Decisione (PESC) 2016/1783 del Consiglio del 4 agosto 2016 relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sulla proroga dell'accordo sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 30 maggio 2007, con l'azione comune 2007/369/PESC1, il Consiglio ha istituito la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Il mandato di EUPOL AFGHANISTAN, modificato dalla decisione 2014/922/PESC2, scade il 31 dicembre 2016.
Il 14 ottobre 2010 l'Unione e la Repubblica Islamica di Afghanistan hanno firmato un accordo3 sullo status di EUPOL AFGHANISTAN (SOMA). Tale accordo cessa di produrre effetti il 14 ottobre 2016.
A seguito dell'adozione, il 26 ottobre 2015, di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, conformemente all'articolo 37 TUE, un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica Islamica di Afghanistan mirante a prorogare SOMA per concludere il mandato di EUPOL AFGHANISTAN e portare a termine EUPOL AFGHANISTAN.
È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sulla proroga dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016 Per il Consiglio Il presidente M. Lajčák