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Decisione (UE) 2016/1099 del Consiglio del 5 luglio 2016 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001 quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea2 («accordo interno») e in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo3 («regolamento finanziario dell'11o FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2016 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2016, b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2016, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 28 aprile 2016 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, prevede che le richieste di contributi utilizzino innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10o FES.

Il 24 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il 2016: 3450000000 EUR per la Commissione e 150000000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Tramite la decisione 2013/759/UE4, il Consiglio ha adottato la creazione del meccanismo di transizione del 12 dicembre 2013 relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri versano alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016 Per il Consiglio Il presidente M. Lajčák