Decisione (UE) 2016/1210 del Consiglio del 18 luglio 2016 relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione («il protocollo») è stato firmato a nome dell'Unione il 14 giugno 2014.
L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica dell'Azerbaigian di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente all'Unione di dare accesso all'assistenza, in particolare di tipo finanziario, conformemente a tali programmi dell'Unione. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian. La conclusione del protocollo non comporta pertanto l'esercizio di poteri, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.
È opportuno approvare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione («il protocollo») è approvato a nome dell'Unione2.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 10 del protocollo3.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini