diritto.io

Decisione (UE) 2016/1123 del Consiglio del 17 giugno 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 e 134, le proposte di modifiche dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 15 e 16, le proposte per nuovi regolamenti UN sui sistemi di assistenza alla frenata (BAS), sul controllo elettronico della stabilità (ESC), sui sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) e sul montaggio dei pneumatici, la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN sulle procedure di misurazione delle emissioni dei veicoli a motore a due o tre ruote e la proposta di una nuova risoluzione speciale n. 2 (S.R.2) mirante a migliorare l'attuazione dell'accordo globale del 1998

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio1, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio2, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto («regolamenti UN») nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni da soddisfare ai fini dell'omologazione o in quanto alternativi alla normativa dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione e inquadrati nell'omologazione UE.

Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 e 134 e dai regolamenti tecnici mondiali UN (GTR) nn. 15 e 16.

Al fine di stabilire prescrizioni uniformi per omologare sistemi di assistenza alla frenata (BAS), sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC), sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) e montaggio dei pneumatici, è opportuno adottare quattro nuovi regolamenti UN.

Al fine di stabilire prescrizioni tecniche uniformi sulle procedure di misurazione delle emissioni dal basamento e per evaporazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, è opportuno adottare un nuovo regolamento tecnico mondiale UN (GTR).

Al fine di migliorare l'attuazione dell'accordo globale del 1998, è opportuno adottare una nuova risoluzione speciale n. 2 (S.R.2).

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di pertinenti comitati dell'UNECE, vale a dire il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo, riguardo all'adozione dei summenzionati atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 20 al 24 giugno 2016 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. Dijsselbloem