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Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione del 28 aprile 2016 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione [notificata con il numero C(2016) 2268] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Nel programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (di seguito il «programma pluriennale») adottato con decisione 243/2012/UE2, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito l'obiettivo strategico di individuare entro il 2015 almeno 1200 MHz di spettro radio idoneo per soddisfare la domanda crescente di traffico dati senza fili nell'Unione3. Inoltre, il programma pluriennale ha autorizzato la Commissione e gli Stati membri a garantire, in cooperazione, la disponibilità di spettro radio per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE)4, per lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e la libera circolazione delle apparecchiature correlate, nonché per lo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili per la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR)5, e per l'«Internet degli oggetti» (IoT)6. Il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) ha adottato una relazione sulle esigenze strategiche settoriali in materia di spettro radio, che affronta, tra l'altro, le esigenze di spettro per PPDR, PMSE e IoT7.

Lo spettro nella banda di frequenza 694-790 MHz (di seguito la «banda dei 700 MHz») è una risorsa preziosa per una diffusione economicamente efficiente di reti senza fili terrestri ad elevata capacità che offrano una copertura universale in ambiente interno ed esterno. Il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni contiene assegnazioni della banda dei 700 MHz al servizio radiotelevisivo e mobile (ad eccezione del servizio aeronautico) su base coprimaria e individuazioni di tale banda per le telecomunicazioni mobili internazionali (IMT). Detta banda di frequenza è attualmente utilizzata in tutta l'Unione per la televisione digitale terrestre (DTT) e le apparecchiature PMSE audio senza fili.

La strategia della Commissione per il mercato unico digitale8 sottolinea l'importanza della banda dei 700 MHz per garantire la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali e pone l'accento sulla necessità di liberare tale banda di frequenza in modo coordinato, venendo incontro nel contempo alle esigenze specifiche legate alla distribuzione dei servizi di media audiovisivi, al fine di promuovere gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità e favorire la diffusione dei servizi digitali avanzati.

Nel suo parere sulla strategia a lungo termine per la banda di frequenza 470-790 MHz9, il gruppo RSPG raccomanda un approccio coordinato per ridestinare la banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, rendendola anche disponibile in condizioni tecniche armonizzate a livello dell'Unione.

L'11 marzo 2013, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di definire condizioni tecniche armonizzate per la banda dei 700 MHz nell'Unione per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per altri usi a sostegno delle priorità della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

Il 28 novembre 2014 e il 1o marzo 2016, nell'ambito di tale mandato, la CEPT ha pubblicato le sue relazioni n. 5310 e n. 6011. Tali relazioni forniscono la base per l'armonizzazione tecnica della banda dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, che consente di realizzare economie di scala per le apparecchiature, in linea con gli sviluppi internazionali in questa banda.

Le relazioni CEPT n. 53 e n. 60 presentano anche opzioni per l'uso di porzioni della banda dei 700 MHz (il cosiddetto intervallo duplex e/o le bande di guardia), su cui gli Stati membri possono decidere individualmente («opzioni nazionali»). Un'opzione nazionale è il downlink supplementare (SDL), che costituisce la trasmissione in modalità «solo downlink» (vale a dire unidirezionale) della stazione di base per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, affrontando in tal modo il problema dell'asimmetria del traffico dati con il potenziamento della capacità di downlink di tali servizi. Altre opzioni nazionali sono PPDR, PMSE e comunicazioni M2M basati su sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica.

Condizioni tecniche armonizzate garantirebbero la diffusione della banda dei 700 MHz per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri ad alta velocità, nonché per altri usi in linea con le priorità della politica in materia di spettro radio a livello di Unione, promuoverebbero il mercato unico, ridurrebbero le interferenze dannose e agevolerebbero il coordinamento delle frequenze.

La banda dei 700 MHz dovrebbe pertanto essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri sulla base di un accordo di ripartizione armonizzata del canale (in seguito «accordo principale») e relative condizioni tecniche minime comuni meno restrittive, ogniqualvolta gli Stati membri designino tale banda per usi diversi da quelli delle reti di emittenza radiotelevisiva ad alta potenza. Gli Stati membri possono eccezionalmente e in via provvisoria destinare porzioni della banda dei 700 MHz a servizi di televisione digitale terrestre fuori dell'ambito dell'accordo principale, per agevolare una transizione rapida dalla radiodiffusione televisiva terrestre nella banda, in modo opportuno in funzione delle circostanze nazionali, ad esempio riguardo alla modifica dei diritti d'uso dello spettro per i servizi DTT o di accordi sulla diffusione simultanea (simulcast) conformemente ad accordi fra Stati membri confinanti sulla gestione dei rischi di interferenze transfrontaliere.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di usare porzioni della banda dei 700 MHz in risposta a esigenze nazionali specifiche. Oltre ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, ciò potrebbe anche comprendere l'uso in linea con le priorità settoriali della politica in materia di spettro radio dell'Unione, in particolare per PMSE, PPDR e IoT e con l'obiettivo di assicurare un uso efficiente dello spettro. A tale riguardo, la banda di frequenza 790-791 MHz può anche essere utilizzata senza pregiudicare la decisione 2010/267/UE della Commissione12. Un'armonizzazione flessibile della disponibilità delle frequenze radio nella banda dei 700 MHz per far fronte a tali esigenze nazionali sulla base di una serie limitata di opzioni nazionali contribuirebbe a realizzare economie di scala per le apparecchiature, nonché a migliorare il coordinamento transfrontaliero, e dovrebbe limitarsi a gamme di frequenza disponibili e, se del caso, a un correlato metodo duplex e a un accordo di ripartizione del canale. Gli Stati membri dovrebbero decidere in merito all'attuazione delle opzioni nazionali, nonché determinarne l'idonea combinazione e organizzarne la coesistenza. L'uso dello spettro per opzioni nazionali dovrebbe inoltre garantire la coesistenza con i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri conformi all'accordo principale.

I servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri e le opzioni nazionali nella banda dei 700 MHz dovrebbero garantire una protezione adeguata dei servizi di radiodiffusione televisiva terrestre già presenti sul mercato e dell'uso di apparecchiature PMSE audio senza fili sotto i 694 MHz conformemente alla loro posizione normativa. Potrebbe essere necessario applicare ulteriori misure a livello nazionale per gestire interferenze reciproche tra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi di televisione digitale terrestre, ad esempio da trasmettitori della stazione di base di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili a ricevitori DTT o da trasmettitori DTT a ricevitori della stazione di base di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, mediante l'uso di opportune tecniche di attenuazione, caso per caso, da parte degli operatori mobili.

Sebbene le misure in applicazione della decisione spettro radio lascino impregiudicata la facoltà degli Stati membri di organizzare e utilizzare lo spettro radio per fini di ordine pubblico e di pubblica sicurezza (PPDR)13, proprio ai fini di tale utilizzazione sarebbe vantaggioso disporre di una banda di frequenza comune per garantire la libera circolazione di dispositivi e di servizi interoperabili in linea con l'obiettivo strategico relativo alla disponibilità delle frequenze radio fissato nel programma pluriennale. Condizioni tecniche armonizzate per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri consentirebbero inoltre, ove necessario e appropriato nell'ambito dell'accordo principale, la diffusione di servizi PPDR a banda larga che possono valersi di dette condizioni tecniche sulla base dell'ipotesi che la rete PPDR abbia le stesse caratteristiche di coesistenza delle reti di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri. Utilizzando la designazione per i servizi di comunicazione elettronica su base non esclusiva, gli Stati membri possono anche attivare servizi PPDR quando necessario. A questo proposito, il rapporto dell'RSPG sulle esigenze strategiche settoriali in materia di spettro radio riconosce che le esigenze di spettro per servizi PPDR a banda larga variano da uno Stato membro all'altro e le soluzioni nazionali dipendono da decisioni politiche, anche per quanto riguarda il metodo di esecuzione delle missioni di pubblica sicurezza e il ruolo correlato delle autorità nazionali o degli operatori pubblici.

Le relazioni CEPT n. 53 e n. 60 evidenziano la necessità di una procedura di configurazione per le apparecchiature PMSE audio che garantisca il funzionamento senza interferenze per il livello di qualità del servizio richiesto. Per migliorare la coesistenza delle apparecchiature PMSE audio senza fili in ambienti interni con le reti di comunicazione elettronica mobili che utilizzano bande di frequenza adiacenti, gli Stati membri dovrebbero favorire, ove praticabile e necessario, l'applicazione di soluzioni di attenuazione delle interferenze come quelle di cui alla decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione14.

È opportuno che gli Stati membri concludano pertinenti accordi transfrontalieri bilaterali con altri Stati membri e paesi terzi. Tali accordi fra Stati membri e paesi terzi possono essere necessari in pertinenti aree del territorio degli Stati membri per garantire l'attuazione di parametri armonizzati, evitare interferenze dannose e migliorare l'efficienza dello spettro. Il rapporto dell'RSPG sull'approccio per il coordinamento dello spettro per la radiodiffusione in caso di riassegnazione della banda dei 700 MHz15 stabilisce condizioni tecniche e principi per il coordinamento transfrontaliero fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri e la radiodiffusione televisiva terrestre, anche con paesi terzi.

È opportuno che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'attuazione della presente decisione e sull'uso della banda dei 700 MHz, in particolare per adeguarla ai futuri sviluppi dei sistemi senza fili (ad esempio nel contesto del 5G o dell'IoT), che potrebbero avere ripercussioni sull'uso di tale banda per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri e sulle opzioni nazionali. Ciò faciliterà la valutazione del suo impatto a livello dell'Unione nonché il suo riesame in tempi opportuni, se e quando necessario.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione