Decisione di esecuzione (UE) 2016/599 della Commissione del 15 aprile 2016 relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali rivisti o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2016) 2140] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, italiana, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete2, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d). Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
Con la decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione3 sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
Il 2 marzo 2015 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/3474 relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani iniziali di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. Sono destinatari della suddetta decisione: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca; la decisione chiede la revisione di obiettivi nei settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e/o l'efficienza economica.
Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca hanno presentato entro il 2 luglio 2015 piani nazionali o per i blocchi funzionali di spazio aereo comprendenti gli obiettivi prestazionali rivisti. Il 4 febbraio 2016 la Spagna e il Portogallo hanno presentato un emendamento al piano per i blocchi funzionali di spazio aereo comprendente obiettivi prestazionali ulteriormente rivisti.
L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione il 15 ottobre 2015.
La valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione è stata effettuata utilizzando i medesimi criteri di valutazione e metodi usati per la valutazione degli obiettivi prestazionali presentati inizialmente.
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi rivisti presentati dagli Stati membri interessati in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente di giugno 2014 («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti presentati da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Repubblica slovacca e Slovenia per quanto riguarda il FABCE, da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW, e da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri interessati, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti presentati da Austria e Repubblica slovacca, come previsto nel piano di miglioramento delle prestazioni rivisto FABCE, e dall'Italia come stabilito nel piano di miglioramento delle prestazioni rivisto per il FAB Blue Med sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli obiettivi inclusi nei piani di miglioramento delle prestazioni rivisti presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione