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Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio del 23 maggio 2016 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Georgia destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione2.

Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), è stato siglato il 29 novembre 2013.

A norma della decisione 2014/494/UE del Consiglio3, l'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 179 dell'accordo.

È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.

L' accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

L'accordo dovrebbe essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), è approvato a nome dell'Unione4.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 431, paragrafo 1, dell'accordo5.

Art. 3

Ai fini dell'articolo 179 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Art. 4

1. Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 «Indicazioni geografiche» del capitolo 9 del titolo IV dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.

2. A norma dell'articolo 175 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 170 a 174 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Art. 5

L' accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini