Decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 della Commissione del 4 novembre 2016 relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione la responsabilità di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo.
Il PPIE è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione2 ed è diventato operativo nel giugno 2016.
L'esperienza acquisita nella gestione del PPIE ha fatto emergere la necessità di alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissione e i diritti per il trattamento delle domande, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella selezione dei progetti da includere nel portale e di chiarire il campo di applicazione dell'esenzione dal pagamento dei diritti.
In questo contesto è opportuno che siano esentati dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande, oltre ai promotori pubblici, anche i promotori privati il cui progetto è sostenuto da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche, per attuare correttamente l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017 e attrarre un maggior numero di progetti di elevata qualità che presentano un nesso specifico con tali priorità d'investimento.
Per ragioni di chiarezza, dato il volume delle modifiche e al fine di semplificare l'attuazione del PPIE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono adottate le specifiche tecniche del portale dei progetti di investimento europei (PPIE) figuranti nell'allegato.
Art. 2
L'inclusione dei progetti nel PPIE è soggetta al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:
a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 1000000 di EUR;
b) il progetto è attuato nella zona geografica di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/1017 e sostiene uno o più degli obiettivi e dei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
c) il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro e non è oggetto di procedure di insolvenza;
d) il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato e non comporta rischi a livello giuridico, di reputazione o di sicurezza nazionale per lo Stato membro o la Commissione;
e) l'attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE;
f) il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento; le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l'importo dei finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto.
Art. 3
Non si applicano diritti per il trattamento delle domande.
Art. 4
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 è abrogata.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker