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Decisione (UE) 2016/845 del Consiglio del 23 maggio 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o giugno 2014.

Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, il relativo quadro istituzionale dovrebbe essere completato prima possibile attraverso l'adozione, da parte del comitato misto, del suo regolamento interno.

A norma dell'articolo 44 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il corretto funzionamento e l'efficace attuazione dell'accordo («comitato misto»).

Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.

Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro specializzati.

Pertanto, la posizione dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato misto e l'istituzione dei gruppi di lavoro specializzati dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 44 dell'accordo, per quanto riguarda:

  1. a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto; e

  2. b) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e l'adozione del loro mandato,

si basa sul progetto di decisioni del comitato misto accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini