Decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio del 4 agosto 2016 sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2007/643/PESC
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa1, in particolare l'articolo 18,
Il 18 settembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/643/PESC2, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa nonché sulle norme di aggiudicazione degli appalti e norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell'Agenzia europea per la difesa.
A seguito dell'adozione della decisione (PESC) 2015/1835, è necessario abrogare la decisione 2007/643/PESC e fissare nuove norme finanziarie per l'Agenzia europea per la difesa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Titolo I. Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente decisione stabilisce le norme finanziarie fondamentali dell'Agenzia europea per la difesa («Agenzia»).
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa all'Agenzia;
b) «Stati membri contributori»: gli Stati membri partecipanti che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell'Agenzia;
c) «bilancio generale»: il bilancio generale stabilito in conformità dell'articolo 13 della decisione (PESC) 2015/1835;
d) «entrate supplementari»: le entrate supplementari il cui contenuto è stabilito dall'articolo 15 della decisione (PESC) 2015/1835;
e) «ordinatore»: il direttore esecutivo dell'Agenzia, che esercita i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2015/1835;
f) «bilancio»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Agenzia;
g) «controllo»: qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, come pure l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase;
h) «verifica»: la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa.
Titolo II. Bilancio dell'agenzia
Art. 3 Bilancio dell'agenzia
Il bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale, i bilanci relativi alle attività connesse a progetti o programmi ad hoc di cui al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835 e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari.
Capo 1. Principi di bilancio
Art. 4 Rispetto dei principi di bilancio
A norma dell'articolo 12 della decisione (PESC) 2015/1835, la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia rispettano i principi di bilancio fissati dalla presente decisione.
Art. 5 Principi dell'unità e della verità del bilancio
1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell'Agenzia.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'Agenzia.
3. Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'Agenzia solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.
4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell'Agenzia non sono dovuti a quest'ultima.
Art. 6 Principio dell'annualità
1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Agenzia sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o, nel caso degli impegni giuridici relativamente ai quali la maggior parte delle fasi preparatorie è stata effettuata entro il 31 dicembre, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.
4. Considerato il fabbisogno dell'Agenzia e previa approvazione del comitato direttivo, a norma dell'articolo 15, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio successivo. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.
5. I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possano essere ripartiti in frazioni annue.
Art. 7 Principio del pareggio
1. Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. L'Agenzia non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.
3. Eventuali eccedenze di bilancio derivanti dal bilancio generale dell'Agenzia in un determinato esercizio sono considerate un credito a disposizione degli Stati membri partecipanti e sono loro restituite quale deduzione dal terzo contributo dell'esercizio successivo.
Art. 8 Principio dell'unità di conto
Il bilancio dell'Agenzia è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile è autorizzato a effettuare operazioni in altre monete.
Art. 9 Principio dell'universalità
L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio senza contrazione fra di esse.
Art. 10 Principio della specializzazione
1. Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli.
2.
L'ordinatore può procedere a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo senza limiti e da titolo a titolo nei limiti del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio che figurano sulla linea dalla quale viene effettuato lo storno.
Al di là del limite di cui al paragrafo 1, l'ordinatore propone al comitato direttivo storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il comitato direttivo dispone di tre settimane per opporsi a detti storni. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati.
L'ordinatore informa il comitato direttivo degli storni effettuati a norma del primo comma. Le proposte di storni e gli storni effettuati sono accompagnati da documenti giustificativi adeguati e dettagliati da cui emerge l'esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.
Art. 11 Principio della sana gestione finanziaria
1. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
2.
Secondo il principio dell'economia, le risorse impiegate dall'Agenzia nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.
Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.
Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.