Decisione (UE) 2016/2038 del Consiglio dell'11 novembre 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 e 129, la proposta di un regolamento UN relativo agli impianti di trasformazione (retrofit) a doppia alimentazione dei motori di veicoli pesanti, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 15 e 16, le proposte di due regolamenti tecnici mondiali UN sulle procedure di misurazione per i veicoli a motore a due o tre ruote riguardanti rispettivamente determinati tipi di emissioni e la diagnostica di bordo e la proposta di una risoluzione sulla specifica comune delle categorie di sorgente luminosa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio1, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).
Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio2, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni da soddisfare ai fini dell'omologazione o in quanto alternativi alla normativa dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, tali regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione e inquadrati nell'omologazione UE.
Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, occorre adeguare per rispecchiare il progresso tecnico le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 e 129 e dai regolamenti tecnici mondiali UN («GTR») nn. 15 e 16.
Al fine di stabilire prescrizioni tecniche uniformi per l'omologazione di impianti di trasformazione (retrofit) a doppia alimentazione dei motori di veicoli pesanti («HDDF-ERS»), è opportuno adottare un nuovo regolamento UN.
Al fine di stabilire prescrizioni tecniche uniformi sulle procedure di misurazione per i veicoli a motore a due o tre ruote riguardanti rispettivamente determinati tipi di emissioni e la diagnostica di bordo, è opportuno adottare due nuovi GTR.
Al fine di stabilire prescrizioni uniformi sulla specifica comune delle categorie di sorgente luminosa, è opportuno adottare una nuova risoluzione (R.E.4).
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito dei pertinenti comitati dell'UNECE, vale a dire il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo, riguardo all'adozione di detti atti UN,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 14 al 20 novembre 2016 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. Žiga