Decisione (UE) 2016/1876 del Consiglio del 13 ottobre 2016 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra1 («l'accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.
A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a raggiungere gradualmente la conformità con il pertinente acquis dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.
A norma dell'articolo 273 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente acquis dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.
Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XVI e XXIX dell'accordo sono stati modificati, rifusi, o abrogati e sostituiti successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono elencati anche in altri allegati. A fini di chiarezza degli obblighi, è opportuno allineare le scadenze per il ravvicinamento applicabili a tali atti.
A norma dell'articolo 269 dell'accordo, le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo siano riviste periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo.
È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione modificando alcune scadenze.
È pertanto necessario aggiornare gli allegati XVI e XXIX per tenere conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato, e rivedere il valore delle soglie per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo.
A norma dell'articolo 269 dell'accordo, la revisione del valore delle soglie previste nell'allegato XXIX-A dell'accordo è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
L'articolo 1 della decisione del Consiglio di associazione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo in materia di commercio al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», compreso l'allegato XVI relativo al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e l'allegato XXIX relativo al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
È pertanto opportuno definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'articolo 438 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo di associazione si basa sui progetti di decisione di tale comitato acclusi alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono accettare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2016 Per il Consiglio Il presidente R. Kaliňák