Decisione (UE) 2016/1232 del Consiglio del 18 luglio 2016 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra2, (l'«accordo») istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
A norma dell'articolo 127, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve stabilire il proprio regolamento interno.
A norma dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»).
A norma dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato, a cui può delegare i suoi poteri.
A norma dell'articolo 131 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tale articolo prevede inoltre che il consiglio di stabilizzazione e di associazione determini, nel suo regolamento interno, la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
È importante procedere a consultazioni regolari e formali con gli Stati membri e tener conto del loro punto di vista. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere invitati a far parte della delegazione dell'Unione europea in tutte le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») seguiranno da vicino e in permanenza gli sforzi del Kosovo a favore della normalizzazione delle sue relazioni con la Serbia e riferiranno ove opportuno, e almeno due volte l'anno, sulla questione.
A norma dell'articolo 140, quarto comma, dell'accordo, l'Unione può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale dell'accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13 dell'accordo. Eventuali raccomandazioni o decisioni pertinenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione, nonché le relazioni presentate dalla Commissione e dall'alto rappresentante riguardo agli sforzi del Kosovo a favore della normalizzazione delle sue relazioni con la Serbia, dovrebbero essere prese in considerazione nel contesto di qualsiasi eventuale proposta della Commissione finalizzata alla sospensione dell'accordo sulla base dell'articolo 140, quarto comma, dell'accordo.
Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nei relativi allegati, o in decisioni, raccomandazioni e altri documenti, compresi i verbali, adottati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione, costituiscono un riconoscimento del Kosovo da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.
Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno.
La posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
Modifiche di natura tecnica di tale progetto di decisione possono essere accettate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
Gli Stati membri sono invitati a far parte della delegazione dell'Unione europea in tutte le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Essi ricevono inoltre tutti i documenti trasmessi al consiglio di stabilizzazione e di associazione o da esso emessi. Gli Stati membri forniscono all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri», le informazioni necessarie a tal fine.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016 Per il Consiglio Il presidente G. Matečná