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Decisione (UE) 2016/763 del Consiglio del 13 maggio 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo riveduto sugli appalti pubblici («AAP riveduto»), entrato in vigore il 6 aprile 2014, definisce un quadro giuridico rinnovato applicabile dalle parti dell'AAP agli appalti disciplinati. L'AAP riveduto ha previsto la possibilità per le parti all'AAP riveduto di ricorrere a procedure arbitrali qualora siano state sollevate obiezioni a proposte di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche degli allegati di una parte dell'appendice I e non sia stato possibile risolvere l'obiezione attraverso consultazioni.

A norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto, il comitato per gli appalti pubblici deve adottare procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione di tali obiezioni.

Le parti dell'AAP riveduto hanno ampiamente discusso il possibile contenuto di tali procedure arbitrali per quanto riguarda le varie opzioni da applicare in caso di obiezioni a una modifica proposta dell'ambito di applicazione degli appalti di una parte. Le parti dell'AAP riveduto sono riuscite a raggiungere un consenso in merito.

Le procedure arbitrali concordate figurano nel progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto.

Il progetto di decisione sulle procedure arbitrali stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per ricorrere alle procedure arbitrali e stabilisce le norme che disciplinano la nomina degli arbitri, la partecipazione di terzi alle procedure arbitrali, lo svolgimento della procedura e la decisione arbitrale.

L'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali dovrebbe contribuire positivamente al quadro giuridico vigente dell'AAP riveduto poiché ha lo scopo di facilitare la risoluzione delle obiezioni sollevate a una proposta di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche agli allegati di una parte all'appendice I dell'AAP riveduto.

È pertanto opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici.

Il testo del progetto di decisione sulle procedure arbitrali è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente E.M.J. Ploumen