Decisione di esecuzione (UE) 2016/707 della Commissione del 10 maggio 2016 relativa all'approvazione, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008, delle norme di distribuzione del traffico modificate per gli aeroporti Paris Charles-de-Gaulle, Paris Orly e Paris Le Bourget [notificata con il numero C(2016) 2635] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
1. PROCEDURA
Con lettera del 28 settembre 2015, le autorità francesi hanno informato la Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, di un progetto di modifica delle norme attualmente contenute nel decreto del 15 novembre 1994 concernente la distribuzione del traffico aereo intracomunitario nell'ambito del sistema aeroportuale di Parigi (nel prosieguo le «modifiche previste»)2. La Commissione ha chiesto maggiori informazioni con lettera del 10 novembre 2015, alla quale le autorità francesi hanno risposto il 30 novembre 2015.
La Commissione ha pubblicato una sintesi delle modifiche previste nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 dicembre 2015, invitando le parti interessate a presentare osservazioni3.
2. CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE
2.1. IL DECRETO DEL 15 NOVEMBRE 1994
La città di Parigi è servita dagli aeroporti Charles-de-Gaulle, Orly e Le Bourget, per i quali la distribuzione del traffico è disciplinata collettivamente da un decreto del 15 novembre 1994.
Con la decisione 95/259/CE della Commissione4 seguita ad una denuncia, la Commissione ha stabilito che le norme di distribuzione del traffico concernenti il sistema aeroportuale di Parigi, di cui al decreto francese del 15 novembre 1994, sono compatibili con i dettami del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio5. Detto regolamento è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008. La decisione della Commissione poneva come condizione che il decreto fosse modificato nel modo in essa indicato. Le autorità francesi hanno rispettato tale prescrizione modificando il decreto in data 1o marzo 1996.
Il decreto del 15 novembre 1994 come modificato (nel prosieguo il «decreto del 1994») si applica unicamente al traffico che si svolge all'interno del SEE. Esso stabilisce che i servizi aerei non di linea da e per gli aeroporti situati all'interno del SEE svolti con aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati singolarmente al pubblico, né direttamente da parte del vettore aereo o né indirettamente, devono operare da/verso Le Bourget. Tutto il rimanente traffico interno al SEE può svolgersi da/verso gli aeroporti Charles-de-Gaulle e Orly. Durante determinati periodi della giornata, l'accesso a Orly è limitato a quattro frequenze giornaliere sulle rotte tra Orly ed altri aeroporti del SEE. Durante le ore di punta la restrizione ad Orly non si applica ai servizi svolti da aeromobili di determinate dimensioni minime.
2.2. MODIFICHE PREVISTE E RELATIVE CONSIDERAZIONI DI BASE
Con le modifiche previste alle norme vigenti di distribuzione del traffico per gli aeroporti che servono la città di Parigi si cancellano le restrizioni applicate all'aeroporto di Orly relativamente alle frequenze giornaliere subordinate anche alle dimensioni degli aeromobili, attualmente sancite dagli articoli 4 e 5 del decreto del 1994, citato per esteso nella sezione I della decisione 95/259/CE.
Queste restrizioni, imposte specificamente a Orly, erano volte ad ottimizzare la capacità limitata di tale aeroporto e ad impedire ai vettori aerei di operare più di quattro frequenze ciascuno su una data rotta, incoraggiandoli in tal modo a utilizzare le bande orarie assegnate per destinazioni diverse. Le restrizioni hanno anche avuto l'effetto di ottimizzare l'impiego delle poche bande orarie disponibili impedendo che — al solo scopo di rispettare le prescrizioni per le bande orarie — si utilizzassero aeromobili al di sotto di certe dimensioni per le rotte che presentavano un volume di traffico di passeggeri sufficiente a giustificare il ricorso ad aerei di dimensioni maggiori. Le soglie dimensionali erano state fissate sulla base della quantità del traffico passeggeri sulle date rotte.
Secondo le autorità francesi, tali restrizioni particolari non sono più necessarie. Le autorità francesi sembrano essere soddisfatte dell'attuale situazione di utilizzo delle bande orarie ad Orly, avendone attestato il miglioramento «naturale» a seguito del decreto del 1994. Poiché attualmente a Orly sono utilizzate tutte le bande orarie, è molto difficile acquisire bande orarie per altri servizi in detto aeroporto. Adesso gli operatori possono anche fare uso di aeromobili più grandi per sfruttarne al massimo la capacità e quindi ottimizzare le possibilità di utilizzo delle bande orarie nel proprio interesse ed anche, indirettamente, nell'interesse dell'aeroporto, che vede migliorare la sua capacità complessiva.
Per quanto riguarda le restanti disposizioni del decreto del 1994, con le modifiche previste si estende l'applicazione delle norme di distribuzione del traffico, che attualmente sono applicabili soltanto all'interno del SEE, a servizi esterni al SEE, come illustrato nei due punti che seguono.
L'aeroporto di Le Bourget è riservato ai servizi non di linea effettuati da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati singolarmente al pubblico. Le modifiche proposte determineranno l'esclusione dall'aeroporto di Le Bourget dei collegamenti di linea con destinazioni situate al di fuori del SEE e dei servizi svolti da aeromobili con più di 25 posti commercializzati dal vettore singolarmente al pubblico, in modo diretto oppure indiretto. Il limite massimo stabilito per i posti è suscettibile di deroghe da parte del ministro competente in casi debitamente giustificati. Attualmente, tali restrizioni sono applicabili esclusivamente ai servizi che si svolgono all'interno del SEE.
Tutti gli altri servizi sono dirottati sugli aeroporti di Orly e Charles-de-Gaulle. Le modifiche previste avrebbero come effetto una limitazione del traffico esterno al SEE per i servizi non di linea svolti con aeromobili di capacità non superiore a 25 posti qualora tali posti non siano commercializzati singolarmente al pubblico oppure l'aereo in questione non trasporti passeggeri in transito, nel qual caso è necessaria un'autorizzazione preventiva. Ciò corrisponde alle attuali restrizioni per i servizi svolti all'interno del SEE6.
Le autorità francesi prevedono le seguenti conseguenze sulla distribuzione del traffico quale essa si presenta attualmente7:
per quanto riguarda il traffico interno al SEE, le norme rimangono sostanzialmente le stesse e non si prevedono ripercussioni,
le norme introdurranno un divieto per i servizi di linea esterni al SEE a Le Bourget, tuttavia al momento a Le Bourget tali servizi non sono svolti,
le norme introdurranno anche un divieto per i voli non di linea esterni al SEE effettuati a Le Bourget da aeromobili di grandi dimensioni, tuttavia il numero attuale di tali servizi è piuttosto basso (130 voli su 54000 nel 2014),
negli aeroporti di Orly e Charles-de-Gaulle saranno vietati i servizi non di linea esterni al SEE svolti da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati singolarmente al pubblico. Tuttavia, a causa dell'attuale disponibilità limitata di bande orarie, ad oggi presso l'aeroporto di Orly la quantità di servizi non di linea svolti da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti è molto limitata. Per quanto riguarda l'aeroporto Charles-de-Gaulle, gli operatori di servizi non di linea effettuati da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti preferiscono già oggi lo scalo di Le Bourget per via della vicinanza di quest'ultimo alla città e della sua classificazione come aeroporto per l'aviazione commerciale.
Le autorità francesi hanno spiegato che le attuali restrizioni imposte dal decreto del 1994 concernenti gli aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati al pubblico (articolo 6 del decreto) erano giustificate dall'esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle capacità limitate degli aeroporti Charles-de-Gaulle e Orly. Secondo le autorità francesi, per conseguire tale ottimizzazione si è dovuto fare in modo di rendere omogenea la tipologia degli aeromobili, al fine di ottenere movimenti aerei regolari a parità di distanze spazio-temporali. Gli aeromobili di piccole dimensioni, che sono potenzialmente più lenti, interferiscono sulla regolarità dei movimenti aerei, in quanto necessitano di più spazio e più tempo fra i voli. Per mantenere la regolarità, dunque, i servizi non di linea svolti da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati singolarmente al pubblico sono indirizzati allo scalo di Le Bourget.
I servizi non di linea svolti da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti ma commercializzati individualmente al pubblico devono invece operare verso/dagli scali di Orly e Charles-de-Gaulle. Secondo le autorità francesi, ciò è dovuto al fatto che Le Bourget, per le ragioni spiegate al punto successivo, non accetta i servizi commercializzati al pubblico. Trattandosi di servizi relativamente poco frequenti e che possono essere svolti soltanto in caso di disponibilità della banda oraria, essi non sono considerati fattori di disturbo per gli aeroporti di Orly e Charles-de-Gaulle.
Per quanto riguarda il traffico aereo accettato a Le Bourget, le autorità francesi hanno comunicato che è stato deciso di riservare questo aeroporto all'aviazione generale e commerciale, nonché come location per determinate manifestazioni internazionali incentrate sui temi del volo aereo e aerospaziale. L'infrastruttura dell'aeroporto è concepita per tali scopi, per cui se si volessero approntare a Le Bourget servizi commerciali o di linea oppure servizi non di linea con aeromobili di grandi dimensioni sarebbero necessari investimenti per convertire l'infrastruttura a tali usi. I servizi di linea e quelli con aeromobili di grandi dimensioni comporterebbero inoltre conseguenze per l'ambiente e per i residenti.
Le osservazioni di cui sopra sui tre aeroporti contemplati sono rilevanti, a parere delle autorità francesi, anche per il traffico da e verso i paesi che non fanno parte del SEE. Essendo stato ampiamente liberalizzato in base a nuovi accordi in materia di servizi aerei, tale traffico è aumentato considerevolmente a partire dall'entrata in vigore del decreto del 1994. Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che sia necessario applicare le restrizioni di cui sopra a tutto il traffico.
2.3. CONSULTAZIONI SVOLTE DALLE AUTORITÀ FRANCESI
Le autorità francesi hanno svolto una serie di consultazioni prima di rendere note alla Commissione le modifiche previste8:
il 19 maggio 2015 è stato pubblicato sul sito Internet delle consultazioni pubbliche del ministero dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia un avviso riguardante le nuove norme progettate,
Il 21 maggio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese una segnalazione in merito all'intenzione di modificare le norme vigenti di distribuzione del traffico per il sistema aeroportuale di Parigi, con un rimando alla bozza del testo,
il periodo destinato alla consultazione pubblica è terminato il 21 luglio 2015.
Prima della consultazione pubblica, le autorità francesi hanno consultato oralmente le associazioni di trasporto aereo FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation Marchande), SCARA (Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes) e EBAA (European Business Aviation Association), che hanno dato il loro appoggio alle modifiche con particolare riguardo per la prevista parità di trattamento fra i servizi interni e quelli esterni al SEE.
Le autorità francesi hanno ricevuto osservazioni da tre parti interessate, che sono state prese in considerazione nella bozza di testo.
La prima bozza di norme recava una disposizione che consentiva ai servizi non di linea svolti da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti di operare senza deroga preventiva verso/da Orly e Charles-de-Gaulle in caso di trasporto di passeggeri in transito. Questa disposizione è stata respinta da Aéroports de Paris (ADP) e quindi eliminata dalla bozza. Si è ritenuto che consentendo a tali voli un accesso generalizzato agli aeroporti di Orly e Charles-de-Gaulle si sarebbero avute ripercussioni negative sul traffico di linea di tali aeroporti.
3. CONSULTAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una sintesi delle modifiche previste, la Commissione ha ricevuto osservazioni da una parte interessata.
La parte interessata ha sostenuto che la limitazione del tipo di servizi autorizzati ad operare verso/da Le Bourget sarebbe eccessiva e contraria agli interessi dei consumatori, della regione e dell'aeroporto. Ha inoltre fatto notare che non esisterebbero studi di valutazione dell'impatto economico e delle ripercussioni sul traffico aereo che le modifiche previste avrebbero rispetto alle attuali norme di distribuzione del traffico.
La parte interessata ha anche affermato che la distinzione basata su voli di linea e non di linea e sulle dimensioni degli aeromobili sarebbe arbitraria e non giustificata e ha rilevato che le nuove norme potrebbero essere interpretate come segno della volontà di stornare il traffico aereo da Le Bourget, dove i servizi di terminal sono gestiti da sette operatori indipendenti, a favore degli scali di Orly e Charles-de-Gaulle, dove invece i terminal sono gestiti in regime di monopolio.
Ha infine sostenuto che la procedura di consultazione avrebbe avuto carattere discriminatorio in quanto essa, a differenza di altre parti interessate, non era stata invitata alle riunioni in cui le modifiche previste sono state discusse e valutate. Ha potuto pertanto fornire unicamente un contributo scritto.
4. I TERMINI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008
L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dispone che uno Stato membro possa, previa consultazione delle parti interessate e senza discriminazioni tra le destinazioni all'interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, regolamentare la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che rispettano le seguenti condizioni:
a) servono la stessa città o la stessa conurbazione;
b) sono serviti da adeguate infrastrutture di trasporto che offrono per quanto possibile un collegamento diretto che rende possibile giungere all'aeroporto in meno di novanta minuti, anche, eventualmente, su base transfrontaliera;
c) sono collegati l'uno all'altro e alla città o alla conurbazione che devono servire da servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti; nonché
d) offrono ai vettori aerei i servizi necessari e non ne pregiudicano indebitamente le opportunità commerciali.
La distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti in questione rispetta inoltre i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri oggettivi.
L'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dispone che lo Stato membro interessato informi la Commissione della sua intenzione di regolare la distribuzione del traffico aereo ovvero di modificare le disposizioni esistenti in materia di distribuzione del traffico. Esso dispone anche che la Commissione esamini l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro, dopo aver richiesto il parere del comitato istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008, decida se lo Stato membro può applicare le misure. Esso aggiunge inoltre che la Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che le misure non sono applicate prima della pubblicazione dell'approvazione da parte della Commissione.
5. VALUTAZIONE
Le modifiche cambiano le norme che regolano la distribuzione del traffico per gli aeroporti che servono la città di Parigi estendendone il campo di applicazione ai servizi esterni al SEE, con la conseguente limitazione di certe tipologie di servizi verso/da ciascuno di tali aeroporti.
Si tratta di una modifica a una norma vigente in materia di distribuzione del traffico ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008. In base ai suoi dettami, tale disposizione non è limitata al traffico interno all'UE o (in vista dell'integrazione del regolamento nell'accordo SEE) al SEE. Inoltre, sulla base di vari accordi attualmente in vigore con alcuni paesi terzi, ad esempio con la Confederazione svizzera e con gli Stati Uniti d'America, i vettori aerei dell'Unione e quelli di tali paesi terzi hanno il diritto di offrire servizi di collegamento tra qualsiasi punto dell'Unione e il territorio del paese terzo in questione. In base alla giurisprudenza della Corte, infine, i vettori di uno Stato membro che hanno una sede secondaria in un altro Stato membro beneficiano senza discriminazioni dei diritti derivanti dagli accordi bilaterali conclusi da quest'ultimo Stato membro9.
Un'altra modifica apportata a una norma vigente in materia di distribuzione del traffico ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 è costituita dall'eliminazione di determinate restrizioni riguardanti l'aeroporto di Orly, come illustrato al considerando 11.
5.1. CONSULTAZIONI
La Commissione osserva che le autorità francesi hanno svolto una consultazione pubblica ufficiale, avviata con l'avviso del 19 maggio 2015, alla quale ogni parte interessata era stata invitata a rispondere. La Commissione non dispone di elementi che attestino che le risposte non sono state prese in considerazione dalle autorità francesi. Al contrario, fa notare che la bozza di norme è stata modificata a seguito della consultazione. La Commissione ritiene pertanto che le parti interessate siano state adeguatamente consultate, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
5.2 CONFORMITÀ DEI TRE AEROPORTI IN QUESTIONE AI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008
La Commissione ritiene che i tre aeroporti in questione, Orly, Charles-de-Gaulle e Le Bourget, rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Tali aeroporti servono la conurbazione di Parigi, sono accessibili attraverso un'adeguata infrastruttura di trasporto stradale e di trasporti pubblici in un arco di tempo compreso fra 35 minuti e un'ora circa, sono collegati l'uno all'altro e alla città di Parigi da servizi regolari ed affidabili di trasporto pubblico e offrono ai vettori aerei i servizi necessari, vale a dire il controllo del traffico aereo, l'assistenza a terra e la gestione del traffico passeggeri.
5.3. NON DISCRIMINAZIONE
Le norme nella versione modificata non dovrebbero causare discriminazioni tra le destinazioni all'interno dell'Unione, né in ragione della nazionalità o dell'identità dei vettori aerei.
Di conseguenza, le modifiche sono conformi ai criteri di non discriminazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
5.4. GIUSTIFICAZIONE E PROPORZIONALITÀ
Con l'eliminazione delle restrizioni riguardanti Orly si annullano semplicemente le restrizioni vigenti, senza introdurne di nuove. Le restrizioni erano state fissate al fine di promuovere l'uso delle bande orarie per destinazioni diverse e di impedire ai vettori di utilizzare aeromobili al di sotto di una determinata soglia dimensionale sulle rotte con traffico elevato di passeggeri al solo scopo di rispettare le prescrizioni per le bande. Tuttavia, considerate le circostanze descritte al considerando 8, le norme sono divenute inutili.
Per quanto riguarda gli altri effetti delle modifiche previste, le restrizioni introdotte ex novo sono le seguenti:
negli scali di Orly e Charles-de-Gaulle saranno vietati i servizi non di linea esterni al SEE svolti con aeromobili di piccole dimensioni con posti non commercializzati singolarmente al pubblico,
a Le Bourget saranno vietati i voli di linea esterni al SEE e i voli esterni al SEE effettuati da aeromobili di grandi dimensioni.
La parte interessata sostiene che le restrizioni siano eccessive. La Commissione non è d'accordo. Le norme di distribuzione del traffico servono a due scopi:
da un lato ad ottimizzare l'utilizzo delle capacità aeroportuali limitate degli scali di Orly e Charles-de-Gaulle. Affinché non ne risenta la regolarità del traffico degli aeroporti di Orly e Charles-de-Gaulle, i servizi non di linea svolti da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati singolarmente al pubblico sono pertanto indirizzati allo scalo di Le Bourget,
dall'altro lato, a limitare il traffico da e verso Le Bourget ai servizi non di linea svolti con aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati singolarmente al pubblico, in quanto per permettere l'insediamento di altri tipi di servizi sarebbero necessari investimenti per adeguare le infrastrutture aeroportuali.
Appare pertanto possibile che la differenziazione prevista dalle autorità francesi in base alla tipologia dei servizi (di linea o non di linea, oltre alle modalità di commercializzazione dei posti) e alle dimensioni degli aeromobili permetta di conseguire gli obiettivi prefissati.
Questi provvedimenti, inoltre, non sembrano andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
Per quanto riguarda il fatto che alcuni servizi esterni al SEE saranno riservati agli aeroporti di Orly e Charles-de-Gaulle, nulla induce a ritenere che l'obiettivo sia procurare vantaggi alla società che gestisce tali aeroporti (ADP) piuttosto che conseguire gli obiettivi di ottimizzazione sopra indicati. A tale proposito la Commissione osserva anche che le autorità francesi avevano inizialmente l'intenzione di concedere in linea generale l'accesso all'aeroporto di Orly agli aeromobili di piccole dimensioni che trasportano passeggeri in transito, una soluzione che la stessa ADP ha contestato.
La Commissione ritiene pertanto che le modifiche previste siano obiettivamente giustificate e proporzionate.
5.5 CRITERI OGGETTIVI
Le modifiche previste si basano su criteri oggettivi (dimensioni e tipologia del servizio, come spiegato in precedenza) e necessari a perseguire gli obiettivi sopra indicati delle norme di distribuzione del traffico.
5.6. TRASPARENZA
Da ultimo, le modifiche previste saranno pubblicate così come le norme attualmente applicabili, e sono pertanto trasparenti.
6. CONCLUSIONI
In conclusione, la Commissione ritiene che le modifiche previste alle norme di distribuzione del traffico sancite dal decreto del 15 novembre 1994 concernente la distribuzione del traffico aereo intracomunitario nell'ambito del sistema aeroportuale di Parigi siano compatibili con le prescrizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo di cui all'articolo 25 del regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le modifiche previste alle norme di distribuzione del traffico sancite dal decreto del 15 novembre 1994 concernente la distribuzione del traffico aereo intracomunitario nell'ambito del sistema aeroportuale di Parigi, notificate alla Commissione il 28 settembre 2015, sono approvate.
Art. 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2016 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione