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Decisione di esecuzione (UE) 2016/1916 della Commissione del 27 ottobre 2016 che modifica la decisione di esecuzione 2014/99/UE che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2016) 6820]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1, in particolare l'articolo 90, paragrafo 5,

A norma dell'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione deve riesaminare l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi al reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27 per il periodo 2012-2014.

In base ai dati relativi all'RNL pro capite per il periodo 2012-2014, Cipro si situa al di sotto del 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27. Di conseguenza, a decorrere dal 1o gennaio 2017 Cipro dovrebbe diventare un nuovo Stato ammissibile al sostegno del Fondo di coesione e non dovrebbe più ricevere sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

L'elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione e l'elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico dovrebbero pertanto essere adeguati.

La decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione2 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione 2014/99/UE è così modificata:

  1. 1) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;

  2. 2) l'articolo 5 e l'allegato V sono soppressi.

Art. 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016 Per la Commissione Corina Crețu Membro della Commissione