Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio del 20 maggio 2016 relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali2 («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997. Essa entra in vigore novanta giorni dopo la notifica del completamento delle procedure costituzionali per l'adozione della convenzione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a tale formalità.
In conformità dell'articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si deve applicare, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.
L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Croazia («atto di adesione») prevede che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto stesso. Tali convenzioni e protocolli includono, tra l'altro, la convenzione. La convenzione deve entrare in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio.
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto di adesione tutti gli adattamenti richiesti a seguito dell'adesione della Croazia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La convenzione entra in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione della presente decisione.
Art. 2
Il testodella convezione3 in lingua croata fa fede alle stesse condizioni del testo della convenzione nelle altre lingue.
Art. 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente K.H.D.M. Dijkhoff