Decisione (UE) 2016/1170 del Consiglio del 12 luglio 2016 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra1 (l'«accordo»), è entrato in vigore il 1o maggio 2014.
A norma dell'articolo 41 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo (il «comitato misto»).
Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.
A norma dell'articolo 41 dell'accordo, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati per assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni.
Pertanto, la posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati, dovrebbe basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo per quanto riguarda:
a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto;
b) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati,
è basata sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza rinvio al Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016 Per il Consiglio Il presidente P. Kažimír