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Decisione (UE) 2016/2136 del Consiglio del 21 novembre 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda in vista della firma di un accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.

Le parti convengono di promuovere tra loro lo sviluppo armonioso delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)1 e di favorire gli scambi di prodotti agricoli e alimentari con indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.

È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, con riserva della sua conclusione2.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. Plavčan