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Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2060 della Commissione del 23 novembre 2016 che modifica la decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2016) 7426] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE2 del Consiglio, la Francia può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

La decisione 90/176/Euratom, CEE3 della Commissione autorizza la Francia a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 1, della direttiva 2006/112/CE.

Nel suo messaggio di posta elettronica del 27 aprile 20164, la Francia ha chiesto la revoca della sua autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015. Occorre revocare l'autorizzazione, come richiesto dalla Francia.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/176/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione 90/176/Euratom, CEE, il punto 1 dell'articolo 2 è abrogato.

Art. 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016 Per la Commissione Kristalina Georgieva Vicepresidente