Decisione (UE) 2016/1945 della Commissione del 14 ottobre 2016 relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida [notificata con il numero C(2016) 6517] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma,
La direttiva 2006/126/CE dispone che tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri siano riconosciute reciprocamente dai medesimi. Il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere applicato anche alle patenti di guida rilasciate prima della data di applicazione del principio stesso.
Il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida implica il pieno riconoscimento di tutte le abilitazioni concesse al titolare della patente conformemente alle disposizioni nazionali in vigore al momento del rilascio.
La direttiva 2006/126/CE dispone che gli Stati membri definiscano le equivalenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione di tale direttiva e le categorie di cui all'articolo 4 della stessa. Tali equivalenze dovrebbero essere approvate dalla Commissione in forma giuridicamente vincolante.
Da quando è stata adottata la decisione 2014/209/UE della Commissione2, la Germania, la Francia, la Croazia e i Paesi Bassi hanno notificato rettifiche alle tabelle delle equivalenze contenute nell'allegato di detta decisione. La Commissione ha esaminato tali rettifiche e può dichiararsi d'accordo con loro. Le tabelle delle equivalenze dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
È opportuno abrogare la decisione 2014/209/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione