austriache hanno inoltre precisato che in tutta la pubblicità relativa alle due etichette la qualità dei prodotti costituiva il messaggio principale, mentre la loro origine, laddove citata, era solo un messaggio secondario (si veda il considerando 79).
Secondo le autorità austriache, l'etichetta bio era disponibile unicamente per i prodotti biologici conformi ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 (si veda il considerando 69).
Le autorità austriache hanno fornito assicurazioni sul rispetto delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE nella pubblicità sovvenzionata (si veda il considerando 68).
La pubblicità non riguardava i prodotti di una o più imprese determinate. Le autorità austriache hanno specificato che nelle attività pubblicitarie realizzate presso i punti di vendita non erano pubblicizzati né determinate imprese né determinati prodotti e che i proprietari dei punti di vendita non beneficiavano degli aiuti (si veda il considerando 78).
Le autorità austriache hanno specificato altresì che tutte le attività pubblicitarie finanziate da AMA Marketing erano svolte da imprese private selezionate mediante appalti pubblici (si veda il considerando 52).
Inoltre, secondo le autorità austriache l'utilizzo dell'etichetta di qualità era disponibile per tutti i prodotti ottenuti nell'Unione, purché fossero conformi ai requisiti speciali previsti per tale utilizzo. I requisiti speciali riguardavano la qualità del prodotto oppure si limitavano a garantire l'origine geografica indicata. In ogni caso, i requisiti speciali potevano essere soddisfatti indipendentemente dall'origine geografica del prodotto (si veda il considerando 161).
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sottolineato che non disponeva di informazioni sul riconoscimento dei controlli equivalenti eseguiti in altri Stati membri. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che tali controlli erano riconosciuti e hanno fornito prove al riguardo.
Sebbene le autorità austriache avessero confermato che dal 2002 le etichette bio e di qualità erano disponibili per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi in proposito perché il riferimento ai prodotti nazionali nella base giuridica principale delle misure, ossia la legge AMA, è stato abolito appena nel 2007 (si veda il considerando 161).
Nelle loro comunicazioni le autorità austriache hanno trasmesso le nuove norme interne in base alle quali le etichette erano disponibili per tutti i prodotti, nonché dati che dimostravano che alcuni prodotti non austriaci avevano effettivamente ottenuto le etichette dopo il 2001. Le autorità austriache hanno nuovamente confermato che dal 2002 le norme erano applicate a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine.
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha rilevato che non era chiaro se le nuove norme interne di AMA fossero state attuate già dal 26 settembre 2002 o se dopo tale data fosse intervenuto un periodo transitorio durante il quale gli aiuti hanno continuato a essere concessi in base alle vecchie regole. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno dichiarato che non c'era stato alcun periodo transitorio.
Nel considerando 175 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha dichiarato di non disporre di informazioni sufficienti per valutare se le norme in materia di aiuti di Stato fossero applicabili alle misure promozionali cofinanziate riguardanti l'etichetta bio che sono citate sopra nel considerando 80. A tal fine è stato chiesto alle autorità austriache di fornire maggiori informazioni sull'autorizzazione degli aiuti di Stato per le misure in questione e sulla durata del periodo di programmazione. Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno indicato che le misure di promozione dell'etichetta bio facevano parte di un programma austriaco cofinanziato di promozione e informazione riguardante i prodotti biologici.
Nella risposta del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno dichiarato altresì che nel periodo dal 2002 al 2008 (20 settembre 2002-15 settembre 2005) era in corso un programma cofinanziato di informazione e promozione per i prodotti biologici che era stato autorizzato con la decisione C (2002) 3116 della Commissione del 22 agosto 200285 e che, con la decisione C (2007) 3299 della Commissione del 10 luglio 2007, era stato autorizzato un altro programma triennale relativo all'etichetta bio (1o ottobre 2007-30 settembre 2010)86.
Per i motivi su esposti, gli aiuti a favore delle misure di pubblicità attuate nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 erano conformi agli orientamenti per la pubblicità del 2001 e, quindi, agli orientamenti 2000-2006. Pertanto la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune.
8.3.4. CAMPAGNE PUBBLICITARIE AL DI FUORI DELL'AUSTRIA E PUBBLICITÀ GENERICA IN AUSTRIA, 2002-200487
Le campagne pubblicitarie potevano essere autorizzate se erano organizzate direttamente o indirettamente da uno Stato membro sul mercato di un altro Stato membro oppure se erano organizzate sul mercato nazionale dello Stato membro finanziatore e reclamizzavano il prodotto in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento alla sua origine nazionale [punto 19, lettere a) e b), degli orientamenti per la pubblicità del 2001].
Conformemente agli orientamenti per la pubblicità del 2001 la Commissione ha espresso un parere favorevole sulle campagne pubblicitarie dirette a far conoscere ai consumatori i prodotti agricoli o altri prodotti di uno Stato membro o una regione particolari. Tali campagne potevano essere incentrate principalmente sull'origine del prodotto a condizione che fossero attuate al di fuori dello Stato membro o della regione in cui erano ottenuti i prodotti agricoli o gli altri prodotti. Le campagne dovevano limitarsi a illustrare le caratteristiche obiettive dei prodotti in questione, senza recare, in linea di principio, apprezzamenti soggettivi circa la qualità dei prodotti (punti da 35 a 39 degli orientamenti per la pubblicità del 2001).
Le informazioni sulla pubblicità generica e sulla pubblicità al di fuori dell'Austria nel periodo dal 2002 al 2004 che erano disponibili all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento (si vedano le sezioni 2.7.1.2 e 2.7.1.3 della decisione di avvio del procedimento) non consentivano di valutare la compatibilità delle misure alle condizioni di cui ai punti 19, lettera b), 29, 30 e 39 degli orientamenti per la pubblicità del 2001.
Pertanto, nella decisione di avvio del procedimento le autorità austriache sono state invitate a fornire le informazioni necessarie ai sensi delle disposizioni summenzionate.
Criteri positivi
Le campagne pubblicitarie al di fuori dello Stato membro e la pubblicità generica nello Stato membro dovevano essere conformi ai criteri positivi degli orientamenti per la pubblicità del 2001 (si vedano i considerando 227 e 228).
Inoltre, il punto 47 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 prevedeva che, nel caso della pubblicità di prodotti di qualità superiore, tali prodotti dovevano essere conformi a criteri o a norme nettamente più rigorosi e specifici di quelli istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale.
Il punto 60 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 prevedeva che, nel caso degli aiuti a favore della pubblicità, l'aliquota dell'aiuto diretto non doveva superare, in linea di massima, il 50 % e che le imprese del settore in causa dovevano contribuire almeno nella misura del 50 % alle spese, se gli aiuti diretti erano a carico di un bilancio pubblico generale. Il contributo del settore poteva derivare anche da prelievi parafiscali o contributi obbligatori.
Per quanto riguarda la pubblicità generica al di fuori dell'Austria nel periodo dal 2002 al 2004, le informazioni a disposizione della Commissione all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento non consentivano di valutare la compatibilità delle misure alle norme summenzionate. Pertanto le autorità austriache sono state invitate a fornire le necessarie informazioni sulle condizioni previste dal punto 32 degli orientamenti per la pubblicità del 2001 (considerando 174 della decisione di avvio del procedimento).
Nella risposta del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno rinviato alla loro comunicazione del 13 dicembre 2002, la quale, però, contiene soltanto esempi concreti e l'indicazione della base giuridica nazionale delle misure. Pertanto, nella richiesta di informazioni del 19 febbraio 2014 la Commissione ha invitato le autorità austriache a compilare i pertinenti moduli di notifica e a trasmetterglieli. Nella risposta del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno trasmesso i moduli di notifica richiesti, ma le informazioni in essi contenute comprendevano soltanto descrizioni generiche delle condizioni del regime e non erano sufficienti ai fini di un'adeguata valutazione delle misure.
Nella richiesta del 17 dicembre 2014 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni su questa misura. Nella risposta del 25 febbraio 2015 le autorità austriache hanno confermato che:
a) le campagne pubblicitarie reclamizzavano i prodotti in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento alla loro origine nazionale [punto 19, lettere a) e b), degli orientamenti per la pubblicità del 2001];
b) non erano concessi aiuti a favore di campagne pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti di una o più imprese determinate (punto 29 degli orientamenti per la pubblicità del 2001);
c) le imprese private incaricate delle azioni pubblicitarie finanziate con fondi pubblici erano scelte nel rispetto delle regole di mercato (punto 30 degli orientamenti per la pubblicità del 2001);
d) le campagne si limitavano a illustrare le caratteristiche obiettive dei prodotti in questione, senza recare apprezzamenti soggettivi circa la qualità degli stessi (punti da 35 a 39 degli orientamenti per la pubblicità del 2001);
e) la pubblicità in questione riguardava la promozione di prodotti di qualità pregiata (punti 31 e 32 degli orientamenti per la pubblicità del 2001). Tali criteri o norme erano nettamente più rigorosi e specifici di quelli istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale.
Per i motivi su descritti, gli aiuti a favore delle campagne pubblicitarie al di fuori dell'Austria e della pubblicità generica in Austria nel periodo dal 2002 al 2004 erano conformi agli orientamenti per la pubblicità del 2001 e, quindi, agli orientamenti 2000-2006. Pertanto la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune.
8.3.5. AIUTI A FAVORE DELLA PUBBLICITÀ NEL PERIODO 2007-2008
Ai fini della valutazione degli aiuti di Stato concessi a favore della pubblicità di prodotti agricoli dopo il 1o gennaio 2007 la Commissione applica la sezione VI.D degli orientamenti 2007-2013.
Pubblicità relativa alla qualità
All'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per valutare se le misure in questione fossero conformi agli orientamenti 2007-2013. In proposito la Commissione ha espresso taluni dubbi sul rispetto delle condizioni che differivano dai requisiti previsti dagli orientamenti 2000-2006.
In particolare, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità austriache sulle modifiche di cui al punto 153, lettera c), seconda metà della frase, al punto 155, seconda frase, e al punto 158 degli orientamenti 2007-2013 e le ha quindi invitate a fornire le informazioni necessarie per dimostrare che le misure di pubblicità relative alla qualità erano conformi alle succitate condizioni degli orientamenti.
In base al punto 153 degli orientamenti 2007-2013 gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie all'interno della Comunità potevano essere dichiarati compatibili con il trattato se erano soddisfatte le seguenti condizioni:
la campagna pubblicitaria era destinata a prodotti di qualità definiti come prodotti che soddisfano criteri stabiliti a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio88, a denominazioni riconosciute a livello comunitario [come le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) o altre denominazioni di origine protette in virtù della normativa comunitaria] oppure a marchi di qualità nazionali o regionali;
la campagna pubblicitaria non era focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate;
la campagna pubblicitaria rispettava l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE e le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (come il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame) [si veda il punto 152, lettera j), degli orientamenti 2007-2013].
Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità austriache il 30 aprile 2014 le condizioni di cui al punto 153 degli orientamenti 2007-2013 erano soddisfatte.
Il punto 155 degli orientamenti 2007-2013 stabiliva che, nel caso dei marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine poteva essere indicato purché fosse secondario nel messaggio pubblicitario. Per valutare se l'indicazione dell'origine fosse effettivamente secondaria nel contesto del messaggio, la Commissione ha dovuto prendere in considerazione sia l'importanza globale del testo e/o del simbolo che facevano riferimento all'origine, comprese le immagini e la presentazione generale, sia l'importanza del testo e/o del simbolo che facevano riferimento all'argomento chiave usato nella pubblicità, vale a dire la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto.
Nella comunicazione del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno confermato che le etichette utilizzate nel 2007 erano identiche a quelle autorizzate con la decisione della Commissione del 2004 (si veda anche il considerando 233). La Commissione rimanda a quella valutazione e ritiene pertanto che le condizioni di cui al punto 155 degli orientamenti 2007-2013 siano soddisfatte.
Il punto 156 degli orientamenti 2007-2013 stabiliva che l'aliquota dell'aiuto diretto non poteva superare il 50 %. Se le imprese del settore contribuivano al finanziamento del 50 % almeno dei costi, l'intensità dell'aiuto poteva ammontare fino al 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dalla forma che assumeva il contributo. Come spiegato sopra (considerando 200), questa condizione è soddisfatta.
Il punto 158 degli orientamenti 2007-2013 stabiliva che le attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo superiore a 5 milioni di EUR dovevano essere notificate separatamente. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità austriache (considerando 45) si può concludere che questa condizione è soddisfatta, dato che il bilancio annuo stanziato per l'etichetta di qualità nel 2007 e nel 2008 era inferiore a tale importo.
Per i motivi su esposti, le campagne pubblicitarie attuate tra il 2007 e il 2008 erano conformi agli orientamenti 2007-2013 e in quanto tali compatibili con il mercato interno.
La Commissione osserva a tale riguardo che le misure a favore della pubblicità relativa all'etichetta bio sono scadute alla fine del 2006 e pertanto non sono oggetto della valutazione a norma degli orientamenti 2007-2013 (si veda il considerando 15).
Pubblicità generica
Le disposizioni riguardanti la pubblicità generica e la pubblicità in paesi terzi non sono rilevanti per il periodo dal 2007 al 2008 perché le misure di aiuto concernenti tali attività sono scadute nel 2004 a seguito dell'adozione del regime di aiuti N 239/2004, come descritto nel considerando 39.
8.4. MISURE DI ASSISTENZA TECNICA E AIUTI A FAVORE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ NEL PERIODO DAL 1995 AL 1999
Orientamenti specifici in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo sono entrati in vigore appena il 1o gennaio 2000. Pertanto la compatibilità degli aiuti concessi anteriormente a tale data deve essere valutata sulla base del trattato e alla luce dell'allora prassi consolidata della Commissione (si veda sopra il considerando 169).
8.4.1. PROMOZIONE IN SENSO LATO E MISURE DI ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DAL 1995 AL 1999
Le attività di promozione in senso lato, quali la divulgazione di cognizioni scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni, le iniziative in materia di pubbliche relazioni, compresi i sondaggi d'opinione e le ricerche di mercato, erano escluse dall'ambito di applicazione della regolamentazione della pubblicità del 1987 in virtù del punto 1.1 della stessa. Per quanto riguarda le spese per tali attività, era prassi consolidata della Commissione considerare gli aiuti fino al 100 % compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]89.
Inoltre, conformemente alla propria prassi e alla propria politica, la Commissione ha espresso un parere favorevole sulle misure di aiuti «soft» destinate a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Ad esempio, erano autorizzati aiuti fino al 100 % dei costi ammissibili delle misure intese a divulgare nuove tecniche.
Le misure di commercializzazione di AMA descritte sopra nel capitolo 4.3 rientrano in dette categorie.
L'obiettivo delle misure in questione era la divulgazione di cognizioni generali attraverso l'organizzazione di progetti informativi di carattere generale, intesi a fornire ai clienti informazioni concrete senza incitarli ad acquistare un determinato prodotto.
Pertanto le misure erano conformi all'allora prassi della Commissione, che considerava legittimo l'obiettivo perseguito. Anche l'intensità dell'aiuto, pari al 100 %, era conforme all'intensità massima dell'aiuto considerata all'epoca proporzionata alla luce di tale obiettivo e del limitato impatto negativo sulla concorrenza e sugli scambi commerciali.
Gli aiuti a favore della promozione in senso lato nel periodo dal 1995 al 1999 erano conformi all'allora prassi consolidata della Commissione; pertanto la Commissione considera tali misure compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].
8.4.2. ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI DI CONSULENZA E MISURE DI CONTROLLO RELATIVI AI PRODOTTI DI QUALITÀ NEL PERIODO DAL 1995 AL 1999
Per quanto riguarda gli aiuti a favore dell'assistenza tecnica e i servizi di consulenza collegati all'elaborazione di sistemi di assicurazione della qualità, la Commissione ha ritenuto che tali servizi costituissero una forma di aiuti «soft» mirati a un obiettivo di comune interesse e proporzionati (in particolare in quanto non falsavano le condizioni di concorrenza in misura significativa), considerandoli pertanto compatibili con il mercato comune.
Le misure descritte nel capitolo 4.3 possono essere considerate aiuti «soft» che, conformemente all'allora prassi consolidata della Commissione, erano considerati compatibili con il mercato comune.
Per quanto riguarda le misure di controllo volte a garantire la conformità alle norme di qualità e tracciabilità gestite dal settore, la Commissione, seguendo l'approccio comunicato agli Stati membri nella lettera sull'allevamento90, ha coerentemente autorizzato gli aiuti fino al 100 % dei costi dei controlli obbligatori. Tale autorizzazione era, a sua volta, basata sulla considerazione che gli aiuti in questione perseguissero un obiettivo di comune interesse e fossero proporzionati, in particolare visto il limitato impatto negativo di tali aiuti indiretti sulla concorrenza e sugli scambi commerciali.
In riferimento a dette misure è stato chiesto alle autorità austriache di spiegare se i controlli di AMA fossero obbligatori e, in caso negativo, di indicare se il limite dell'intensità dell'aiuto fosse rispettato.
Nella comunicazione del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno risposto che i controlli in questione erano obbligatori conformemente agli atti giuridici di attuazione di AMA e che il limite dell'intensità dell'aiuto era rispettato.
Le condizioni per la compatibilità dell'aiuto sono pertanto soddisfatte.
8.5. AIUTI DI STATO A FAVORE DI PRODOTTI DI QUALITÀ NEL PERIODO DAL 2000 AL 2006
Le attività connesse all'elaborazione di sistemi di qualità e ai controlli di qualità erano ammissibili sia agli aiuti per l'etichetta bio sia agli aiuti per l'etichetta di qualità, che costituivano un aiuto alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di qualità da valutare in base al punto 13 degli orientamenti 2000-2006.
Norme applicabili
Il punto 13 degli orientamenti 2000-2006 stabiliva le condizioni alle quali potevano essere concessi gli aiuti intesi a incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.
In base al punto 13.2 degli orientamenti 2000-2006 potevano essere concessi aiuti, tra l'altro, per i costi di consulenze, studi tecnici, studi di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, nonché per l'introduzione di sistemi di assicurazione della qualità. Nel caso delle PMI, i costi non potevano superare il limite di 100000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio oppure il 50 % dei costi ammissibili, a seconda di quale importo fosse maggiore. Nel caso delle grandi imprese si applicava soltanto il primo limite.
Come specificato nel punto 13.3 degli orientamenti 2000-2006, la Commissione ha ritenuto che non si potessero concedere aiuti per i controlli di qualità di routine eseguiti dal produttore. Gli aiuti potevano essere concessi unicamente per i controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti od organismi responsabili della supervisione dei marchi. A norma del punto 13.4 degli orientamenti 2000-2006 potevano essere concessi aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica condotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 a un tasso fino al 100 % delle spese sostenute.
Il punto 13.5 degli orientamenti 2000-2006 stabiliva che potevano essere concessi aiuti a un tasso iniziale fino al 100 % del costo dei controlli effettuati da enti responsabili della supervisione dell'uso dei marchi e delle etichette di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti di assicurazione della qualità. Tali aiuti dovevano essere progressivamente ridotti e infine eliminati entro sette anni dalla loro istituzione.
Valutazione
Gli aiuti per i costi di redazione e distribuzione di documenti relativi all'assicurazione della qualità e di elaborazione di sistemi informatici all'interno di AMA Marketing erano destinati a coprire i costi amministrativi di AMA Marketing (che è un ente pubblico, non un operatore economico) e pertanto non costituivano aiuti di Stato a favore della produzione, della distribuzione o della commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.
Come spiegato nel considerando 98, gli aiuti a favore dei controlli di qualità erano disponibili per i controlli esterni eseguiti da organismi selezionati a tal fine, a condizione che fosse utilizzata l'etichetta bio o l'etichetta di qualità. I controlli riguardanti l'utilizzo delle etichette bio e di qualità erano sovvenzionati a un tasso del 100 %, mentre i costi dei controlli di routine erano sostenuti dai titolari delle licenze e quindi non erano sovvenzionati.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che gli aiuti ai controlli di qualità non avevano mai superato la soglia di 100000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio. Le condizioni di cui al punto 13.2 degli orientamenti 2000-2006 erano pertanto soddisfatte.
Nelle comunicazioni del 14 settembre 2012 e del 30 aprile 2014 le autorità austriache non hanno fornito informazioni sufficienti per una valutazione delle condizioni di cui ai punti 13.3, 13.4 e 13.5 degli orientamenti 2000-2006.
Pertanto, nella richiesta di informazioni del 17 dicembre 2014 la Commissione ha nuovamente chiesto ulteriori informazioni su questa misura. Nella risposta del febbraio 2015 le autorità austriache hanno confermato che:
a) non erano stati concessi aiuti per i controlli di qualità di routine eseguiti dal produttore (punto 13.3 degli orientamenti 2000-2006);
b) erano stati concessi aiuti soltanto per i controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti od organismi responsabili della supervisione dei marchi (punto 13.3 degli orientamenti 2000-2006);
c) erano stati concessi aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica condotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 a un tasso fino al 100 % delle spese sostenute (punto 13.4 degli orientamenti 2000-2006).
Nelle comunicazioni precedenti (del 14 settembre 2012 e del 30 aprile 2014) le autorità austriache avevano già confermato che gli aiuti erano stati progressivamente ridotti e infine completamente eliminati nel 2009. Poiché gli orientamenti 2000-2006 prevedevano una riduzione progressiva degli aiuti, le condizioni di cui al punto 13.5 di tali orientamenti erano soddisfatte per tutte le misure concesse fino al 31 dicembre 2006.
Tuttavia, dato che gli aiuti in questione sono stati concessi anche dopo il 1o gennaio 2007 (ossia nel 2007 e nel 2008), a tale periodo si applicano gli orientamenti 2007-2013.
Per quanto riguarda gli orientamenti 2007-2013, le condizioni da essi previste si differenziavano da quelle degli orientamenti 2000-2006 in due punti: l'elenco dei tipi di aiuti era più dettagliato91 e questo tipo di aiuti era disponibile soltanto per i produttori primari92.
Pertanto le misure a favore dei produttori primari che sono proseguite anche dopo il 2007 erano conformi agli orientamenti 2007-2013 e compatibili con il mercato interno.
Tuttavia, gli aiuti erogati a imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione devono essere valutati a norma del punto 99 degli orientamenti 2007-2013. Si rimanda pertanto alla valutazione riportata sotto nella sezione 8.6.2.
Infine, per quanto riguarda l'introduzione del sistema di assicurazione della qualità ISO 9002 (si veda il considerando 99), nel considerando 203 della decisione di avvio del procedimento è stato chiesto alle autorità austriache di indicare se tale misura fosse applicabile anche dopo il 1999 e, in caso di risposta affermativa, di dimostrarne la conformità alle condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti 2000-2006.
Nella risposta del febbraio 2015 le autorità austriache hanno sostenuto che né la norma ISO 9001:1994 né alcuna altra certificazione sono mai state obbligatorie in base agli orientamenti di AMA (etichetta di qualità o etichetta bio). Inoltre, le autorità austriache hanno sostenuto che neppure il sistema di assicurazione della qualità ISO 9002 era richiesto o applicabile.
Per i motivi su esposti, gli aiuti a favore dei prodotti di qualità concessi nel periodo dal 2000 al 2006 erano conformi agli orientamenti per la pubblicità del 2001. La Commissione considera pertanto tali aiuti compatibili con il mercato comune.
8.6. AIUTI DI STATO PER PRODOTTI DI QUALITÀ NEL PERIODO DAL 10 GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2008
Questi aiuti devono essere valutati a norma del capitolo IV.J degli orientamenti 2007-2013.
8.6.1. AIUTI A FAVORE DEI PRODUTTORI PRIMARI
In base al punto 98 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione poteva dichiarare compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti di qualità erogati a produttori primari se soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione93.
L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 stabiliva che gli aiuti erano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] se erano concessi a copertura dei costi ammissibili di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafi da 3 a 6, del medesimo regolamento.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità potevano coprire fino al 100 % dei seguenti costi ammissibili (l'elenco non è esaustivo):
a) costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità; costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
b) costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità (quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000), di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
c) costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in base alla normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;
d) gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure di sostegno previste dall'articolo 32 del medesimo regolamento.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti potevano essere concessi in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non potevano essere concessi in relazione alle spese per investimenti.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non potevano essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
L'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 stabiliva che, ad eccezione degli aiuti contemplati al paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento, gli aiuti dovevano essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non dovevano comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Gli aiuti dovevano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se i servizi erano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non doveva costituire una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi ai costi amministrativi dovevano essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato [articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Conformemente al punto 100 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione non ha autorizzato aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati a favore di grandi imprese.
Le condizioni più rilevanti degli orientamenti 2007-2013 per la compatibilità degli aiuti a favore dei produttori primari non sono cambiate rispetto alle condizioni previste dagli orientamenti 2000-2006 su descritte. Si rimanda alla valutazione nella sezione 8.5.
Le modifiche sostanziali rispetto al periodo precedente riguardavano il fatto che gli aiuti dovevano essere erogati in natura (sotto forma di servizi agevolati) e dovevano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Le autorità austriache hanno confermato che tali criteri erano soddisfatti.
Gli aiuti relativi a prodotti di qualità a favore dei produttori primari erano quindi conformi agli orientamenti 2007-2013. Pertanto la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].
8.6.2. AIUTI A FAVORE DI IMPRESE ATTIVE NELLA TRASFORMAZIONE E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE
Norme applicabili
In base al punto 99 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione poteva dichiarare compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfacevano tutte le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione94.
Il regolamento (CE) n. 70/2001 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione95 (regolamento generale di esenzione per categoria 2008-2013), il cui articolo 43 stabilisce che i riferimenti al regolamento (CE) n. 70/2001 s'intendono fatti al regolamento (CE) n. 800/2008. A norma del suo articolo 45, il regolamento (CE) n. 800/2008 è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 29 agosto 2008. Pertanto, nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 28 agosto 2008 agli aiuti in questione era applicabile l'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 e nel periodo successivo era applicabile l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008.
Per quanto riguarda gli aiuti per i servizi di consulenza, gli articoli citati prevedevano le stesse condizioni: gli aiuti potevano essere concessi a favore di PMI, erano ammissibili i costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, gli aiuti non potevano superare il 50 % dei costi ammissibili dei servizi, la natura di tali servizi non poteva essere continuativa o periodica e i relativi costi dovevano esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
Inoltre, per quanto concerne sia la produzione primaria sia la trasformazione e la commercializzazione, ai sensi del punto 101 degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, potevano essere concessi unicamente in conformità delle norme sugli aiuti agli investimenti previste dagli orientamenti 2007-2013.
A tale proposito, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso taluni dubbi sul rispetto delle condizioni che differivano dai requisiti previsti dagli orientamenti 2000-2006.
In particolare, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità austriache sulle seguenti modifiche sostanziali:
a) gli orientamenti 2007-2013 non consideravano più compatibili con il mercato comune gli aiuti per i controlli dei metodi di produzione biologica condotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 e gli aiuti per i controlli effettuati da enti responsabili della supervisione dell'uso dei marchi e delle etichette di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti di assicurazione della qualità;
b) un'attenzione speciale era riservata inoltre ai requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo cui i servizi dovevano essere erogati in natura e sulla base di criteri oggettivamente definiti a tutte le imprese ammissibili della zona considerata;
c) un'altra modifica importante rispetto agli orientamenti 2000-2006 riguardava la distinzione tra la produzione primaria dei prodotti agricoli, da un lato, e la loro trasformazione e commercializzazione, dall'altro. Per quanto riguarda queste ultime, dal 2007 potevano essere concessi aiuti soltanto a favore delle PMI, i costi ammissibili erano limitati ai costi dei servizi di consulenza e di altri servizi e l'intensità dell'aiuto era ridotta al 50 %. Inoltre, gli aiuti alla produzione primaria a favore di grandi imprese non potevano più essere dichiarati compatibili.
Valutazione
Sulla base delle informazioni disponibili all'epoca del procedimento d'indagine preliminare non era chiaro se nel 2007 le autorità austriache avessero conformato le misure in esame alle summenzionate condizioni degli orientamenti 2007-2013. Le autorità austriache sono state perciò invitate a fornire ulteriori informazioni atte a dimostrare che nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 le misure di sostegno alla qualità erano conformi alle nuove norme applicabili dal 1o gennaio 2007.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno argomentato che l'obbligo di conformarsi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato vigeva dal 1o gennaio 2008 e non dal 1o gennaio 2007, come indicato dalla Commissione (si vedano anche i considerando 172 e 173). Pertanto le autorità austriache non hanno fornito ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità. Nella richiesta di informazioni del 19 febbraio 2014 la Commissione ha nuovamente invitato le autorità austriache a fornire le necessarie informazioni a tale riguardo. Nella risposta del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno ribadito il parere espresso nella comunicazione precedente e non hanno fornito ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità.
Nella richiesta di informazioni del 17 dicembre 2014 la Commissione ha nuovamente chiesto alle autorità austriache di fornire le informazioni necessarie per una valutazione della compatibilità delle misure a favore della qualità. Le autorità austriache hanno reiterato l'argomentazione secondo cui l'obbligo di conformarsi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato vigeva dal 1o gennaio 2008 e non dal 1o gennaio 2007.
La Commissione desidera rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità austriache, l'obbligo di conformare il regime alle nuove norme vigeva dal 1o gennaio 2007 e non dal 1o gennaio 2008.
Al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (1o gennaio 2007) era pendente la causa T-375/04 (si veda il considerando 22), successivamente conclusasi con l'annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2004 relativa agli aiuti di Stato NN 34 A/2000. L'annullamento della decisione della Commissione, datato 18 novembre 2009, aveva effetto retroattivo.
Pertanto l'Austria non poteva richiamarsi a detta decisione per considerare gli aiuti un regime di aiuti esistente ai sensi del punto 196 degli orientamenti 2007-2013.
Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata, «in sostanza, […] un legittimo affidamento del beneficiario dell'aiuto non può derivare da una decisione positiva della Commissione, da un lato, qualora tale decisione sia stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dal giudice comunitario, né, dall'altro, può sorgere fino a quando il termine di ricorso non sia scaduto o, in caso di ricorso, finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva»96.
Sebbene le misure oggetto della presente sezione fossero state dichiarate compatibili con la decisione della Commissione del 30 giugno 2004 relativa agli aiuti di Stato NN 34 A/2000, la decisione stessa non aveva creato alcun legittimo affidamento, né a livello dei beneficiari né a livello dello Stato membro. Un'azione di annullamento della decisione era stata avviata già il 17 settembre 2004 ed era ancora pendente alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di aiuti di Stato. Pertanto, essendo l'azione di annullamento ancora pendente, le autorità austriache avrebbero dovuto applicare gli orientamenti 2007-2013 dal 1o gennaio 2007.
Come spiegato sopra, le norme riguardanti le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state sostanzialmente modificate negli orientamenti 2007-2013. Poiché le autorità austriache non hanno apportato alcun adeguamento, le misure a favore dei prodotti biologici e delle grandi imprese e le misure diverse dai servizi in natura (come descritto nel considerando 318) non erano conformi agli orientamenti 2007-2013. Conseguentemente la Commissione considera tali misure di aiuto incompatibili con il mercato comune. Le altre misure (quelle che non riguardano prodotti biologici o grandi imprese e le misure diverse dai servizi in natura97) erano conformi agli orientamenti 2007-2013 e, pertanto, compatibili con il mercato comune.
8.7. ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DAL 1o GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2006
Gli aiuti relativi all'assistenza tecnica per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 devono essere valutati sulla base del punto 14 degli orientamenti 2000-2006. Come indicato al punto 14.1 di tali orientamenti, questi aiuti sono stati considerati dalla Commissione aiuti «soft» che avevano contribuito alla sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura nella Comunità con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti potevano essere concessi per coprire fino al 100 % dei costi delle seguenti attività (l'elenco non è esaustivo): organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni, e altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.
L'importo complessivo degli aiuti concessi non poteva superare l'importo di 100000 EUR per beneficiario e per triennio oppure, nel caso delle PMI, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità era concesso l'aiuto di entità superiore), come previsto al punto 14.3 degli orientamenti 2000-2006. Questi aiuti dovevano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti, come previsto al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006.
8.7.1. ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALL'ETICHETTA DI QUALITÀ E ALL'ETICHETTA BIO NEL PERIODO DAL 1o GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2006
Per quanto riguarda le etichette bio e di qualità, sono stati concessi aiuti per progetti di informazione di carattere generale, attività di PR mirate alla divulgazione di informazioni generali sulle etichette e concorsi a premi (si vedano i considerando da 100 a 103). Tali misure non incitavano i consumatori ad acquistare un determinato prodotto. Pertanto, più che di misure di pubblicità, si trattava di misure di promozione generale e di aiuti «soft» ai sensi del punto 14 degli orientamenti 2000-2006.
Le misure a favore dell'informazione rientravano nella divulgazione di cognizioni sulle nuove tecniche. Per definizione, tali misure generali erano disponibili per tutti i produttori che utilizzavano le etichette.
Gli aiuti alla copertura dei costi dell'assistenza tecnica erano previsti dal punto 14.1 degli orientamenti 2000-2006. Nelle informazioni fornite sul regime di aiuti NN 34 A/2000 le autorità austriache avevano specificato che tali aiuti non avrebbero mai superato l'importo di 100000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio (si veda il considerando 109). Nella decisione di avvio del procedimento è stato chiesto alle autorità austriache di fornire informazioni atte a dimostrare che le suddette assicurazioni erano state effettivamente rispettate e di indicare se i requisiti di cui ai punti 14.2 e 14.3 degli orientamenti 2000-2006 fossero stati rispettati anche nel periodo 2000- 200198.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che gli aiuti alle misure in esame non hanno mai superato la soglia di 100000 EUR per ciascun beneficiario e per triennio. Pertanto la condizione di cui al punto 14.3 degli orientamenti 2000-2006 era soddisfatta.
Per quanto riguarda le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006, la Commissione ha chiesto alle autorità austriache, in una nuova richiesta di informazioni datata 17 dicembre 2014, di fornire le informazioni necessarie per la valutazione di compatibilità.
Nella risposta del 25 febbraio 2015 le autorità austriache hanno confermato che il regime era accessibile a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Pertanto la condizione di cui al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006 era soddisfatta.
Conseguentemente gli aiuti per l'assistenza tecnica erano conformi alle condizioni previste dagli orientamenti 2000-2006 e la Commissione considera tali aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].
8.7.2. ASSISTENZA TECNICA PER PRODOTTI GENERICI NEL PERIODO DAL 1o GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 200499
Agli aiuti destinati a coprire i costi delle misure di assistenza tecnica per prodotti generici, quali descritti nei considerando da 104 a 107, si applica il punto 14.1, quarto trattino, degli orientamenti 2000-2006. Per quanto riguarda le condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3, all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento la Commissione non disponeva di informazioni concernenti questo periodo utili a valutare il rispetto delle condizioni citate. Le autorità austriache sono state pertanto invitate a fornire le informazioni necessarie.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno confermato che gli aiuti a favore di queste misure non hanno mai superato la soglia di 100000 EUR per beneficiario e per triennio. Pertanto la condizione di cui al punto 14.3 degli orientamenti 2000-2006 era soddisfatta.
Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006 sugli aiuti accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata, la Commissione rileva che tale condizione è soddisfatta perché le misure di assistenza tecnica riguardavano informazioni generiche sui prodotti. Pertanto la condizione di cui al punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006 era soddisfatta.
Ne consegue che le condizioni degli orientamenti 2000-2006 sugli aiuti destinati alla prestazione di assistenza tecnica erano soddisfatte. La Commissione considera pertanto tali aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].
8.8. ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DAL 1o GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2008
8.8.1. NORME APPLICABILI
Aiuti a favore dei produttori agricoli primari
In base al punto 103 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione poteva dichiarare compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a produttori primari se soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti erano considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] se erano concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento e soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006 concernente l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, potevano essere concessi aiuti per coprire i seguenti costi ammissibili: le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand o i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1857/2006 potevano essere concessi aiuti a copertura dei costi della divulgazione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi (senza alcun riferimento a singole imprese, marchi o all'origine).
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006 potevano essere concessi aiuti a copertura dei costi per pubblicazioni quali cataloghi o siti web contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione fossero neutre e tutti i produttori interessati avessero le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.
A norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 potevano essere concessi aiuti per l'assistenza tecnica fino alla copertura del 100 % dei costi se erano soddisfatte le seguenti condizioni: gli aiuti dovevano essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non potevano comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; gli aiuti dovevano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti; se l'assistenza tecnica era fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non doveva costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione in questione dovevano essere limitati ai costi del servizio prestato.
Imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione
In base al punto 105 degli orientamenti 2007-2013 la Commissione poteva dichiarare compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 800/2008, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 70/2001, stabiliva che i riferimenti al regolamento (CE) n. 70/2001 s'intendevano fatti al regolamento (CE) n. 800/2008100.
Per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 e all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 si rimanda sopra al considerando 315.
A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008 e dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001, l'intensità degli aiuti a favore della partecipazione a fiere ed esposizioni non poteva superare il 50 % dei costi ammissibili, laddove per «costi ammissibili» s'intendevano i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.
8.8.2. VALUTAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA (PRODUTTORI PRIMARI E TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE)
Aiuti a favore dei produttori agricoli primari
La Commissione è del parere che le norme sull'assistenza tecnica a favore dei produttori agricoli primari applicabili dal 1o gennaio 2007 fossero sostanzialmente identiche alle condizioni previste dagli orientamenti 2000-2006. I costi ammissibili indicati nell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono sostanzialmente identici a quelli del punto 14 degli orientamenti 2000-2006101. Le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono identiche alle disposizioni del punto 14.2 degli orientamenti 2000-2006. Tuttavia, diversamente da questi ultimi, gli orientamenti 2007-2013 stabilivano che gli aiuti dovevano essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati. A tale proposito le autorità austriache hanno rilevato che l'assistenza tecnica era erogata sotto forma di servizi agevolati già prima del 2007.
Si rimanda alla valutazione della compatibilità nella sezione 8.7 sopra. Pertanto la Commissione considera questi aiuti compatibili con il mercato comune.
Imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione
Per quanto riguarda l'assistenza tecnica a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione, gli orientamenti 2007-2013 hanno introdotto modifiche sostanziali rispetto alle norme precedenti; si rende perciò necessaria una valutazione separata di questa categoria di misure. Sulla base delle informazioni disponibili all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento non era chiaro se nel 2007 le autorità austriache avessero conformato le misure di assistenza tecnica in questione alle summenzionate condizioni degli orientamenti. Le autorità austriache sono state pertanto invitate a fornire ulteriori informazioni per dimostrare che nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 le misure erano conformi alle nuove norme. A tale proposito la Commissione ha espresso dubbi sul rispetto delle condizioni che differivano dai requisiti di cui agli orientamenti 2000-2006; in particolare, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità austriache sulle seguenti modifiche sostanziali:
la distinzione tra la produzione primaria, da un lato, e, dall'altro, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli;
per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione, soltanto gli aiuti a favore delle PMI potevano essere dichiarati compatibili a norma degli orientamenti 2007-2013, i costi ammissibili erano limitati ai costi dei servizi di consulenza e di partecipazione a mostre e fiere e l'intensità dell'aiuto era ridotta al 50 %.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno argomentato che l'obbligo di conformarsi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato era in vigore dal 1o gennaio 2008 e non dal 1o gennaio 2007, come rilevato dalla Commissione (si vedano anche i considerando da 172 a 175), e per tale motivo non hanno fornito ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità. Nella richiesta di informazioni del 19 febbraio 2014 la Commissione ha nuovamente invitato le autorità austriache a fornire le informazioni necessarie a tale riguardo. Nella risposta del 30 aprile 2014 le autorità austriache hanno ribadito il parere già espresso nella comunicazione del 2012 e non hanno fornito ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità.
Si rimanda alle argomentazioni formulate sopra nei considerando da 322 a 326, che valgono anche per il tipo di aiuti considerati nella presente sezione.
Per i motivi su esposti, nella misura in cui gli aiuti per l'assistenza tecnica concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 non erano conformi alle nuove condizioni previste per questa categoria di aiuti dagli orientamenti 2007-2013 (ossia aiuti a favore delle grandi imprese, aiuti per la prima partecipazione a fiere, un tasso di aiuto superiore al 50 % per servizi diversi dai servizi di consulenza e la partecipazione a fiere o una compensazione in natura) (considerando 350), la Commissione considera tali aiuti incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE].
Per quanto riguarda le misure diverse da quelle citate nel considerando precedente, i criteri di compatibilità non sono cambiati rispetto agli orientamenti 2000-2006. Si rimanda alla valutazione della compatibilità di cui al considerando (328) e seguenti. Queste misure sono pertanto compatibili.
8.9. PRELIEVI PARAFISCALI E VINCOLO DI DESTINAZIONE A FAVORE DEGLI AIUTI
Poiché le misure oggetto della presente decisione erano finanziate mediante un prelievo parafiscale, la Commissione deve esaminare sia le misure sovvenzionate, ossia gli aiuti effettivamente concessi, sia le loro modalità di finanziamento.
È giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che, se le modalità di finanziamento di un aiuto, in particolare mediante contributi obbligatori, costituiscono parte integrante della misura, l'esame, da parte della Commissione, di una misura di aiuto deve necessariamente prendere in considerazione anche le modalità di finanziamento dell'aiuto medesimo102.
Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l'aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa deve essere necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto103 e incidere direttamente sull'entità dell'aiuto104.
8.9.1. PERIODO DAL 1995 AL 2001
In base al considerando 235 della decisione di avvio del procedimento, l'applicazione di questi criteri alle misure in questione ha portato la Commissione a concludere in via preliminare che il primo criterio sembrava essere soddisfatto, considerato che, secondo le autorità austriache, il gettito dei prelievi era destinato esclusivamente alle misure di aiuto oggetto della decisione (si veda il considerando 53).
Per quanto riguarda la questione se il gettito del prelievo incidesse direttamente sull'entità degli aiuti di Stato, all'epoca dell'adozione della decisione di avvio del procedimento la Commissione non disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tale criterio. A tal fine le autorità austriache sono state invitate a chiarire se l'entità dell'aiuto in questione fosse direttamente collegata al gettito del prelievo, ossia se fosse stata stabilita preventivamente o dipendesse dalle reali esigenze di commercializzazione di AMA.
La Commissione ha inoltre fatto presente che, qualora dopo la comunicazione delle informazioni necessarie fosse giunta alla conclusione che i prelievi costituivano parte integrante della misura di aiuto, avrebbe dovuto esaminare se il finanziamento del regime di aiuto discriminasse tra i prodotti importati e quelli ottenuti in Austria105 o tra i prodotti nazionali esportati e i prodotti nazionali commercializzati nel mercato nazionale106 (considerando 236 della decisione di avvio del procedimento).
Le autorità austriache sono state invitate a fornire informazioni su questi punti e, in particolare, a comunicare se l'articolo 21c, paragrafo 2, della legge AMA, che esentava i beni non originari dell'Austria dal prelievo (si veda il considerando 58), fosse già in vigore nel 1995 o se sia stato inserito nella legge in virtù di un emendamento successivo. Inoltre, le autorità austriache sono state invitate a precisare se i prodotti originari dell'Austria commercializzati al di fuori del paese potessero beneficiare della misura alla pari dei prodotti commercializzati in Austria.
Nel considerando 237 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sottolineato di aver dovuto esaminare anche se l'imposizione del prelievo fosse contraria agli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, per verificare se i prelievi interferissero con i prezzi dei prodotti finali e se quindi i prodotti nazionali fossero discriminati rispetto ai prodotti importati.
A tale riguardo, nella decisione di avvio del procedimento le autorità austriache sono state invitate a fornire dati atti a dimostrare a quale percentuale dei rispettivi prezzi di vendita corrispondesse il prelievo e a spiegare in quale misura un eventuale effetto negativo dovuto al prelievo fosse compensato dagli effetti positivi delle misure sovvenzionate dal medesimo prelievo. Inoltre, è stato chiesto alle autorità austriache di precisare se i prezzi dei prodotti in questione fossero determinati in gran parte dal mercato.
Nella comunicazione del 14 settembre 2012 le autorità austriache hanno riferito alla Commissione che i prodotti stranieri erano esentati dal pagamento del prelievo a norma dell'articolo 2c, paragrafo 2, della legge AMA. Tale esenzione era in vigore dal 1o gennaio 1994, vale a dire per l'intero periodo oggetto della valutazione.
Per quanto riguarda il rapporto con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, nella suddetta comunicazione le autorità austriache hanno dichiarato che, poiché i prezzi si determinavano in base alla domanda e all'offerta sui mercati rilevanti senza alcun intervento da parte delle autorità, non era possibile calcolare a quale percentuale dei prezzi di vendita corrispondesse il prelievo.
Nella medesima comunicazione le autorità austriache hanno sostenuto che il gettito del prelievo non era direttamente collegato all'entità dell'aiuto di Stato. Oltre al gettito derivante dal prelievo di AMA esistevano altre fonti di finanziamento; in particolare, in aggiunta al «gettito netto» di tale prelievo e ai fondi dell'UE (per le azioni cofinanziate), presso gli operatori economici venivano riscosse altre imposte sotto forma di canoni di licenze e dell'introito dei diritti d'autore pagati nel negozio di AMA (ricettari ecc.), allo scopo di finanziare le misure.
Le autorità austriache hanno dimostrato, infatti, che una parte del finanziamento delle misure di AMA non era coperto dal prelievo107 e che quindi l'entità degli aiuti erogati (che, a sua volta, incideva sull'ambito di applicazione delle misure effettivamente attuate) non dipendeva esclusivamente dal gettito del prelievo. Inoltre, il gettito non era destinato esclusivamente al finanziamento degli aiuti108.
Pertanto la Commissione ritiene che i criteri per la costituzione di un vincolo ai sensi della giurisprudenza non fossero soddisfatti nel periodo dal 1995 al 2001.
8.9.2. PERIODO DAL 2002 AL 2008
Le autorità austriache sono state invitate anche a fornire le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare se il finanziamento parafiscale della misura (prelievo) costituisse parte integrante delle misure di aiuto nel periodo dal 2002 al 2008 (considerando 238 della decisione di avvio del procedimento).
Per i motivi su esposti e considerato che le fonti di finanziamento sono rimaste le stesse, la Commissione ritiene che non sussistesse alcun vincolo tra il prelievo e le misure di aiuti di Stato nemmeno nel periodo dal 2002 al 2008.
9. CONCLUSIONE SULL'ESISTENZA DI AIUTI E SULLA COMPATIBILITÀ
Per i motivi su esposti e fatto salvo il considerando 378, le misure di commercializzazione di AMA costituiscono aiuti di Stato.
Per i motivi su esposti e fatto salvo il considerando 378, le misure di aiuto di cui ai considerando 208, 213, 327, terza frase, e 355 sono incompatibili con il mercato interno. Le altre misure valutate sopra sono compatibili con il mercato interno.
Eventuali compensazioni che, al momento della concessione degli aiuti, erano conformi alle condizioni previste dal regolamento de minimis109 non sono considerate aiuti. Eventuali aiuti che, al momento della concessione degli aiuti, erano conformi alle condizioni di un'esenzione per categoria o di un regime di aiuti autorizzato sono compatibili con il mercato interno fino alle intensità massime di aiuto applicabili al tipo di aiuto in questione.
10. RECUPERO
Conformemente al trattato e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare l'aiuto110 qualora ne abbia accertato l'incompatibilità con il mercato interno. Inoltre, la Corte ha coerentemente sostenuto che l'obbligo di uno Stato di abolire l'aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno ha lo scopo di ripristinare lo status quo ante111. In tale contesto la Corte ha stabilito che tale obiettivo è conseguito dopo che il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi mediante un aiuto illegale, venendo così privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata112.
In linea con la giurisprudenza citata, l'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (in appresso «il regolamento di procedura»)113 stabilisce che «[N]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
A norma dell'articolo 17 del regolamento di procedura, i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti incompatibili sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dal giorno in cui è concesso l'aiuto illegale al beneficiario. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La denuncia che ha avviato il presente procedimento è pervenuta il 21 settembre 1999 (si veda il considerando 4) e la Commissione ha registrato il regime come aiuti non notificati nel 2000 (si veda il considerando 8). Inoltre, la decisione del 2004 prende atto che la Commissione ha deciso, per ragioni amministrative, di suddividere il procedimento (si veda il considerando 10) e di valutare separatamente le misure attuate prima del 2003 e quelle attuate dopo tale anno. La suddivisione del procedimento faceva seguito a una richiesta delle autorità austriache dell'8 marzo 2003.
Le azioni (suddivisione del procedimento confermata con la decisione del 2004) e la lettera succitate (richiesta dell'Austria dell'8 marzo 2004) hanno interrotto il termine di prescrizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
Pertanto la Commissione ha il potere di disporre il recupero con effetto dal 1o gennaio 1995, data dell'adesione dell'Austria all'Unione europea.
La decisione della Commissione nel procedimento NN 34 A/2000 è stata impugnata dinanzi al Tribunale il 30 giugno 2004 e la relativa sentenza è stata appellata dinanzi alla Corte di giustizia il 27 gennaio 2010. La sentenza della Corte è stata pronunciata il 27 ottobre 2011 (si veda sopra il considerando 22). Pertanto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, terza frase, del regolamento (CE) n. 659/1999, il termine di prescrizione era sospeso dal 30 giugno 2004 al 27 ottobre 2011.
Per i motivi su esposti, il termine di prescrizione di dieci anni per il recupero delle misure valutate nella presente decisione non è scaduto. Quindi, gli aiuti di Stato incompatibili specificati sopra nel considerando 374 devono essere recuperati dalle autorità austriache.
L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che «[N]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di procedura specifica che «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».
Gli strumenti stabiliti dagli Stati membri conformemente alla normativa nazionale per l'esecuzione delle decisioni di recupero dovrebbero dare piena attuazione alla decisione di recupero. È dunque necessario che le misure nazionali adottate dagli Stati membri siano tali da consentire un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
È giurisprudenza consolidata che la Commissione, nel caso di decisioni negative relative ad aiuti non notificati, in particolare quando è trascorso molto tempo, può procedere a una valutazione approssimativa degli importi da recuperare114.
La Commissione desidera sottolineare come, secondo la giurisprudenza, «nessuna norma di diritto comunitario imponga che la Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l'importo esatto dell'aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo»115.
Stante la natura di alcune delle misure in questione (misure riguardanti aiuti indiretti a un grande numero di beneficiari), la Commissione non è in grado di stabilire nella presente decisione l'importo esatto degli aiuti per beneficiario per ciascuna misura di cui è stato disposto il recupero.
Pertanto la Commissione desidera rilevare che gli importi comunicati dalle autorità austriache durante il periodo d'indagine (si vedano i considerando 43, 44 e 45) costituiscono il punto di partenza per il calcolo degli aiuti da recuperare presso i rispettivi beneficiari. Nella decisione sono stati individuati le categorie di aiuti incompatibili e i periodi rilevanti.
La Commissione ritiene quindi che le autorità austriache debbano indicare, nel quadro della procedura di recupero, un metodo ragionevole per determinare l'importo degli aiuti per ciascun beneficiario e lo debbano comunicare alla Commissione in uno spirito di leale collaborazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli aiuti di Stato cui l'Austria ha dato esecuzione per le misure e i periodi indicati di seguito sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
aiuti alla pubblicità generica nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001;
aiuti alla pubblicità nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;
aiuti a/tramite campagne pubblicitarie al di fuori dell'Austria e alla pubblicità generica in Austria nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2004;
aiuti alla pubblicità della qualità nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008;
aiuti a/tramite misure promozionali in senso lato e misure di assistenza tecnica nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;
aiuti sotto forma di assistenza tecnica, servizi di consulenza e misure di controllo per prodotti di qualità nel periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999;
aiuti a prodotti di qualità nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;
aiuti sotto forma di assistenza tecnica nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;
aiuti sotto forma di assistenza tecnica per prodotti generici nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004;
aiuti sotto forma di assistenza tecnica a favore di produttori primari nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.