Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione del 10 ottobre 2016 relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali [notificata con il numero C(2016) 6351] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE1, in particolare l'articolo 35, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
Tenuto conto dei termini previsti per lo svolgimento della procedura a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, occorre prevedere che le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 contengano le informazioni necessarie e pertinenti per la valutazione delle stesse. A tal fine, è opportuno elaborare un elenco delle informazioni da includere in tali richieste nonché altre relative modalità pratiche.
Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza, gli avvisi di ricezione o il ritiro delle richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, gli avvisi di estensione o di sospensione del termine per l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione riguardanti tali richieste e gli avvisi relativi all'applicabilità dell'articolo 34, qualora non sia stato adottato alcun atto di esecuzione entro il termine, dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre inoltre stabilire quali informazioni devono figurare in tali avvisi.
In particolare per quanto riguarda le informazioni da richiedere e la formulazione degli avvisi, la presente decisione si basa sull'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione 2005/15/CE della Commissione2, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, poiché le condizioni materiali per esonerare un'attività dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE sono sostanzialmente le stesse di quelle a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.
È opportuno ricordare che la valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto della direttiva 2014/25/EU lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.
La presente decisione dovrebbe sostituire la decisione 2005/15/CE, adottata sulla base della direttiva 2004/17/CE. La decisione 2005/15/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE presentate in conformità all'articolo 35 di tale direttiva («richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34») contengono almeno le informazioni di cui all'allegato I della presente decisione e seguono la struttura di detto allegato
2. Qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione abbia adottato una posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, tale posizione deve accompagnare la richiesta.
3. Fatte salve le particolari circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma e qualora l'uso generalizzato di mezzi elettronici di comunicazione sia rinviato a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, le richieste di cui al paragrafo 1 e le posizioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse utilizzando mezzi di comunicazione elettronici all'indirizzo di posta elettronica indicato a tal fine sul sito web della Commissione e comunicate agli Stati membri.
4. Qualora una richiesta di cui al paragrafo 1 o una posizione di cui al paragrafo 2 sia trasmessa utilizzando mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, essa deve essere trasmessa in triplice copia per posta o altro mezzo idoneo all'indirizzo della Commissione pubblicato sul suo sito web e comunicata agli Stati membri.
Art. 2
1.
Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato è considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato II della presente decisione.
Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato non può essere considerato liberamente accessibile a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato II della presente decisione.
2. Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano prolungati in conformità al paragrafo 1, quarto comma, dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato III della presente decisione.
3. Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano sospesi in conformità al paragrafo 2 dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato III della presente decisione. La Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte C dell'allegato III della presente decisione al termine della sospensione.
4. Qualora la richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sia ritirata dal richiedente, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte D dell'allegato III della presente decisione.
5. Qualora gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una determinata attività e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non siano più soggetti alla direttiva 2014/25/UE, poiché la Commissione non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all'allegato IV della presente decisione.
6. Le informazioni previste negli avvisi di cui agli allegati II, III e IV possono essere modificate e completate ove necessario, ad esempio nei casi in cui una richiesta precedentemente presentata è stata notevolmente modificata in conformità all'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE.
7. Gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La decisione 2005/15/CE è abrogata.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker