Decisione (UE) 2016/853 del Consiglio del 12 maggio 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia del 2011, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, l'adesione a un accordo firmato o concluso dagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, deve essere approvata tramite un protocollo di tale accordo. A norma di detto articolo, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e da parte dei paesi terzi interessati.
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Turkmenistan, a nome delle Comunità e dei suoi Stati membri, in vista della conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra («accordo»), per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione.
Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Turkmenistan, a nome delle Comunità e dei suoi Stati membri, in vista della conclusione di un protocollo dell'accordo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione.
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
I negoziati con il Turkmenistan si sono conclusi positivamente mediante la sigla del protocollo dell'accordo per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione («protocollo»).
È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini