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Decisione (UE) 2017/1546 del Consiglio del 29 settembre 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con l'Australia per un accordo quadro destinato a sostituire il quadro di partenariato UE-Australia, adottato nel 2008.

I negoziati sull'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra («accordo») si sono conclusi con esito positivo il 5 marzo 2015. L'accordo rispecchia lo stretto legame storico e i sempre più profondi legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare tali relazioni in una forma ambiziosa e innovativa.

In attesa dell'entrata in vigore, al suo articolo 61 l'accordo prevede che l'Unione e l'Australia ne possano applicare in via provvisoria talune disposizioni, stabilite di comune accordo dalle due parti.

È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 61 e subordinatamente alle notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e l'Australia, ma solo nella misura in cui esse riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune1:

articolo 3 (Dialogo sociale),

articolo 10 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali),

articolo 56 (Comitato misto) ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h),

titolo X (Disposizioni finali) ad eccezione dell'articolo 61, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di assicurare l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui ai primi tre trattini.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. Žiga