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Decisione (UE) 2016/2053 del Consiglio del 14 novembre 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Unione è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzare la stabilità della regione, ha dichiarato la disponibilità dell'Unione ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile e ha confermato che l'Unione intende contribuire allo sviluppo economico e politico attraverso una chiara prospettiva europea, in linea con la prospettiva europea della regione.

Il 7 dicembre 2009 il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 intitolata «Realizzare la prospettiva europea del Kosovo» e ha invitato quest'ultima a prendere le misure necessarie per sostenere i progressi del Kosovo verso l'Unione, in linea con la prospettiva europea della regione. Esso ha attribuito importanza alle misure relative al commercio e ai visti e ha incoraggiato la Commissione a consentire al Kosovo di partecipare ai programmi dell'Unione, integrando il Kosovo nel sistema di sorveglianza economica e di bilancio, attivando la seconda componente dello strumento di assistenza preadesione e consolidando il dialogo nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.

Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha dichiarato di attendere con interesse una proposta della Commissione che consenta la partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione. La Commissione ha presentato tale proposta nel marzo 2011.

Il 5 dicembre 2011 il Consiglio ha confermato il proprio impegno a trovare un accordo sulla partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, ferme restando le posizioni degli Stati membri sullo status.

Il 22 ottobre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Kosovo riguardo alla sua partecipazione ai programmi dell'Unione.

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, l'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione («accordo»).

Il Kosovo ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

Lo scopo dell'accordo è che l'Unione conduca azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con il Kosovo, ai sensi dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le modalità e le condizioni specifiche, compreso il relativo contributo finanziario, della partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità del Kosovo.

La firma dell'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione, nell'accordo, compreso il suo allegato, o nei programmi dell'Unione costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.

Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi dell'accordo possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo2.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente G. Matečná