Decisione (UE) 2016/1231 del Consiglio del 18 luglio 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee1 («convenzione») è entrata in vigore il 1o dicembre 2012.
L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.
La Georgia ha sottoscritto un accordo di libero scambio con due parti contraenti della convenzione, vale a dire l'Unione e la Repubblica di Turchia, e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto») deve adottare, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione.
È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia pertanto basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee riguardo alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016 Per il Consiglio Il presidente G. Matečná