Decisione (UE) 2016/2387 del Tribunale del 14 settembre 2016 relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura
Testo vigente
IL TRIBUNALE
visto il regolamento di procedura e, in particolare, l'articolo 105, paragrafo 11, di quest'ultimo,
ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, una delle parti principali in causa può, di sua iniziativa o a seguito di un mezzo istruttorio adottato dal Tribunale, produrre informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione europea o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. I paragrafi da 3 a 10 di detta disposizione prevedono il regime processuale applicabile a tali informazioni o atti;
tenuto conto della natura sensibile e riservata delle informazioni o degli atti di cui trattasi, l'attuazione del regime istituito dall'articolo 105 del regolamento di procedura richiede l'introduzione di un adeguato meccanismo di sicurezza volto a garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o atti;
a tale scopo, il meccanismo di sicurezza deve applicarsi a tutte le informazioni o a tutti gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura, qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea, o relativamente ai quali la parte principale che li produce segnali che la loro comunicazione all'altra parte principale pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, ivi compreso il caso in cui tali informazioni o atti non siano qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea;
al fine di garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o di tali atti, i principi di base e le norme di sicurezza minime al riguardo si ispirano a quelli applicati ai fini della protezione delle informazioni classificate SECRET UE/EU SECRET secondo le norme delle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE), in particolare quelle adottate dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea;
le informazioni o gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura sono oggetto di un contrassegno specifico della Corte di giustizia dell'Unione europea, detto «FIDUCIA», che determina il regime di sicurezza ad essi applicabile nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e, in caso d'impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale;
l'accesso alle informazioni FIDUCIA è garantito nel rispetto del principio dell'esigenza di venirne a conoscenza,
DECIDE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a) «autorità di sicurezza»: l'autorità responsabile della sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea designata da quest'ultima, che può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle mansioni previste dalla presente decisione;
b) «ufficio FIDUCIA»: l'ufficio della Corte di giustizia dell'Unione europea che garantisce la gestione delle informazioni FIDUCIA;
c) «detentore»: una persona debitamente autorizzata che, sulla base di un'accertata esigenza di venirne a conoscenza, è in possesso di un'informazione FIDUCIA e alla quale spetta di conseguenza garantirne la protezione;
d) «documento»: qualsiasi informazione indipendentemente da quale ne sia la forma o da quali ne siano le caratteristiche fisiche;
e) «informazione»: qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale ne sia il supporto o l'autore;
f) «informazioni classificate dell'Unione europea» (ICUE): qualsiasi informazione o qualsiasi materiale identificato come tale in base alla classificazione ai fini di sicurezza dell'Unione europea ai sensi delle norme applicabili in tale materia nelle istituzioni dell'Unione, rientranti in uno dei seguenti livelli di classificazione: TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET; SECRET UE/EU SECRET; CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL; RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
g) «informazione FIDUCIA»: qualsiasi informazione che reca il contrassegno FIDUCIA;
h) «trattamento» di un'informazione FIDUCIA: l'insieme delle azioni di cui le informazioni FIDUCIA possono essere oggetto nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e al più tardi fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta pertanto della registrazione, consultazione, creazione, copiatura, conservazione, restituzione e distruzione delle stesse.
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione definisce i principi di base e le norme di sicurezza minime ai fini della protezione delle informazioni FIDUCIA nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Tali principi di base e norme di sicurezza minime si applicano a qualsiasi informazione FIDUCIA, così come a qualsiasi utilizzo, scritto o orale, nonché alle copie che, all'occorrenza, ne vengono realizzate in conformità con le norme di sicurezza stabilite nella presente decisione.
Art. 3 Modalità di deposito e di restituzione
Ai fini dell'attuazione del meccanismo previsto dalla presente decisione:
la parte principale informa la cancelleria del Tribunale del giorno del deposito delle informazioni o degli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura;
la parte principale, accompagnata da un rappresentante della cancelleria, è tenuta a depositare le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura presso l'ufficio FIDUCIA durante gli orari di apertura della cancelleria al pubblico;
la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA in presenza di un rappresentante della cancelleria qualora essa non ne autorizzi la comunicazione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, di tale regolamento, al momento stesso del loro ritiro conformemente all'articolo 105, paragrafo 7, del medesimo regolamento o subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine;
qualora, entro il termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale, le informazioni o gli atti prodotti nel contesto di tale causa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura sono messi a disposizione della Corte di giustizia. A tale scopo, il cancelliere del Tribunale, non appena è informato dell'esistenza di tale impugnazione, indirizza una lettera al cancelliere della Corte di giustizia per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione di quest'ultima. Il cancelliere del Tribunale comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione della Corte di giustizia, senza uno spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria della Corte di giustizia, subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca;
in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la Corte di giustizia mette le informazioni o gli atti di cui trattasi a disposizione del Tribunale subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione. A tale scopo, il cancelliere della Corte di giustizia indirizza una lettera al cancelliere del Tribunale per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione del Tribunale. Il cancelliere della Corte di giustizia comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione del Tribunale, senza spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale, subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine.
Art. 4 Contrassegno FIDUCIA
1. Il contrassegno FIDUCIA è attribuito dall'ufficio FIDUCIA all'insieme delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura.
2. Il contrassegno FIDUCIA è altresì attribuito dall'ufficio FIDUCIA a qualsiasi informazione che riporti, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura nonché a ciascuna copia di tali informazioni o atti.
3. Il contrassegno FIDUCIA è del pari attribuito dall'ufficio FIDUCIA ai documenti e ai registri predisposti dall'ufficio FIDUCIA in applicazione della presente decisione la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
4. Il contrassegno FIDUCIA è apposto in modo visibile su tutte le pagine e i supporti delle informazioni FIDUCIA.
5. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno, alle condizioni previste nell'allegato III, non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale.
Art. 5 Protezione delle informazioni FIDUCIA
1. La protezione delle informazioni FIDUCIA è equivalente a quella garantita alle ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
2. Il detentore di ICUE è responsabile della protezione delle stesse conformemente alla presente decisione.
Art. 6 Gestione dei rischi di sicurezza
1. I rischi che gravano sulle informazioni FIDUCIA sono gestiti nell'ambito di un procedimento di analisi dei rischi volto a determinare i rischi noti che gravano sulla sicurezza, a definire misure di sicurezza che consentano di ricondurre tali rischi a un livello accettabile conformemente ai principi di base e alle norme minime enunciate nella presente decisione e ad applicare tali misure. L'efficacia di dette misure è oggetto di una valutazione costante da parte dell'autorità di sicurezza.
2. Le misure di sicurezza per la protezione delle informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sono proporzionate, in particolare, alla forma in cui si presentano le informazioni o i materiali di cui trattasi nonché al loro volume, all'ambiente e alla struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA, come pure alla minaccia, valutata a livello locale, di attività dolose e/o criminali, compresi lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.
3. Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea tiene conto della necessità di proteggere le informazioni FIDUCIA in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso e la divulgazione non autorizzati o la perdita di integrità o di disponibilità.
4. Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea comprende misure di prevenzione e di ripristino delle condizioni operative per minimizzare l'impatto di disfunzioni o incidenti gravi sul trattamento e sulla conservazione delle informazioni FIDUCIA.
Art. 7 Misure di sicurezza relative alle persone
1. L'accesso alle informazioni FIDUCIA è consentito solo alle persone che:
hanno necessità di venirne a conoscenza;
fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA, e
sono state informate delle proprie responsabilità.
2. I giudici del Tribunale, a motivo della loro funzione, sono considerati autorizzati ad accedere alle informazioni FIDUCIA.
3. Il procedimento diretto a stabilire se un funzionario o un altro agente della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto della sua lealtà, della sua integrità e della sua affidabilità, possa essere autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA è precisato nell'allegato I.
4. Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone interessate sono informate in merito alle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni FIDUCIA conformemente alla presente decisione e riconoscono per iscritto dette responsabilità.
Art. 8 Sicurezza materiale
1. Per «sicurezza materiale» si intende l'applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, nei locali dell'ufficio FIDUCIA, a scoraggiare, ostacolare e individuare azioni non autorizzate e a permettere di stabilire una distinzione tra persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA, in base al principio della necessità di venirne a conoscenza. Tali misure sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.
3. Le misure di sicurezza materiale sono applicate ai locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA. Tali misure sono destinate a garantire una protezione equivalente a quella di cui beneficiano le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. Nessuna informazione FIDUCIA può essere conservata o consultata al di fuori dei locali dell'ufficio FIDUCIA creati a tale scopo all'interno di una zona a sua volta protetta.
4. Per proteggere le informazioni FIDUCIA si usano solo attrezzature o dispositivi conformi alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato II.
Art. 9 Gestione delle informazioni FIDUCIA
1. Per «gestione delle informazioni FIDUCIA» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.
2. Le misure di gestione delle informazioni FIDUCIA riguardano in particolare la registrazione, la consultazione, la creazione, la copiatura, la conservazione, la restituzione e la distruzione di informazioni FIDUCIA.
3. All'atto della ricezione e prima di qualsiasi trattamento, le informazioni FIDUCIA sono registrate dall'ufficio FIDUCIA.
4. I locali dell'ufficio FIDUCIA sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.
Art. 10 Protezione delle informazioni FIDUCIA trattate per via elettronica
1. I sistemi d'informazione e di comunicazione (computer e periferiche) utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA sono situati nei locali dell'ufficio FIDUCIA. Gli stessi sono isolati da ogni rete informatizzata.
2. Sono poste in essere misure di sicurezza al fine di proteggere le apparecchiature informatiche utilizzate per il trattamento delle informazioni FIDUCIA contro la compromissione di tali informazioni da parte di emissioni elettromagnetiche non intenzionali (misure di sicurezza equivalenti a quelle praticate per le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE).
3. I sistemi d'informazione e di comunicazione sono oggetto di un'omologazione rilasciata dall'autorità di sicurezza che garantisce che gli stessi rispondano alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
4. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato IV.
Art. 11 Sicurezza in caso di intervento esterno
1. Per «sicurezza in caso di intervento esterno» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni che debbano intervenire nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.
2. L'autorità di sicurezza può affidare a contraenti esterni registrati in uno Stato membro l'adempimento di mansioni che implicano o presuppongono, in forza del contratto che li vincola, l'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte degli stessi.
3. L'autorità di sicurezza assicura il rispetto, al momento della concessione dei contratti, delle norme minime sulla sicurezza previste nella presente decisione e menzionate nel contratto.
4. I membri del personale di un contraente esterno possono accedere a informazioni FIDUCIA soltanto dopo essere stati autorizzati a tal fine dall'autorità di sicurezza sulla base di un nulla osta di sicurezza per il personale rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza o da qualsiasi altra autorità di sicurezza competente in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato V.