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Decisione (UE) 2016/815 del Consiglio del 17 maggio 2016 concernente l'adesione della Croazia alla convenzione, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La convenzione, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee2 (la «convenzione»), è stata firmata il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 17 ottobre 2002.

La convenzione è stata integrata dal protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea3 (il «protocollo del 27 settembre 1996»), e dal protocollo elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee4 (il «protocollo del 29 novembre 1996»), entrambi entrati in vigore il 17 ottobre 2002.

La convenzione è stata ulteriormente integrata dal secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea5 (il «secondo protocollo del 19 giugno 1997»), entrato in vigore il 19 maggio 2009.

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione (l'«atto di adesione»), la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli, elencati nell'allegato I dell'atto stesso; tali convenzioni e protocolli comprendono, tra l'altro, la convenzione, il protocollo del 27 settembre 1996, il protocollo del 29 novembre 1996 e il secondo protocollo del 19 giugno 1997. La convenzioni e tali protocolli devono entrare in vigore con riguardo alla Croazia alla data stabilita dal Consiglio.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare tutti gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Croazia alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La convenzione, il protocollo del 27 settembre 1996, il protocollo del 29 novembre 1996 e il secondo protocollo del 19 giugno 1997 entrano in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione della presente decisione.

Art. 2

Le versioni in lingua croata della convenzione6, del protocollo del 27 settembre 19967, del protocollo del 29 novembre 19968 e del secondo protocollo del 19 giugno 19979 fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche della convenzione e di tali protocolli.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente M.H.P. van Dam