Decisione di esecuzione (UE) 2016/708 della Commissione dell'11 maggio 2016 concernente la conformità dell'«Austrian Agricultural Certification Scheme» alle condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio1, in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE2, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono, inter alia, i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili a quelle degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui, rispettivamente, all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. A tal fine gli operatori economici possono fornire prove o dati anche ottenuti conformemente a un sistema volontario nazionale o internazionale, oppure a un sistema nazionale.
Gli Stati membri possono notificare alla Commissione i propri sistemi nazionali. Se la Commissione stabilisce che il sistema nazionale notificato rispetta le condizioni di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, i sistemi istituiti conformemente all'articolo 7 quater della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18 della direttiva 2009/28/CE non possono rifiutare il reciproco riconoscimento con il sistema dello Stato membro notificante per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
Il 29 settembre 2015 l'Austria ha notificato alla Commissione il proprio sistema nazionale («Austrian Agricultural Certification Scheme»). Il sistema riguarda le materie prime agricole e gli oli vegetali e si applica fino alla loro lavorazione iniziale. La Commissione ha valutato la conformità dell'Austrian Agricultural Certification Scheme con le condizioni stabilite dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'«Austrian Agricultural Certification Scheme» soddisfa le condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker