Decisione (UE) 2016/877 del Consiglio del 23 maggio 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra1 («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
L'articolo 3 della decisione n. 2014/492/UE del Consiglio2 indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, che comprendono le disposizioni sulle misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, l'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie nonché i relativi allegati da XVII a XXV dell'accordo. Conformemente all'articolo 464, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione ha avuto effetto a decorrere dal 1o settembre 2014.
L'articolo 181, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova procede al ravvicinamento progressivo della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato XXIV dell'accordo.
L'articolo 181, paragrafo 4, dell'accordo stabilisce che la Repubblica di Moldova deve presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco dell'acquis dell'Unione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e sul benessere degli animali a cui intende ravvicinare la sua legislazione nazionale («elenco»). L'elenco funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e deve essere integrato, a norma dell'articolo 181, paragrafo 5, dell'accordo, nell'allegato XXIV dell'accordo. Di conseguenza occorre modificare l'allegato XXIV-B dell'accordo con una decisione del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo.
La Repubblica di Moldova ha presentato l'elenco e lo ha finalizzato, di concerto con la Commissione, nel luglio 2015.
È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie in relazione alla modifica dell'allegato XXIV-B dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 191 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in relazione alla modifica dell'allegato XXIV-B dell'accordo si basa sul progetto di decisione del suddetto sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini