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Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio del 28 ottobre 2016 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 102, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 24 aprile 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo economico e commerciale globale con il Canada (CETA).

In conformità della decisione (UE) 2017/371, l'accordo economico e commerciale globale tra il Canada(CETA), da una parte2, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 30 ottobre 2016.

L'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo ne prevede la possibilità di applicazione provvisoria.

Parti dell'accordo rientranti nella competenza dell'Unione possono essere applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano completate le procedure per la sua conclusione.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo che devono essere adottate dal comitato misto CETA, come disposto all'articolo 26.1 dell'accordo, su raccomandazione del comitato CETA per le indicazioni geografiche, in conformità dell'articolo 20.22 dell'accordo.

In conformità all'articolo 30.6, paragrafo 1, dell'accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è applicato a titolo provvisorio dall'Unione, a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti:

  1. a) solamente le seguenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti esteri:

    articoli da 8.1 a 8.8;

    articolo 8.13;

    articolo 8.15, eccetto il paragrafo 3; e,

    articolo 8.16;

  2. b) le disposizioni seguenti del capitolo 13 dell'accordo (Servizi finanziari) non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui interessano gli investimenti di portafoglio, la protezione degli investimenti o la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati:

    articolo 13.2, aragrafi 3 e 4;

    articolo 13.3 e articolo 13.4;

    articolo 13.9, e

    articolo 13.21;

  3. c) le disposizioni seguenti dell'accordo non si applicano a titolo provvisorio:

    articolo 20.12;

    articolo 27.3 e articolo 27.4, nella misura in cui tali articoli si applicano a procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro;

    articolo 28.7, paragrafo 7;

  4. d) l'applicazione a titolo provvisorio dei capi 22, 23 e 24 dell'accordo rispetta la distribuzione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

2. Per determinare la data di applicazione a titolo provvisorio, il Consiglio stabilisce la data entro la quale deve essere trasmessa al Canada la notifica di cui all'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo.

3. La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Art. 2

Ai fini dell'articolo 20.22 dell'accordo, le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo, operate tramite le decisioni del comitato misto CETA, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Se si riceve un'opposizione nel quadro dell'esame delle indicazioni geografiche effettuato a norma dell'articolo 20.19, paragrafo 1 dell'accordo, e le parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016 Per il Consiglio Il presidente M. Lajčák