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Decisione (UE) 2016/1879 del Consiglio del 24 giugno 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ha spostato la menzione degli Stati federati di Micronesia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio2.

Tale menzione degli Stati federati di Micronesia è corredata da una nota a piè pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati federati di Micronesia per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia («accordo»).

I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scambio di lettere, il 16 dicembre 2015 dagli Stati federati di Micronesia e il 13 gennaio 2016 dall'Unione.

È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma5, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016 Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders