Decisione (Euratom) 2016/852 del Consiglio del 12 maggio 2016 che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, l'adesione a un accordo firmato o concluso dagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali deve essere approvata mediante un protocollo dell'accordo stesso. A norma di tale articolo, a dette adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e da parte del paese terzo interessato.
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome delle Comunità e dei suoi Stati membri, con il Turkmenistan in vista della conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partnariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra («accordo»), per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione.
Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome delle Comunità e dei suoi Stati membri, con il Turkmenistan, in vista della conclusione di un protocollo dell'accordo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione.
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, con i paesi terzi interessati, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
I negoziati con il Turkmenistan si sono conclusi positivamente mediante la sigla del protocollo dell'accordo per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione («protocollo»).
La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
La conclusione del protocollo da parte della Commissione dovrebbe essere approvata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea1.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini