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Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio dell'11 aprile 2016 recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC1, a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2127 (2013).

Il 27 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2262 (2016), che proroga l'embargo sulle armi, il divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti della Repubblica centrafricana fino al 31 gennaio 2017 e prevede alcune modifiche per quanto riguarda le esenzioni all'embargo sulle armi e i criteri di designazione.

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 2 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, come notificato in anticipo al comitato;»

    2. b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con MINUSCA e come notificato in anticipo al comitato.»

    3. c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione»;

  2. 2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“comitato”) quali persone che: a) commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza; b) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR; c) sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati; d) reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile; e) forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR; f) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR; g) sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, comprese Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono; h) sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato; elencate nell'allegato della presente decisione.»

  3. 3) all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato che: a) commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza; b) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR; c) sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati; d) reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile; e) forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR; f) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR; g) sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono; h) sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato. L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016 Per il Consiglio Il presidente M.H.P. van Dam