Decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione del 14 aprile 2016 sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche [notificata con il numero C(2016) 2093] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE1, in particolare l'articolo 20, paragrafo 13,
L'articolo 20, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/40/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.
L'articolo 20, paragrafo 13, della direttiva 2014/40/UE conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche mediante atti di esecuzione.
In considerazione della tossicità dei liquidi contenenti nicotina utilizzati nelle sigarette elettroniche e nei contenitori di liquido di ricarica, è opportuno garantire che le sigarette elettroniche possano essere ricaricate in modo tale da ridurre al minimo il rischio di contatto cutaneo e di ingestione accidentale di tali liquidi.
Sulla base dei contributi ricevuti dai soggetti interessati e dell'attività svolta da un contraente esterno, sono state individuate norme tecniche volte a garantire che i meccanismi di ricarica conformi garantiscano una protezione sufficiente contro le perdite.
Le norme tecniche individuate comprendono anche misure tese a garantire che i consumatori siano debitamente informati sulle modalità di utilizzo dei meccanismi di ricarica al fine di garantire una ricarica senza perdite.
Le parti interessate possono fornire alla Commissione informazioni su meccanismi alternativi da esse sviluppati per garantire ricariche senza perdite; tali informazioni possono portare a una revisione della presente decisione.
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/EU,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione