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Decisione (PESC) 2016/2001 del Consiglio del 15 novembre 2016 relativa al contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell'Unione sia nei paesi terzi.

L'Unione sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III della medesima, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

L'articolo IV del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) sancisce il diritto inalienabile di tutte le parti del TNP di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformità agli articoli I e II del TNP. Sancisce inoltre che tutte le parti del TNP si impegnano a cooperare «nel contribuire da sole o con altri Stati o organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia per scopi pacifici, specialmente nel territorio dei paesi non nucleari parti del TNP, con la dovuta considerazione per le necessità delle aree in via di sviluppo del mondo».

Gli approcci multilaterali al ciclo del combustibile nucleare possono offrire ai paesi che hanno deciso di ricorrere all'energia nucleare per usi pacifici un'alternativa allo sviluppo di cicli del combustibile nucleare a livello nazionale, evitando nel contempo rischi di proliferazione.

L'AIEA, in forza dell'articolo III dello statuto, è autorizzata a effettuare tutte le operazioni necessarie per facilitare l'applicazione pratica dell'energia nucleare per scopi pacifici, tra cui l'acquisizione di combustibile nucleare, servizi e attrezzature come pure la costituzione di strutture e impianti propri.

Nel settembre del 2006 l'Iniziativa contro la minaccia nucleare (Nuclear Threat Initiative), organizzazione non governativa indipendente stabilita negli Stati Uniti, ha offerto una sovvenzione di 50000000 USD all'AIEA affinché contribuisse a costituire una scorta di uranio a basso arricchimento posseduta e gestita dalla stessa AIEA a condizione che l'Agenzia fosse in grado di raccogliere un importo supplementare di 100000000 USD, comprese le sovvenzioni da altri Stati membri e donatori dell'AIEA, e costituisse una riserva di combustibile nucleare.

L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni a sostegno dell'istituzione e della gestione sicura di una banca di combustibile nucleare posta sotto il controllo dell'AIEA. Ha inoltre rilevato che l'Unione prevedeva di contribuire al progetto con un massimo di 25000000 EUR, non appena il consiglio dei governatori dell'AIEA avesse definito e approvato condizioni e modalità per la banca. La Commissione europea ha già fornito 20000000 EUR per l'acquisizione del LEU.

Il 3 dicembre 2010 il consiglio dei governatori dell'AIEA ha adottato la risoluzione GOV/2010/70, in cui si approva l'istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA, e ha dichiarato che le operazioni della banca LEU dell'AIEA saranno finanziate esclusivamente attraverso contributi fuori bilancio.

Il punto 15 del documento GOV/2010/67, intitolato «Garanzia di fornitura: Istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA per la fornitura di LEU agli Stati membri», stabilisce che «l'Agenzia è proprietaria del LEU nella banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA in questione e il LEU è sotto il controllo dell'Agenzia stessa e in suo formale possesso giuridico. L'Agenzia è responsabile dello stoccaggio e della protezione dei materiali in suo possesso garantendo, mediante un accordo con lo Stato ospitante, che il LEU sia salvaguardato da pericoli naturali e di altro tipo, rimozione o diversione non autorizzate, danni o distruzione, compreso il sabotaggio, e sequestro coercitivo. Inoltre l'Agenzia assicura, tramite accordi con lo Stato ospitante, l'applicazione delle salvaguardie AIEA al LEU nella banca LEU dell'AIEA, come pure l'applicazione delle norme e delle misure di sicurezza nonché delle misure di protezione fisica da parte dello Stato o degli Stati ospitanti». Il punto 16 del documento GOV/2010/67 stabilisce inoltre che «stante l'approvazione del consiglio dei governatori, l'Agenzia conclude con gli Stati ospitanti un accordo omologo, simile all'attuale accordo sulla sede dell'AIEA, che provvede alla sicurezza e alla protezione, all'adeguata copertura di responsabilità dell'impianto di stoccaggio, si fa carico dei privilegi e delle immunità dell'Agenzia necessari per la gestione indipendente della banca LEU, tra cui il diritto di trasportare l'uranio a basso arricchimento dalla e verso la banca LEU dell'AIEA come disposto dall'Agenzia conformemente allo statuto e all'accordo con lo Stato o gli Stati ospitanti. Inoltre, ove necessario, disposizioni sulla garanzia del transito sono concluse con gli Stati vicini allo Stato ospitante».

La banca LEU dell'AIEA consisterà in una scorta massima di 60 cilindri tipo 30B contenenti esafluoruro di uranio a basso arricchimento commerciale standard. La banca LEU dell'AIEA sarà situata nella struttura di stoccaggio LEU dell'AIEA, gestita dall'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba) e regolamentata dalla commissione di supervisione e controllo del settore atomico ed energetico della Repubblica del Kazakhstan.

Il quadro giuridico di base tra l'AIEA e il Kazakhstan, Stato ospitante, è stato definito. L'accordo di transito con la Federazione russa, approvato dal consiglio dei governatori dell'AIEA (GOV/2015/36) è stato firmato. La concezione di un nuovo impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA è stata ultimata e l'Agenzia ha concluso che questa è conforme alle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e agli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Una stima particolareggiata dei costi del nuovo impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA è stata redatta e validata in maniera indipendente. È stato finalizzato un accordo di partenariato tra l'AIEA e il gestore dell'impianto in cui sono definiti termini e condizioni di cooperazione per la costruzione dell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA. L'AIEA pianifica attualmente le attività di preparazione per l'acquisizione del LEU.

Secondo il progetto e il piano finanziario descritti nella relazione aggiornata del direttore generale dell'AIEA (GOV/INF/2016/8) «Garanzia di fornitura: Istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA per la fornitura di LEU agli Stati membri», il costo totale del progetto LEU è stimato a 118863000 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di dare immediata attuazione pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione contribuisce all'istituzione e alla gestione sicura di una banca dell'uranio a basso arricchimento (LEU), posta sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare («AIEA» o «Agenzia»), intesa a ridurre i rischi crescenti di proliferazione occasionati dalla diffusione di tecnologie sensibili del ciclo del combustibile nucleare. L'Unione intraprende attività volte a sostenere tale banca LEU dell'AEIA, in forma di riserva di LEU, con gli obiettivi seguenti:

  1. a) permettere ai paesi di esercitare i diritti di cui godono ai sensi dell'articolo IV del TNP evitando al contempo i rischi di proliferazione; e

  2. b) fungere da meccanismo di ultima istanza per sostenere il mercato commerciale senza distorcerlo, qualora la scorta di LEU di uno Stato membro dell'AEIA sia interrotta e non possa essere rispristinata con mezzi commerciali e detto Stato membro dell'AEIA soddisfi i criteri di ammissibilità.

2.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione contribuisce all'istituzione e alla gestione sicura della banca LEU, sotto il controllo dell'AIEA, tramite il finanziamento di attività connesse con la sicurezza, tra cui la protezione fisica, il trasporto, l'immagazzinamento in condizioni di sicurezza e contributi alla gestione sicura della banca LEU. Il progetto è realizzato a beneficio di tutti i paesi che hanno deciso di ricorrere all'energia nucleare per scopi pacifici.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Art. 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'AIEA. Essa svolge tale compito sotto il controllo dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4362200 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'AIEA. L'accordo prevede che l'AIEA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in misura corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Art. 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dall'AIEA. Tali rapporti dell'AIEA costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti 60 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente I. Korčok