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Decisione di esecuzione (UE) 2016/1189 della Commissione del 19 luglio 2016 che autorizza l'immissione sul mercato del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4565] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l'articolo 7,

Il 26 settembre 2012 la società Dairy CREST Ltd ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda una richiesta di immissione sul mercato di latte trattato con raggi ultravioletti (UV) quale nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, punto f), del regolamento (CE) n. 258/97.

Il 10 gennaio 2013 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che il latte trattato con raggi UV soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Il 16 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate.

Il 9 febbraio 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole un'ulteriore valutazione del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

Il 10 dicembre 2015 l'EFSA, nel suo parere sulla sicurezza del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare2, ha concluso che il latte trattato con raggi UV è sicuro alle condizioni di uso proposte.

Il parere offre quindi una base sufficiente per stabilire che il latte trattato con raggi UV come nuovo prodotto alimentare soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Il trattamento con raggi UV del latte pastorizzato determina un aumento del contenuto di vitamina D del latte. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3 specifica cosa si intende per una quantità significativa di vitamine e sali minerali. È pertanto importante informare in modo adeguato il consumatore della presenza nel prodotto di vitamina D ottenuta attraverso il trattamento con raggi UV.

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. L'uso di latte trattato con raggi UV dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le prescrizioni di tale normativa.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il latte trattato con raggi UV specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo prodotto alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione, fatte salve le disposizioni particolari del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Art. 2

La denominazione del latte trattato con raggi UV autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari è «latte trattato con raggi UV».

Se il latte trattato con raggi UV contiene un quantitativo di vitamina D considerato significativo ai sensi dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione sull'etichettatura deve essere accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta attraverso il trattamento con raggi UV» o «latte contenente vitamina D risultante dal trattamento con raggi UV».

Art. 3

La presente decisione è destinata alla società Dairy Crest Ltd, Claygate House, Littleworth Road, Esher, Surrey, KT10 9PN, Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione