Decisione (UE) 2016/1877 del Consiglio del 17 ottobre 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Nella sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/701, AETR, la Corte di giustizia ha riconosciuto che l'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada costituisce una competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tale competenza è stata da allora esercitata in numerosi atti giuridici dell'Unione, in particolare nel regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e nel regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Poiché l'oggetto dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada4 rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, la competenza per negoziare e concludere l'AETR spetta all'Unione.
La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha istituito un gruppo di esperti nell'ambito dell'AETR («Gruppo di esperti»). Si tratta di un organismo abilitato a elaborare e a presentare proposte di modifica dell'AETR, compreso l'articolo 22 bis.
La prossima riunione del gruppo di esperti si terrà il 24 ottobre 2016 e l'incontro del gruppo di lavoro dell'UNECE dei trasporti su strada («gruppo di lavoro») avrà luogo il 25 ottobre 2016. In tale occasione il gruppo di esperti e il gruppo di lavoro intendono esaminare le proposte presentate dalle parti contraenti dell'AETR («parti contraenti») che, se accettate dal gruppo di esperti, potrebbero comportare una modifica dell'AETR in seguito all'avvio e alla conclusione di una procedura per tale modifica. Ciò produrrà gli effetti giuridici di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
Al fine di conseguire un'armonizzazione paneuropea nel campo degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (tachigrafi), è necessario istituire un unico processo decisionale. Tale processo dovrebbe tener conto degli interessi dell'Unione e di quelli dei paesi terzi che sono parti contraenti.
L'articolo 22 bis dell'AETR prevede che le modifiche del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio5 concernenti il tachigrafo digitale siano automaticamente recepite da tutte le parti contraenti, senza alcuna consultazione formale o votazione. L'assenza di partecipazione delle parti contraenti non appartenenti all'UE al processo di elaborazione e adozione delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale è una delle cause di malcontento per alcune delle parti contraenti. La comunicazione della Commissione «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» riconosce che tale meccanismo mina l'adozione corretta e armonizzata del tachigrafo digitale da parte delle parti contraenti non appartenenti all'UE. Rientra pertanto nell'interesse dell'Unione modificare il processo decisionale per quanto concerne i tachigrafi digitali e proporre in sede di gruppo di esperti la soppressione dell'articolo 22 bis dell'AETR e l'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 22 dell'AETR per la modifica delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale.
Considerando che qualsiasi modifica delle specifiche del tachigrafo digitale non dovrebbe incidere sui principi e sul funzionamento dell'AETR, in quanto essi dovrebbero essere soggetti solo ad aggiornamenti periodici tenendo conto degli sviluppi tecnologici, il numero delle parti contraenti necessario per opporsi a tali modifiche dovrebbe essere aumentato da un terzo ad almeno la metà.
Vi sono varie argomentazioni a favore dell'adesione dell'Unione all'AETR. In primo luogo, all'Unione spetta la competenza esclusiva nell'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, come confermato nella causa 22/70. In secondo luogo, tale adesione garantirebbe la rappresentanza efficace degli interessi dell'Unione in seno all'AETR. Infine, le specificità dell'AETR e del processo decisionale proposto giustificano per quale motivo l'Unione dovrebbe essere una parte contraente.
L'articolo 14 dell'AETR non consente l'adesione di organismi diversi dagli Stati membri dell'UNECE e dagli Stati ammessi all'UNECE a titolo consultivo. Per tale motivo, al fine di consentire l'adesione dell'Unione all'AETR, dovrebbe essere proposta una modifica dell'articolo 14 che consenta alle organizzazioni regionali di integrazione di aderire all'AETR. L'adesione dell'Unione all'AETR non dovrebbe costituire un precedente riguardo all'eventuale futura adesione dell'Unione ad altre organizzazioni internazionali.
Una volta che l'AETR consentirà l'adesione delle organizzazioni di integrazione regionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, potrebbe adottare una decisione concernente l'adesione dell'Unione all'AETR. Se l'Unione diventa parte contraente dell'AETR, le posizioni da adottare a nome dell'Unione nei vari organi dell'AETR dovrebbero essere stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe trasmettere al Consiglio una proposta che stabilisca la posizione dell'Unione da presentare e assumere e, se del caso, il progetto di testo da votare nell'ambito dell'AETR.
L'articolo 10 dell'AETR dispone che un tachigrafo le cui condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 è considerato conforme alle prescrizioni dell'AETR. Tale principio si applica a qualsiasi modifica delle specifiche del tachigrafo, a prescindere dal fatto che sia adottata sulla base del regolamento (CEE) n. 3821/85 o di un altro atto giuridico. Detto principio si applica pertanto al regolamento (UE) n. 165/2014, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 3821/85, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione6, che stabilisce le specifiche tecniche del nuovo tachigrafo intelligente. Per tali motivi l'articolo 10 dell'AETR dovrebbe essere modificato al fine di includervi i riferimenti al regolamento (UE) n. 165/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, che dovrebbero essere entrambi applicabili a decorrere dal 15 giugno 2019.
Inoltre, nell'allegato dell'AETR dovrebbe essere inserita una nuova appendice contenente le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e i successivi adeguamenti al progresso tecnico.
La scheda di omologazione per i tachigrafi digitali di cui all'appendice 2 dell'allegato dell'AETR dovrebbe essere modificata così da poter essere utilizzata anche per l'omologazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti.
È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di esperti e nel gruppo di lavoro dei trasporti su strada,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016 Per il Consiglio Il presidente L. Sólymos