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Decisione (Euratom) 2017/251 della Commissione del 2 giugno 2016 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica1,

Il 21 ottobre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi a un accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America.

I negoziati si sono conclusi con successo il 10 settembre 2015.

L'accordo è stato firmato da tutte le parti il 9 dicembre 2015 a Astana, Kazakistan.

L'accordo riguarda anche questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

La conclusione dell'accordo è soggetta a una procedura distinta per le materie rientranti nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America dovrebbe essere approvato a nome della Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno di Norvegia, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli Stati Uniti d'America (l'«accordo») è approvata a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Il testo dell'accordo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo2.

Art. 2

Il commissario responsabile per la cooperazione internazionale e lo sviluppo è autorizzato a espletare, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, tutte le procedure necessarie per esprimere il consenso della Comunità europea dell'energia atomica a essere vincolata dall'accordo, in particolare a depositare la notifica di cui all'articolo 18 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker