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Decisione (PESC) 2016/1173 del Consiglio del 18 luglio 2016 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC1.

Il 23 giugno 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2293 (2016) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione prevede alcune modifiche delle deroghe all'embargo sulle armi nonché dei criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

    1. a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali, notificati preventivamente al Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Comitato delle sanzioni);»;

    2. b) è aggiunta la seguente lettera: «e) ad altre vendite e/o forniture di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza o personale, approvate preventivamente dal Comitato delle sanzioni.»;

  2. 2) l'articolo 3 è così modificato:

    1. a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) il fatto di essere implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nell'RDC che costituiscono violazioni dei diritti umani ovvero abusi o violazioni del diritto internazionale umanitario applicabili, compresi gli atti che comportano attacchi alle popolazioni civili, tra cui tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;»;

    2. b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, implicati in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica e suoi prodotti;».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini