Decisione di esecuzione (UE) 2016/1102 della Commissione del 5 luglio 2016 recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4133]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, lettera c),
Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i loro programmi nazionali triennali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019.
I 28 programmi soddisfano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e contengono le informazioni richieste dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione2.
Il contributo dell'Unione a ciascun programma nazionale deve essere deciso conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione3.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono approvati i programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019 presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Art. 2
Il contributo dell'Unione ai programmi nazionali di cui all'articolo 1 è limitato agli importi massimi, fissati in allegato, per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione