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Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio del 4 agosto 2016 relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

È opportuno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotti lo statuto del personale assunto direttamente dall'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti.

Lo statuto del personale dovrebbe poter garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia, assunto tra candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'Unione.

Poiché è opportuno che le regole stabilite dalla presente decisione sostituiscano quelle fissate dalla decisione 2004/676/CE del Consiglio2, tale decisione dovrebbe essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1

1.

Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa («agente»).

L'agente può avere la qualifica:

di agente temporaneo,

di agente contrattuale,

di consulente speciale.

2. Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti («AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione (PESC) 2015/1835.

3. Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Art. 2

Un agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno ha diritto di voto alle elezioni del comitato del personale previsto dall'articolo 138 d è eleggibile in seno allo stesso.

Ha altresì diritto di voto l'agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.

Titolo II. Agenti temporanei

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 3

È considerato «agente temporaneo», ai sensi del presente statuto, l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego entro il numero massimo di impieghi consentito dal bilancio dell'Agenzia.

È considerata «consigliere speciale», ai sensi del presente statuto, la persona che, pur esercitando altre attività professionali lucrative, è assunta in ragione delle sue qualifiche particolari, per prestare assistenza all'Agenzia regolarmente o per un periodo determinato e che è retribuita con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione pertinente del bilancio.

Art. 4

Ad eccezione del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo dell'Agenzia, che sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/1835, il contratto di un agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni, ma può avere una durata inferiore.

Tale contratto può essere rinnovato una sola volta per quattro anni al massimo. Il comitato direttivo adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente articolo.

Art. 5

L'assunzione di un agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente statuto, alla copertura del posto vacante nel rispetto del numero massimo di posti temporanei autorizzato dal bilancio dell'Agenzia.

Art. 6

1.

Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato IV.

2. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l'Agenzia mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3. L'Agenzia definisce, previa consultazione del comitato del personale, i provvedimenti e le azioni destinati a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adotta i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

4.

Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duratura menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 38.

Una persona con disabilità si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera d), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti.

Per «ragionevoli adeguamenti» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona con disabilità di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'Agenzia.

Il principio della parità di trattamento non osta a che l'AACC mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.

5. Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento di cui al presente articolo, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'Agenzia dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nei procedimenti disciplinari.

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.

Art. 7

1. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali, tra cui misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, adottate dall'Agenzia e ai servizi forniti dal comitato del personale. Gli ex agenti temporanei possono accedere a misure sociali specifiche limitate.

2. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.

Art. 8

1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori («AD»), un gruppo di funzioni degli assistenti («AST») e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi («AST/SC»).

2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni amministrative, consultive, linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d'ufficio. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni di ufficio e di segreteria.

3. Ogni nomina ad un posto di agente temporaneo richiede almeno:

  1. a) per i gruppi di funzioni AST e AST/SC:

    1. i) un livello di studi superiori attestato da un diploma;

    2. ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni; o

    3. iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;

  2. b) per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:

    1. i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma; o

    2. ii) se l'interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale di livello equivalente.

  3. c) per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:

    1. i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più;

    2. ii) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni; o

    3. iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

4. Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato VI. Sulla base della tabella, l'AACC può stabilire, previa consultazione del comitato del personale, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

Art. 9

1.

L'AACC assegna ciascun agente temporaneo mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

Un agente temporaneo può chiedere di essere trasferito all'interno dell'Agenzia.

2.

L'agente temporaneo può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, l'agente temporaneo percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un agente temporaneo comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

Art. 10

1. Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo precisa il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

2. L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.

Capo 2. Diritti e obblighi

Art. 11

1. L'agente temporaneo esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l'Agenzia, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Agenzia. L'agente temporaneo svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Agenzia.

2.

Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo o da soggetti estranei all'Agenzia onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi prima della sua nomina o nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale e a motivo di tali servizi.

Prima dell'assunzione di un agente temporaneo, l'AACC verifica se il candidato ha un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi in una situazione di conflitto di interessi. A tal fine il candidato comunica all'AACC qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale utilizzando un apposito modulo. In tali casi, l'AACC tiene conto di tale aspetto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'AACC adotta le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, agli agenti temporanei che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.