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Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2059 della Commissione del 23 novembre 2016 che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2016) 7398] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

A norma dell'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2 il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A. A norma dell'articolo 371 della medesima direttiva, il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

Con decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione3 il Belgio è autorizzato a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato X, parte A, e per le operazioni di cui ai punti 2 e 9 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE.

Nella sua lettera del 27 aprile 20164, il Belgio ha chiesto la revoca delle sue autorizzazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui al punto 4 dell'allegato X, parte A e al punto 2 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, poiché queste non sono più necessarie a seguito di modifiche nella legislazione nazionale a decorrere, rispettivamente, dal 1o maggio e dal 1o gennaio 2014. Il Belgio ha inoltre chiesto nuove autorizzazioni a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti basate sull'IVA relative alle operazioni di cui ai punti 11 e 12 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, poiché non sono disponibili dati precisi. Occorre revocare le due autorizzazioni precedenti e concedere le due nuove autorizzazioni, come richiesto dal Belgio.

Nella sua lettera del 27 aprile 20165, il Belgio ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie basate sull'IVA per le operazioni di cui al punto 1 dell'allegato X, parte A. Il Belgio ha inoltre chiesto di integrare la percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie basate sull'IVA per le operazioni di cui al punto 9 dell'allegato X, parte B, a motivo dell'aggiunta di un elemento. Il Belgio ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Belgio deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie basate sull'IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente a quanto richiesto nella lettera.

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità delle autorizzazioni.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/177/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificata:

  1. 1) i punti 1 e 2 dell'articolo 2 sono abrogati;

  2. 2) all'articolo 2 è inserito il punto 5 seguente: «5) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati dalle istituzioni statali, inclusi i materiali incorporati o utilizzati in tali aeromobili [allegato X, parte B, punto 11, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio6];

  3. 3) all'articolo 2 è inserito il punto 6 seguente: «6) Le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra (allegato X, parte B, punto 12 della direttiva 2006/112/CE)»;

  4. 4) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,21 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9 (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE e per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,45 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 dell'allegato X, parte B (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE»;

  5. 5) è inserito il seguente articolo 2 ter: «Articolo 2 ter Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato a utilizzare – 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 1 dell'allegato X, parte A (odontotecnici), della direttiva 2006/112/CE.»

Art. 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente