Decisione di esecuzione (UE) 2016/1100 della Commissione del 5 luglio 2016 che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Costa Rica, Germania, Lituania, Namibia e Spagna [notificata con il numero C(2016) 4134] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione2 elenca la qualifica sanitaria dei paesi o regioni sulla base del rischio di BSE.
L'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie dei paesi membri dell'OIE e delle loro zone in funzione del rischio di BSE che presentano, conformemente alle disposizioni del suo codice sanitario per gli animali terrestri (codice terrestre3).
Il 27 maggio 2016 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 20 intitolata «Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries»4 (Riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina). Tale risoluzione ha aggiunto all'elenco dei paesi con un rischio trascurabile di BSE il Costa Rica, la Germania, la Lituania, la Namibia e la Spagna.
L'elenco di paesi o regioni di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato al fine di riconoscere a detti paesi la qualifica sanitaria di rischio trascurabile di BSE.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2007/453/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione