diritto.io

Decisione (UE) 2016/1859 del Consiglio del 13 ottobre 2016 sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e che abroga la decisione 2003/174/CE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) dispone che uno degli obiettivi dell'Unione è adoperarsi per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale.

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto della loro dimensione sociale, in particolare delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, conformemente all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello e facilita il dialogo tra tali parti nel rispetto della loro autonomia, conformemente all'articolo 152 TFUE. Al fine di promuovere una concertazione ad alto livello con le parti sociali europee sulla strategia complessiva definita dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la decisione 2003/174/CE del Consiglio1 ha istituito un vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione («il vertice»). Il vertice è riconosciuto ora dall'articolo 152 TFUE quale parte integrante del dialogo sociale a livello dell'Unione.

L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati a cooperare nell'ambito della strategia Europa 2020, una strategia integrata finalizzata a stimolare, nel periodo 2010-2020, il potenziale di crescita e di occupazione dell'Unione («la strategia Europa 2020»). La strategia Europa 2020 mira a un maggiore coordinamento tra le politiche nazionali e dell'Unione. L'Unione ha inoltre riconosciuto la necessità di aumentare il coinvolgimento attivo e l'impegno delle parti sociali in tale strategia per dar loro modo di contribuire concretamente all'attuazione degli obiettivi della strategia.

Il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 sottolinea che le parti sociali sono opportunamente coinvolte nel Semestre europeo sui principali temi programmatici secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha rilevato che la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria dovrebbe essere rafforzata e ha sottolineato in questo contesto il ruolo fondamentale delle parti sociali e del dialogo sociale. Di conseguenza, nella comunicazione del 2 ottobre 2013 dal titolo «Rafforzare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria» la Commissione ha affrontato la questione della promozione del dialogo sociale a livello nazionale e dell'Unione e ha annunciato una proposta di revisione della decisione 2003/174/CE, facendo riferimento al vertice quale occasione per coinvolgere le parti sociali nel processo del semestre europeo.

Fin dalla sua istituzione conformemente alla decisione 2003/174/CE il vertice ha svolto un ruolo chiave di sede di concertazione ad alto livello. Esso ha contribuito positivamente allo sviluppo del dialogo sociale a livello dell'Unione nell'ambito della strategia di Lisbona durante il periodo 2000-2010 e nell'ambito della strategia Europa 2020.

Nella dichiarazione congiunta sul coinvolgimento delle parti sociali nella governance economica europea del 24 ottobre 2013, firmata per i lavoratori dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e per i datori di lavoro dalla Confederazioni delle imprese europee (BUSINESSEUROPE), dal Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale (CEEP) e dall'Unione europea artigianato e piccole e medie imprese (UEAPME), le parti sociali europee hanno chiesto un processo di consultazione coerente delle parti sociali stesse nel contesto del semestre europeo e hanno confermato il sostegno al vertice.

I compiti e la composizione del vertice dovrebbero essere adattati per tener conto delle modifiche istituzionali introdotte dal trattato di Lisbona, in particolare della creazione della funzione di presidente del Consiglio europeo di cui all'articolo 15 TUE.

La presente decisione non pregiudica l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi nazionali di relazioni industriali e dialogo sociale.

I soli poteri d'azione previsti dal TFUE ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 352 TFUE.

È opportuno pertanto abrogare la decisione 2003/174/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Compito

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione assicura, conformemente al TFUE e al TUE e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione, la concertazione continua tra il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione e le parti sociali. Il vertice consente alle parti sociali europee di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale, ai vari aspetti della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Contribuisce ad agevolare una sinergia tra le azioni del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e delle parti sociali intese a promuovere la crescita, un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. A tal fine, esso si basa sui lavori e sulle discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione sulle questioni economiche, sociali e relative all'occupazione.

Art. 2 Membri

1. Il vertice è composto dai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e, rappresentate al più alto livello, dall'attuale presidenza del Consiglio, dalle due presidenze successive del Consiglio e dalle parti sociali. Partecipano altresì al vertice i ministri delle tre presidenze del Consiglio e il commissario responsabile per il lavoro e gli affari sociali. In funzione dell'ordine del giorno possono essere invitati a partecipare al vertice altri ministri delle tre presidenze del Consiglio e altri commissari.

2. I rappresentanti delle parti sociali sono ripartiti in due delegazioni di pari consistenza numerica, una comprendente dieci rappresentanti dei lavoratori e l'altra comprendente dieci rappresentanti dei datori di lavoro, tenendo conto della necessità di garantire un equilibrio di genere.

3.

Ciascuna delegazione è composta di rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee che rappresentano interessi generali o interessi più specifici del personale direttivo e manageriale e delle piccole e medie imprese a livello europeo.

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e quello della delegazione dei datori di lavoro dalla Confederazione delle imprese europee (BUSINESSEUROPE). La CES e BUSINESSEUROPE vigilano affinché nei loro contributi siano tenuti in debito conto i pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali e, ove opportuno, includono rappresentanti di talune di queste organizzazioni nelle loro delegazioni.

Art. 3 Preparazione

1. L'ordine del giorno del vertice è definito congiuntamente dal Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano ai lavori del vertice. A questo fine si svolgono riunioni preparatorie tra il Consiglio, la Commissione, CES e BUSINESSEUROPE.

2. I temi all'ordine del giorno formano oggetto di uno scambio di opinioni in sede di Consiglio nella configurazione «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», sulla base dei necessari contributi dei relativi organi preparatori.

3. La Commissione assicura il supporto del segretariato al vertice. In particolare, il segretariato si occupa della tempestiva distribuzione dei documenti. Ai fini della preparazione e dell'organizzazione delle riunioni, il segretariato del vertice instaura i contatti appropriati con CES e BUSINESSEUROPE, responsabili del coordinamento delle rispettive delegazioni.

Art. 4 Funzionamento

1. Il vertice si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni si tengono prima delle rispettive riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo.

2. Il vertice è presieduto congiuntamente dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione, con la partecipazione della presidenza di turno del Consiglio.

3. Le riunioni del vertice sono convocate dai copresidenti su iniziativa degli stessi, previa consultazione con le parti sociali.

4. Il presidente del Consiglio europeo riferisce sulle discussioni e sul risultato dei lavori del vertice al Consiglio europeo.

Art. 5 Informazioni

I copresidenti elaborano una sintesi delle discussioni del vertice per informare le pertinenti configurazioni del Consiglio, il Parlamento europeo e il pubblico.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2016 Per il Consiglio Il presidente J. Richter